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0.142.104

Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i paesi membri del Consiglio d’Europa Conchiuso il 16 dicembre 1961 Conchiuso il 16 dicembre 1961 Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 1966 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1966 Entrato in vigore per la Svizzera il 21 gennaio 1967

RU 1967891; FF 1966 I 425

Traduzione dai testi originali francese e inglese1

(Stato 19 luglio 2004)

I Governi firmatari degli Stati membri del Consiglio d’Europa,

animati dal desiderio di aiutare le agevolazioni di spostamento dei giovani fra i loro paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ciascuna Parte Contraente accetta l’entrata sul suo territorio dei gruppi di giovani provenienti dal territorio di una delle altre Parti contraenti, con un titolo di viaggio collettivo conforme alle condizioni stabilite nel presente Accordo.

Art. 2

Ogni persona menzionata sul passaporto collettivo per giovani deve essere un cittadino del paese che ha rilasciato questo titolo di viaggio.

Art. 3

I giovani sino al loro ventunesimo compleanno possono essere ammessi al beneficio dei titoli di viaggio collettivi rilasciati conformemente al presente Accordo.

Art. 4

Un capogruppo d’età non inferiore ai 21 anni, in possesso di un passaporto individuale valido e designato secondo le prescrizioni regolamentari eventualmente vigenti sul territorio della Parte Contraente che ha rilasciato il titolo di viaggio collettivo, deve:

  1. portare su di sè il titolo di viaggio collettivo;
  2. accompagnare il gruppo;
  3. adempiere le formalità di passaggio alle frontiere;
  4. vigilare a che i membri del gruppo rimangano insieme.

Art. 5

Ogni titolo di viaggio per giovani deve contenere cinque nomi almeno e cinquanta nomi al massimo, non compreso il capogruppo.

Art. 6

Tutte le persone menzionate su un titolo di viaggio collettivo devono restare insieme.

Art. 7

Se, contrariamente alle disposizioni dell’articolo 6, uno dei membri del gruppo menzionato sul passaporto collettivo per giovani si separa dal gruppo o non rientra per qualsiasi motivo con gli altri compagni di viaggio nel paese che ha rilasciato il titolo di viaggio collettivo, il capogruppo deve avvertirne immediatamente le autorità locali e, per quanto possibile, il rappresentante diplomatico o consolare dei detto paese. In ogni caso, egli deve informarne il posto di frontiera alla uscita. Il membro, che non esce dal paese con il suo gruppo, deve, ove occorra, farsi rilasciare un titolo di viaggio individuale dal rappresentante del suo paese.

Art. 8

La durata dei soggiorno di un gruppo, che viaggia con titolo di viaggio collettivo per giovani, non può superare tre mesi.

Art. 9

Il titolo di viaggio collettivo per giovani, conforme al modello allegato, deve contenere, in ogni caso, le seguenti indicazioni:

  1. data e luogo di rilascio e autorità rilasciante;
  2. designazione del gruppo;
  3. paese di destinazione (il o i paesi);
  4. durata di validità;
  5. cognome, nome e numero del passaporto del capogruppo;
  6. cognomi (in ordine alfabetico), nomi, data e luogo di nascita e luogo di residenza di ciascuno dei membri del gruppo.

Art. 10

L’autorità normalmente incaricata del rilascio dei passaporti redige il titolo di viaggio collettivo conformemente alle prescrizioni dell’articolo 9 e attesta che tutte le persone menzionatevi sono cittadini dei paese che ha rilasciato il titolo, giusta l’articolo 2. Qualsiasi modificazione o aggiunta a un titolo di viaggio collettivo deve essere effettuata dall’autorità che ha rilasciato il titolo.

Art. 11

Ogni titolo di viaggio collettivo è, di principio, redatto in un solo esemplare originale. Ciascuna Parte Contraente potrà, al momento della firma del presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratificazione o di approvazione o di adesione, indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale dei Consiglio d’Europa, il numero degli esemplari suppletivi che potrebbe eventualmente richiedere.

Art. 12

I membri del gruppo, che viaggiano con il passaporto collettivo, sono dispensati dalla presentazione della carta nazionale di identità. Tuttavia, essi dovranno, dato il caso, essere in grado di provare in qualsiasi modo la loro identità. Ciascuna Parte Contraente potrà, al momento della firma dei presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratificazione o di approvazione o di adesione, indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale dei Consiglio d’Europa, il modo in cui i membri dei gruppo dovranno provare la loro identità.

