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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Albania sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico

Traduzione

Concluso il 19 marzo 2004

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2004

(Stato 1° luglio 2004)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Albania,

detti in seguito Parti contraenti,

nell’intento di semplificare la circolazione tra i due territori dei titolari di un passaporto diplomatico,

nell’intento di rafforzare la collaborazione all’insegna della reciproca fiducia e solidarietà,

visto l’Accordo del 29 febbraio 2000 1 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Albania concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini di ambo le Parti contraenti titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido che si recano sul territorio dell’altra Parte contraente in veste ufficiale in qualità di membro di una rappresentanza diplomatica o consolare del proprio Stato o in qualità di collaboratore presso un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per tutta la durata delle loro funzioni. L’invio in missione e la funzione di tali cittadini devono essere annunciati anticipatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente, che rilascerà loro una carta di legittimazione. La presente disposizione si estende anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto ufficiale od ordinario valido.

Art. 2

I cittadini di ambo le Parti contraenti titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido, che non sono membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del proprio Stato né rappresentanti del proprio Stato presso un’organizzazione internazionale nell’altro Stato, sono dispensati dall’obbligo del visto per entrare nell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 giorni o per uscirne, qualora non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Art. 3

Indipendentemente dal genere del loro passaporto, i cittadini delle due Parti contraenti domiciliati stabilmente nell’altra Parte contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.

Art. 4

Le Parti contraenti si forniscono reciprocamente specimen dei rispettivi passaporti nonché le informazioni pertinenti relative al loro uso. In caso d’introduzione di un nuovo passaporto, le due Parti contraenti si informano l’un l’altra per via diplomatica, se possibile almeno 30 giorni prima della messa in circolazione e si trasmettono specimen corrispondenti. Le Parti contraenti si informano reciprocamente sulle condizioni d’entrata per i cittadini di Stati terzi.

Art. 5

Il presente Accordo non esonera i cittadini di uno degli Stati contraenti dall’obbligo di conformarsi, all’entrata e durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte contraente, alle leggi e ad altre prescrizioni vigenti di legge vigenti in tale Paese.

Art. 6

Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza o la salute pubblici, o la cui presenza nel Paese è illegale.

Art. 7

I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti conformemente al rispettivo diritto interno. In particolare, devono essere osservati i principi seguenti:

  1. la Parte contraente richiedente utilizza i dati trasmessi unicamente ai fini previsti dal presente Accordo e alle condizioni poste dalla Parte contraente che li ha trasmessi;
  2. la Parte contraente richiedente informa, su richiesta, l’altra Parte contraente che ha trasmesso i dati in merito all’utilizzo di questi ultimi;
  3. i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati;
  4. la Parte contraente richiesta deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere nonché della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. I divieti di trasmissione previsti dal rispettivo diritto interno devono essere rispettati. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne avvertito immediatamente. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione necessaria;
  5. la persona interessata che ne faccia richiesta va informata in merito ai dati personali esistenti al suo riguardo e in merito alle modalità d’utilizzazione previste, secondo le condizioni stabilite dal diritto della Parte contraente interpellata dalla persona interessata;
  6. i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo di tali dati è assicurato conformemente al diritto interno di ciascuna delle Parti contraenti;
  7. le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata i dati personali trasmessi. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo in base al diritto della Parte contraente richiedente.

Art. 8

  1. Le difficoltà in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo sono risolte dalle autorità competenti delle due Parti contraenti mediante consultazione reciproca.
  2. Le controversie in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica dalle due Parti contraenti.

Art. 9

Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, salute o ordine pubblici, sospendere provvisoriamente, totalmente o in parte, l’applicazione di disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni sono notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica e divengono effettive 30 giorni dopo la ricezione di tale notifica.

Art. 10

Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

Art. 11

Il presente Accordo è di durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di 90 giorni. La denuncia deve essere notificata all’altra Parte contraente per via diplomatica.

Art. 12

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla comunicazione reciproca, per via diplomatica, dell’adempimento delle disposizioni interne in vista della sua entrata in vigore. Fatto a Tirana, il 19 marzo 2004, in due esemplari conformi, ciascuno in lingua francese e in lingua albanese, entrambi i testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Erich H. Pircher

Per il
Governo della Repubblica d’Albania:

Kastriot Islami