Dal punto confinario tra il Liechtenstein, i Grigioni e San Gallo, presso l’Ellhorn, fino all’imbocco del canale laterale del Liechtenstein, il confine sul Reno è formato dalla mediana fra le dighe insommergibili che si trovano da ciascun lato dei fiume. Dall’imbocco dei canale laterale del Liechtenstein fino al punto confinario che separa i tre Stati Liechtenstein‑Svizzera‑Austria, il confine è formato dalla mediana dei canale di mezzo del Reno. Sui ponti dei Reno, il confine è contrassegnato in modo che corrisponda con il tracciato della linea di confine sul Reno.
0.132.514.2
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la determinazione dei confine sul Reno Conchiusa il 7 maggio 1955 Approvata dall’Assemblea federale il 30 settembre 1955 Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 febbraio 1956 Entrata in vigore il 10 febbraio 1956
RU 1956 147; FF 1955 II 154 ediz. ted. 166 ediz. franc.
Traduzione1
(Stato 10 febbraio 1956)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza Serenissima il Principe Regnante di Liechtenstem,
considerata l’incompiutezza dei fondamenti convenzionali esistenti, animati dal desiderio di stabilire la frontiera sul Reno, hanno deciso di conchiudere a tale scopo una convenzione.
Essi hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1
Art. 2
L’Ufficio delle bonifiche fondiarie e delle misurazioni catastali del Cantone di San Gallo e l’Ufficio del geometra del Principato del Liechtenstein sono incaricati di procedere, dal lato tecnico, alla determinazione del confine sul Reno e di allestirne la documentazione. Ad essi sono affidati i compiti seguenti:
- determinare e misurare il confine sul Reno, come è descritto nell’articolo 1 capoversi 1 e 2;
- picchettare, misurare e contrassegnare il tracciato, mediante pioli e targhe sui ponti del Reno, conformemente all’articolo 1 capoverso 3;
- allestire la documentazione mediante tavole, piani e descrizioni che saranno parte integrante completiva della presente convenzione2.
Art. 3
Le spese per la determinazione del confine e per l’allestimento della documentazione, conformemente all’articolo 2 lett. a, b e c, saranno sostenute, in parti uguali, dai due Stati. Le spese per i membri di ciascuna delegazione sono a carico dello Stato cui la delegazione appartiene.
Art. 4
Alla data dell’entrata in vigore della presente convenzione, cessa d’aver effetto l’articolo 3 della convenzione del 31 agosto 1847 fra il Cantone di San Gallo e il Principato dei Liechtenstein concernente la manutenzione delle sponde e delle dighe lungo i due lati dei Reno, come pure il confine fra i due Stati.
Art. 5
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. La convenzione entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Fatto a Vaduz, in doppio esemplare, il 7 maggio 1955.
Per la Bertschmann |
Per il A. Frick |