Art. 13

Ciascuna Parte Contraente potrà, al momento della firma del presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratificazione o di approvazione o di adesione, estendere a fini d’entrata e del soggiorno sul suo territorio e sotto condizione di reciprocità, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, le disposizioni dei presente Accordo ai giovani rifugiati e apolidi residenti regolarmente sul territorio di un’altra Parte Contraente e il cui ritorno su questo territorio va garantito. La dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale dei Consiglio d’Europa.

Art. 14

Gli strumenti di ratificazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri dei Consiglio d’Europa, che possono divenirne Parte mediante:

  1. la firma senza riserva di ratificazione o di approvazione, o
  2. la firma con riserva di ratificazione o di approvazione, seguita da ratificazìone o da approvazione.

Art. 15

Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tre Membri del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, avranno firmato l’Accordo senza riserva di ratificazione o di approvazione o l’avranno ratificato o approvato. Per ciascun Membro che lo firmerà ulteriormente senza riserva di ratificazione o di approvazione o lo ratificherà o l’approverà, l’Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione o di approvazione.

Art. 16

Dopo l’entrata in vigore dei presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire al presente Accordo. L’adesione esplicherà effetto un mese dopo la data dei deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 17

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:

  1. la data dell’entrata in vigore dei presente Accordo e i nomi dei Membri che l’hanno firmato senza riserva di ratificazione o di approvazione o che l’hanno ratificato o approvato;
  2. il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 16;
  3. ogni dichiarazione e notificazione ricevute in applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 12 e 13;
  4. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 18 e la data alla quale essa esplicherà effetto.

Art. 18

Il presente Accordo resterà in vigore senza limitazione di durata. Ciascuna Parte Contraente potrà mettere fine, per quanto la concerne, all’applicazione del presente Accordo, mediante un preavviso di sei mesi al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 16 dicembre 1961, nelle lingue francese e inglese, i cui due tesi; fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all’archivio dei Consiglio d’Europa. li Segretario Generale trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Modello di titoli di viaggio collettivo

(previsto nell’art. 9 dell’Accordo)

Consiglio d’Europa

Passaporto collettivo per i giovani

Rilasciato in applicazione dell’Accordo europeo del 16 dicembre 1961 sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo, aperto alla firma dei paesi membri del Consiglio d’Europa

Nome del paese di rilascio

Designazione dell’autorità di rilascio

Passaporto collettivo rilasciato a .....................

(designazione del Gruppo) ................

cittadini di ..............................

(nome del paese) ..............

che si recano in ..............

................................................

(nome del o dei paesi).................................................

in transito per

durata di validità:

Capogruppo

cognome.................................................................................................

nome ......................................................................................................

passaporto n. ................................................ (data e luogo del rilascio)

Elenco dei membri del gruppo

(in ordine alfabetico)

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Luogo di residenza

1.

2.

3.

Il capo del gruppo, che viaggia con il presente passaporto collettivo, è stato pienamente informato delle responsabilità incombentegli in virtù dell’accordo europeo sulla circolazione dei giovani.

Rilasciato il .................................

a ...................................................

(firma e bollo dell’autorità di rilascio)

0.142.104

Campo d’applicazione dell’accordo il 19 luglio 2004

Stati partecipanti

Ratifica

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Belgio*

16 dicembre

1961 F

16 gennaio

1962

Danimarca*

29 maggio

1968 F

1° luglio

1968

Francia*

16 dicembre

1961 F

16 gennaio

1962

Grecia*

16 dicembre

1961 F

16 gennaio

1962

Irlanda*

14 maggio

1962 F

15 giugno

1962

Islanda*

13 gennaio

1969

14 febbraio

1969

Italia*

6 agosto

1963

7 settembre

1963

Liechtenstein*

25 settembre

1998 F

26 ottobre

1998

Lussemburgo*

27 ottobre

1965

28 novembre

1965

Macedonia

24 febbraio

1998

25 marzo

1998

Malta*

12 dicembre

1966

13 gennaio

1967

Norvegia*

29 maggio

1968 F

1° luglio

1968

Paesi Bassi*

4 luglio

1963

5 agosto

1963

Portogallo*

24 settembre

1984

25 ottobre

1984

Regno Unito*

22 giugno

1964

23 luglio

1964

Spagna*

18 maggio

1982

19 giugno

1982

Svezia*

27 maggio

1968 F

1° luglio

1968

Svizzera*

20 dicembre

1966

21 gennaio

1967

Turchia

14 settembre

1962 F

15 ottobre

1962

  1. Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

0.142.104

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

  1. Quanto all’articolo 12: l’identità può essere provata sulla base di qualunque mezzo legale disponibile;
  2. Quanto all’articolo 13: le disposizioni dell’Accordo vengono estese ai giovani rifugiati ed apolidi, giusta il contesto dell’articolo medesimo.
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