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0.132.349.18

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese
concernente la rettifica del confine franco-svizzero
in ragione del raccordo autostradale tra Bardonnex (Cantone
di Ginevra) e Saint-Julien-en-Genevois (Dipartimento dell’Alta Savoia)

RU 2000 2385; FF 1997 III 761

Traduzione1

Conclusa il 18 settembre 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19972
Ratificata con strumenti scambiati il 31 gennaio 2000
Entrata in vigore il 1° marzo 2000

(Stato 1° marzo 2000)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica francese,

desiderosi di conferire piena efficacia alle disposizioni dell’Accordo del 27 settembre 1984 3 relativo al raccordo autostradale tra Bardonnex (Ginevra) e Saint-Julien-en-Genevois (Alta Savoia), segnatamente agli articoli 1 numero 5 e 4 numero 1,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il tracciato del confine franco-svizzero tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell’Alta Savoia nei settori compresi, da un lato, tra i termini n. 34 e n. 47 nonché tra i termini n. 48 e n. 50 e, dall’altro, tra i termini n. 64 e n. 70, è rettificato, in ragione dello scambio di uguali parcelle di territorio, conformemente al piano d’insieme in scala 1:5000 allegato alla presente Convenzione (allegato 1) di cui costituisce parte integrante 4 .

Sono fatte salve le modifiche di poca importanza che possono risultare dall’apposizione dei termini del confine rettificato.

Art. 2

A contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti all’apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, relativamente ai settori definiti nell’articolo 1:

  1. all’apposizione e alla misurazione dei termini del confine;
  2. all’allestimento di tabelle, piani d’insieme e descrizioni del confine.

Terminati detti lavori, un verbale è redatto unitamente a tabelle, piani d’insieme e descrizione del nuovo tracciato. Dopo l’approvazione da parte dei due Governi mediante scambio di note, il verbale avrà forza di legge pari alla presente Convenzione.

I costi derivanti dalla modifica dell’apposizione dei termini resa necessari dalla presente Convenzione sono sostenuti per metà da ciascuna delle due Parti contraenti.

Art. 3

Il sedime dell’opera, ampliato sui due lati longitudinali da una striscia di terreno larga sei metri, di una superficie di 11641 m 2 come stabilito nel piano d’insieme allegato (allegato 2), è ceduto gratuitamente in proprietà alla Parte francese, libero da oneri e servitù, a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione 5 .

I lavori di riporto parziale, totale o compensatorio del sito dell’opera principale, a vantaggio della Parte svizzera, sono regolati da un accordo separato.

Art. 4

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultimo strumento di ratifica. Fatto a Berna, il 18 settembre 1996, in due esemplari in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Mathias Krafft

Per il
Presidente della Repubblica francese:

Bernard Garcia