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0.132.349.16

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese concernente le rettifiche del confine tra il Cantone di Ginevra e i Dipartimenti dell’Ain e dell’Alta Savoia

RU2004 3943; FF 2002 3851

Traduzione1

Conclusa il 18 gennaio 2002
Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 20022
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera l’8 luglio 2003
Entrata in vigore il 1° maggio 2004

(Stato 1° maggio 2004)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica francese,

animati dal desiderio di rettificare il confine dei due Stati,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

Il confine è rettificato nei settori seguenti:

  1. all’altezza del ruscello dell’Ecraz, tra i termini di confine 130 e 133, Cantone di Ginevra, Comune di Satigny e il Dipartimento dell’Ain, Comune di Saint-Genis-Pouilly, per una superficie di 1060 m2, conformemente all’allegato 1;
  2. all’altezza dei boschi di Bois de Chancy, tra i termini di confine 10 e 25, Cantone di Ginevra, Comune di Chancy e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comuni di Viry e Valleiry, per una superficie di 2842 m2, conformemente all’allegato 2;
  3. lungo la strada che collega Soral a Viry, tra i termini di confine 31 e 35, Cantone di Ginevra, Comune di Soral e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comune di Viry, per una superficie di 1326 m2, conformemente all’allegato 3;
  4. all’altezza del ruscello Le Chambet, tra i termini di confine 188 e 194, Cantone di Ginevra, Comune di Jussy e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comune di Veigy-Foncenex, per una superficie di 350 m2, conformemente all’allegato 4.

Gli allegati da 1 a 4 sono parte integrante della presente Convenzione 3 .

Sono fatte salve le modifiche di lieve importanza che risultassero dall’apposizione dei termini del confine rettificato.

Art. 2

A decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti all’apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, per quanto concerne i settori definiti nell’articolo 1:

  1. all’apposizione e alla misurazione dei termini del confine;
  2. all’allestimento di tabelle, piani e descrizioni del confine.

Non appena ultimati i lavori, un verbale con tabelle, piani e descrizioni del nuovo tracciato, comprovanti l’esecuzione della presente Convenzione, è allegato quale parte integrante alla presente Convenzione.

I costi relativi all’esecuzione di detti lavori sono ripartiti per metà tra i due Stati.

Art. 3

Le disposizioni che precedono abrogano disposizioni antecedenti relative ai settori interessati incluse nei verbali preesistenti.

Art. 4

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultimo strumento di ratifica. Fatto a Berna, il 18 gennaio 2002, in duplice esemplare in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Kurt Höchner

Per il
Presidente della Repubblica francese:

Philippe Jeantaud