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0.132.136.6

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il tracciato del confine fra i due Stati nei settori
di Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen,
Hüntwangen/Hohentengen e Wasterkingen/Hohentengen

RU 2004 2747; FF 2002 3851

Traduzione1

Conclusa il 5 marzo 2002
Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 20022
Ratificata con strumenti scambiati il 4 marzo 2004
Entrata in vigore il 4 aprile 2004

(Stato 4 aprile 2004)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,

animate dal desiderio di semplificare il tracciato del confine fra i due Stati nei settori di Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/ Hohentengen e Wasterkingen/Hohentengen mediante lo scambio di porzioni di territorio di superficie equivalente, e di adeguarlo in tal modo alla situazione naturale e agli interessi di entrambe le parti,

hanno deciso di concludere la presente Convenzione:

Art. 1

La Confederazione Svizzera cede alla Repubblica federale di Germania:

  1. nel Comune di Bargen, Cantone di Sciaffusa, una superficie di 46 m2 compresa tra i termini di confine 603 e 604 (piano n. 1);
  2. nel Comune di Barzheim, Cantone di Sciaffusa, superfici di 2616 m2 in totale comprese tra i termini di confine 858 e 865 (piano n. 2);
  3. nel Comune di Barzheim, Cantone di Sciaffusa, superfici di 2051 m2 in totale comprese tra i termini di confine 869 e 879 (piano n. 3 );
  4. nel Comune di Dörflingen, Cantone di Sciaffusa, superfici di 1332 m2 in totale comprese tra i termini di confine 13 e 18 (piano n. 4);
  5. nel Comune di Hüntwangen, Cantone di Zurigo, una superficie di 165 m2 in totale compresa tra i termini di confine 3 e 4b (piano n. 5);
  6. nel Comune di Wasterkingen, Cantone di Zurigo, una superficie di 152 m2 in totale compresa tra i termini di confine 4b e 6 (piano n. 5).

La Repubblica federale di Germania cede alla Confederazione Svizzera:

  1. nella Città di Blumberg, circoscrizione di Schwarzwald-Baar, una superficie di 46 m2 compresa tra i termini di confine 603 e 604 (piano n. 1);
  2. nel Comune di Hilzingen, circoscrizione di Costanza, superfici di 2616 m2 in totale comprese tra i termini di confine 858 e 865 (piano n. 2);
  3. nel Comune di Hilzingen, circoscrizione di Costanza, superfici di 2051 m2 in totale comprese tra i termini di confine 869 e 879 (piano n. 3);
  4. nel Comune di Büsingen am Hochrhein, circoscrizione di Costanza, superfici di 1332 m2 in totale comprese tra i termini di confine 13 e 18 (piano n. 4);
  5. nel Comune di Hohentengen am Hochrhein, circoscrizione di Waldshut, una superficie di 165 m2 in totale compresa tra i termini di confine 3 e 4b (piano n. 5);
  6. nel Comune di Hohentengen am Hochrhein, circoscrizione di Waldshut, una superficie di 152 m2 in totale compresa tra i termini di confine 4b e 6 (piano n. 5).

Le rettifiche dei confini sono indicate in dettaglio nei piani numerati da 1 a 5 allegati alla presente Convenzione di cui costituiscono parte integrante 3 . Sono fatte salve le modifiche di esigua entità che dovessero risultare dalla picchettazione, dall’apposizione dei termini e dalla misurazione del confine rettificato.

Art. 2

Non appena la presente Convenzione entra in vigore, le autorità competenti degli Stati contraenti sono incaricate dei compiti seguenti:

  1. picchettazione, apposizione dei termini e misurazione del confine;
  2. compilazione dei piani e delle tavole di misurazione della frontiera.

Ultimati detti lavori, è allestito un protocollo, corredato dai piani e dalle descrizioni del nuovo tracciato di confine, comprovante l’esecuzione della presente Convenzione. Dopo la sua accettazione da parte dei Governi mediante scambio di note, il protocollo è parte integrante della presente Convenzione.

I costi relativi alla modifica dell’apposizione dei termini di confine resa necessaria dalla presente Convenzione sono ripartiti per metà tra i due Stati contraenti.

Art. 3

I registri fondiari e i documenti catastali attenenti ai fondi che costituiscono le particelle permutate, di cui all’articolo 1 capoversi 1 e 2, sono trasmessi, corredati dai pertinenti giustificativi, atti e piani ed affrancati da ogni spesa, dai tribunali e dalle autorità di uno Stato ai tribunali e alle autorità competenti dell’altro Stato. Ove sia possibile, gli inserti saranno trasmessi in originale e, altrimenti, in copia certificata conforme.

La totalità degli atti è depositata, per la Repubblica federale di Germania presso il «Landesvermessungsamt Baden-Württemberg» come pure presso gli uffici catastali di Villingen-Schwenningen, Radolfzell e Waldshut-Tiengen (documentazione completa), mentre per la Confederazione Svizzera presso l’Archivio federale svizzero e l’Ufficio federale di topografia (documentazione completa) come pure presso l’Ufficio del catasto del Cantone di Sciaffusa (piani n. 1–4) e l’Ufficio della pianificazione del territorio e del catasto del Cantone di Zurigo (piano n. 5).

Art. 4

La presente Convenzione sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berlino il più presto possibile.

La presente Convenzione entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 5

Alla registrazione della presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite secondo l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 4 provvederà la Repubblica federale di Germania immediatamente dopo l’entrata in vigore della Convenzione stessa. L’altro Stato contraente è informato a notifica avvenuta mediante la comunicazione del numero di registrazione subito dopo la conferma della stessa da parte del Segretariato delle Nazioni Unite. Fatto a Berna, il 5 marzo 2002, in duplice esemplare in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Kurt Höchner

Per la
Repubblica federale di Germania:

Reinhard Hilger

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il tracciato del confine fra i due Stati nei settori di Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen e Wasterkingen/Hohentengen | Lexipedia | Lexipedia