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Scambio di lettere
del 15/21 giugno 1992 tra la Svizzera e l’Algeria che completa l’Accordo dei 15 gennaio/28 maggio 1991 concernente la dispensa dall’obbligo del visto per taluni cittadini dell’altro Stato

RU 1993 2895

Entrato in vigore il 21 settembre 1992

(Stato 21 settembre 1992)

Traduzione 1

Ambasciata di Svizzera

Algeria, 21 giugno 1992

Sua Eccellenza

Hocine Djoudi

Segretario Generale del Ministero
degli affari esteri della Repubblica
algerina democratica e popolare

Algeri

Signor Segretario Generale,

Mi pregio accusare ricevuta la Sua lettera del 15 giugno 1992 del seguente tenore:

  1. «Eccellenza,
  2. Considerando le ottime relazioni esistenti nei vari settori tra i nostri due Paesi e tenendo conto del desiderio dei nostri Governi di voler maggiormente rafforzare e sviluppare dette relazioni, mi pregio comunicarle quanto segue:1.Le autorità algerine continueranno ad accordare ai cittadini svizzeri un visto valido per un soggiorno di tre mesi in Algeria; in Algeria, gli interessati possono chiedere, prima dello scadere di detto periodo, una proroga di altri tre mesi al massimo, ossia in totale un periodo di sei mesi al massimo.2.Le autorità algerine potranno tuttavia accordare agli uomini d’affari svizzeri e a taluni altri cittadini svizzeri un visto valido per la durata massima di un anno con diverse entrate e uscite, purché la durata di ogni soggiorno non superi un mese.3.I cittadini svizzeri con la qualifica di «residenti» in Algeria non soggiacciono al visto d’uscita. Essi possono tornarvi senza essere sottoposti alle formalità dei visto se in possesso di un passaporto e di un’autorizzazione di residenza validi.4.Analogamente, le autorità svizzere continueranno ad accordare ai cittadini algerini un visto valido per un soggiorno di tre mesi in Svizzera; gli interessati possono chiedere, prima dello scadere di detto periodo, una proroga del soggiorno di altri tre mesi al massimo, ossia in totale un soggiorno in Svizzera non superiore ai sei mesi.5.Le autorità svizzere potranno tuttavia accordare agli uomini d’affari algerini e a taluni altri cittadini algerini un visto valido al massimo un anno con diversi soggiorni in Svizzera che non superino in linea di massima i tre mesi.6.I cittadini algerini con la qualifica di «residenti» in Svizzera continueranno a beneficiare delle stesse agevolazioni inerenti alla libera circolazione da o verso la Svizzera.
  3. Propongo che la presente lettera come anche la risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore secondo la procedura di accettazione in vigore nei rispettivi Paesi.
  4. Sarò grato a Vostra Eccellenza se volesse confermare quanto precede.
  5. Gradisca, Eccellenza, l’espressione della mia massima considerazione.»

Mi pregio confermarle l’accordo dei Governo svizzero su quanto precede.

Gradisca, Signor Segretario Generale, l’espressione della mia massima considerazione.

Heinrich Reimann

Ambasciatore di Svizzera

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