I cittadini delle due Parti contraenti, titolari di un passaporto diplomatico valido, che sono membri di una missione diplomatica o di un posto consolare del proprio Stato o rappresentanti del proprio Stato presso un’organizzazione internazionale sul territorio dell’altro Stato, possono entrare sul territorio dell’altra Parte contraente o soggiornarvi senza visto per tutta la durata delle loro funzioni. La Parte contraente che effettua l’invio in missione notifica anticipatamente per via diplomatica alla Parte contraente destinataria il posto e la funzione delle persone summenzionate.
Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo ricevono una carta di legittimazione dalla Parte contraente destinataria.
I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo beneficiano delle medesime facilitazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo a condizione che vivano in comunione domestica con le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, siano riconosciuti dallo Stato destinatario come familiari autorizzati a vivere con esse e siano titolari di un passaporto valido.