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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN) concernente l’assistenza reciproca tra i loro servizi nel quadro
delle operazioni di soccorso

RU 2017 3825

Traduzione

Concluso a Ginevra l’8 dicembre 2016

Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 agosto 2017

(Stato 15 agosto 2017)

Il Consiglio federale svizzero,
il Governo della Repubblica francese
e
l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari
(qui di seguito denominata «l’Organizzazione» o «il CERN»),

qui di seguito singolarmente denominati «la Parte» o congiuntamente «le Parti»,

considerando la Convenzione del 1° luglio 1953 1 per l’istituzione di un’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari, modificata il 17 gennaio 1971;

considerando l’Accordo dell’11 giugno 1955 2 tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari per determinare lo statuto giuridico di questa Organizzazione in Svizzera (qui di seguito denominato «l’Accordo di sede»);

considerando l’Accordo del 13 settembre 1965 tra il Governo della Repubblica francese e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari relativo allo statuto giuridico dell’Organizzazione in Francia, rivisto il 16 giugno 1972 (qui di seguito denominato «l’Accordo di statuto»);

considerando la Convenzione del 13 settembre 1965 3 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (qui di seguito denominata «la Convenzione franco-svizzera»), e in particolare il suo articolo III, che autorizza le autorità competenti di ciascuno Stato ospite a intervenire, per le ragioni e nelle condizioni indicate nell’Allegato 1 alla Convenzione franco-svizzera, nella parte dell’area del CERN situata sul territorio dell’altro Stato;

considerando l’Accordo del 14 gennaio 1987 4 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o sinistro grave;

considerando infine il desiderio delle Parti di adattare il quadro giuridico relativo agli interventi dei propri servizi di soccorso al fine di garantire in modo più efficace la sicurezza dell’Organizzazione e dei suoi due Stati ospiti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si definisce:

  1. «area»: l’area recintata del CERN situata sui territori svizzero e francese, ivi compresi gli impianti sotterranei;
  2. «servizio di soccorso»: i servizi di soccorso svizzeri, francesi e del CERN, considerati collettivamente o individualmente, in quanto servizio richiedente o sollecitato;
  3. «situazione di emergenza»: qualsiasi situazione verificatasi sull’area del CERN che potrebbe compromettere la sicurezza del CERN stesso, degli Stati ospiti o delle persone presenti, e che giustifica il lancio tempestivo di un’operazione di soccorso (qui di seguito denominata «operazione»).

Art. 2 Oggetto

Oggetto del presente Accordo è definire le condizioni nelle quali:

  1. i servizi di soccorso svizzeri e/o francesi intervengono nell’area del CERN, in seguito alla richiesta dell’Organizzazione nel quadro di un’operazione di soccorso oppure di propria iniziativa, in particolare quando la sicurezza degli Stati ospiti o quella delle persone è minacciata, nel rispetto dello statuto internazionale del CERN;
  2. il servizio di soccorso dell’Organizzazione interviene nelle vicinanze della sua area per offrire rinforzo ai servizi di soccorso svizzeri e/o francesi, su richiesta di questi ultimi, oppure di propria iniziativa per assistere le persone in pericolo.

Art. 3 Interventi degli Stati ospiti nell’area del CERN

  1. In funzione della gravità della situazione d’emergenza, che è determinata dall’Organizzazione, quest’ultima può sollecitare l’intervento dei servizi di soccorso svizzeri e/o francesi. A seconda del territorio sul quale si verifica la situazione d’emergenza, il CERN sollecita l’intervento dei servizi di soccorso dello Stato ospite interessato.
  2. I servizi di soccorso degli Stati ospiti possono intervenire di propria iniziativa nel caso di un incidente grave, di un incendio o di qualsiasi altro evento di natura analoga che richieda l’adozione di misure immediate e che metta in pericolo la sicurezza degli Stati ospiti o quella delle persone. In questo caso, il consenso del direttore generale dell’Organizzazione per questo tipo di intervento è considerato acquisito. Il CERN viene informato senza indugio dell’intervento.
  3. La direzione e il comando delle operazioni di soccorso sono garantiti dal CERN, ad eccezione dei casi seguenti:i.se lo Stato ospite interessato ritiene che la situazione d’emergenza metta in pericolo la propria sicurezza, assume la direzione dell’operazione e informa senza indugio il CERN della propria decisione; nel caso in cui la situazione d’emergenza metta in pericolo la sicurezza dei due Stati ospiti, questi ultimi si accordano, conformemente alle disposizioni della Convenzione franco-svizzera, sulla decisione da prendere in merito alla direzione e al comando dell’operazione;ii.se il CERN dichiara di non essere in grado di garantire la direzione e il comando dell’operazione, chiede di conseguenza allo Stato ospite interessato di assumere queste responsabilità;iii.se lo Stato ospite interessato adduce una ragione diversa da quella indicata nella lettera i, esso ne informa senza indugio il CERN.
  4. Qualora non assuma la direzione e il comando dell’operazione di soccorso, il CERN affianca il servizio di soccorso dello Stato ospite che si è assunto queste responsabilità e partecipa all’operazione in qualità di rinforzo; mette inoltre a disposizione la propria competenza e i propri mezzi.
  5. Qualora assuma la direzione e il comando dell’operazione di soccorso, il CERN consulta i servizi svizzeri e/o francesi sui mezzi e sui metodi che potrebbero essere impiegati a seconda delle circostanze dell’intervento e tiene conto dei loro pareri.
  6. Lo Stato ospite che assume la direzione e il comando dell’operazione di soccorso può richiedere in qualsiasi momento il sostegno dell’altro Stato ospite.
  7. Se uno Stato ospite assume la direzione e il comando dell’operazione di soccorso, consulta il CERN sui mezzi e sui metodi impiegati, in considerazione soprattutto delle possibili conseguenze per le infrastrutture e le installazioni dell’Organizzazione, e tiene conto del suo parere.

Art. 4 Interventi del CERN al di fuori della propria area

  1. Interventi di rinforzo
  2. Il servizio di soccorso del CERN interviene a sostegno dei servizi di soccorso svizzeri e/o francesi, su loro richiesta, nella misura delle sue possibilità, nel quadro di operazioni di soccorso la cui direzione e il cui comando sono assunti da uno dei due Stati ospiti.
  3. Assistenza a persone in pericolo
  4. Il servizio di soccorso del CERN può intervenire di propria iniziativa ai margini dell’area dell’Organizzazione se si rende necessario fornire assistenza urgente a persone in pericolo. Questo intervento è effettuato a titolo provvisorio, nell’attesa che intervenga il servizio di soccorso dello Stato ospite interessato.

Art. 5 Modalità pratiche e mezzi operativi

Le modalità pratiche delle operazioni di soccorso svolte dai servizi di soccorso svizzeri e/o francesi nell’area del CERN o dal servizio di soccorso dell’Organizzazione ai margini della propria area sono definite in un documento operativo non giuridicamente vincolante, redatto dai servizi di soccorso locali svizzeri, francesi e del CERN. I mezzi operativi, in termini di materiale e di personale, necessari all’operazione di soccorso sono determinati dal servizio di soccorso sollecitato che può, se del caso, richiedere il parere del servizio di soccorso della Parte richiedente. Questo documento operativo stabilisce in particolare le modalità di formulazione delle richieste di soccorso e di altre forme di cooperazione che possono essere allestite dai servizi di soccorso delle Parti come, ad esempio, esercitazioni congiunte e ricognizioni preliminari sull’area del CERN, formazioni, scambi d’informazioni e la definizione di procedure operative comuni.

Art. 6 Costi legati alle operazioni di soccorso

Ogni Parte si fa carico dei costi da essa sostenuti per le operazioni di soccorso di cui assume la direzione e il comando o alle quali partecipa come rinforzo sull’area del CERN o al di fuori di essa.

Art. 7 Risarcimento dei danni

Le Parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi risarcimento nel caso di danni materiali provocati da un membro delle squadre di soccorso durante lo svolgimento dell’operazione di soccorso legata all’applicazione del presente Accordo; rinunciano altresì a qualsiasi risarcimento per lesioni corporali o per il decesso di un membro della squadra di soccorso, se questi sono avvenuti svolgendo l’operazione di soccorso. Se, svolgendo l’operazione di soccorso, un membro della squadra di soccorso di una delle Parti causa un pregiudizio a terzi o ai loro beni, il relativo indennizzo è corrisposto dalla Parte che assume la direzione e il comando dell’operazione di soccorso. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano se il danno è stato causato intenzionalmente o a seguito di colpa grave o di negligenza grave. Le Parti cooperano per valutare le circostanze nelle quali i danni sono stati cagionati. A tale scopo le Parti si scambiano tutte le informazioni di cui dispongono.

Art. 8 Sicurezza della Svizzera e della Francia

Nessuna disposizione del presente Accordo può impedire al Consiglio federale svizzero o al Governo della Repubblica francese di adottare tutte le misure utili nell’interesse della sicurezza della Svizzera o della Francia, conformemente a quanto previsto rispettivamente dall’articolo 26 dell’Accordo di sede e dall’articolo XXII dell’Accordo di statuto.

Art. 9 Monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo

Su richiesta di una di esse, le Parti si riuniscono, ogniqualvolta lo ritengono necessario e al livello che considerano appropriato, per garantire il monitoraggio dell’attuazione del presente Accordo. A seconda dell’oggetto della riunione, ogni Parte designa una persona (o più persone) che la rappresenti e ne comunica il nome (o i nomi) alle altre due Parti. L’organizzazione e la segreteria di queste riunioni sono garantite dalla Parte che ha richiesto la riunione.

Art. 10 Composizione delle controversie

Ogni controversia derivante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo è composta mediante consultazione o negoziati tra le Parti. Qualora non sia composta in conformità con quanto disposto nel paragrafo precedente, la controversia è deferita al presidente del Consiglio del CERN, che può tentare di proporre una composizione amichevole. Qualora la controversia non sia composta in conformità con il paragrafo precedente, è deferita, su iniziativa di una delle Parti interessate, a un unico arbitro, giusta il Regolamento facoltativo d’arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati della Corte permanente di arbitrato.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore tre (3) mesi dopo la data di ricezione dell’ultima notifica con cui le Parti s’informano vicendevolmente che sono state espletate le formalità previste dal proprio diritto interno per l’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. 12 Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento, per scritto e di comune accordo tra le Parti. Le modifiche entrano in vigore secondo le modalità di cui all’articolo precedente.

Art. 13 Denuncia

Previa consultazione delle altre due Parti, il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti, con preavviso di un (1) anno. Fatto a Ginevra, l’8 dicembre 2016, in tre esemplari, in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Roberto Balzaretti

Per il Governo della Repubblica francese:

Elisabeth Laurin

Per l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari:

Fabiola Gianotti

0.131.334.92

Campo d’applicazione il 13 luglio 2017

Stati parte

Ratifica

Entrata in vigore

CERN

25 gennaio

2017

15 agosto

2017

Francia

24 aprile

2017

15 agosto

2017

Svizzera

24 marzo

2017

15 agosto

2017