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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica d’Armenia sulla soppressione dell’obbligo
del visto per i titolari di un passaporto diplomatico

RU 2010 593

Traduzione1

Concluso il 10 novembre 2009
Entrato in vigore mediante scambio di note il 25 febbraio 2010

(Stato 25 febbraio 2010)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Armenia,

detti in seguito le «Parti contraenti»,

animati dal desiderio comune di semplificare la circolazione tra i due territori dei titolari di un passaporto diplomatico, e

nell’intento di rafforzare la collaborazione fra i due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini delle due Parti contraenti, titolari di un passaporto diplomatico valido, che sono membri di una missione diplomatica o di un posto consolare del proprio Stato o rappresentanti del proprio Stato presso un’organizzazione internazionale sul territorio dell’altro Stato, possono entrare sul territorio dell’altra Parte contraente o soggiornarvi senza visto per tutta la durata delle loro funzioni. La Parte contraente che effettua l’invio in missione notifica anticipatamente per via diplomatica alla Parte contraente destinataria il posto e la funzione delle persone summenzionate.

Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo ricevono una carta di legittimazione dalla Parte contraente destinataria.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo beneficiano delle medesime facilitazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo a condizione che vivano in comunione domestica con le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, siano riconosciuti dallo Stato destinatario come familiari autorizzati a vivere con esse e siano titolari di un passaporto valido.

Art. 2

I cittadini delle due Parti contraenti, titolari di un passaporto diplomatico valido, che non sono membri di una missione diplomatica o di un posto consolare del proprio Stato né rappresentanti del proprio Stato presso un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per entrare nell’altra Parte contraente, soggiornarvi per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni in un periodo di 180 (cento ottanta) giorni oppure per uscirne, purché non esercitino un’attività lucrativa indipendente o di altro genere nello Stato dell’altra Parte contraente.

I cittadini delle due Parti contraenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo che intendono soggiornare sul territorio dello Stato dell’altra Parte contraente per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, devono procurarsi un visto in anticipo. La missione diplomatica o il posto consolare dello Stato in questione rilascia il visto gratuitamente.

Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato attraverso il territorio di uno o più Stati cui si applicano integralmente le disposizioni sull’eliminazione dei controlli alle frontiere interne e delle restrizioni alla circolazione delle persone conformemente all’Acquis di Schengen, il termine di 90 (novanta) giorni inizia a decorrere dalla data in cui attraversano la frontiera esterna dello spazio di libera circolazione composto dagli Stati summenzionati.

Art. 3

Durante il loro soggiorno i cittadini delle Parti contraenti rispettano i regolamenti in materia di entrata e la legislazione nazionale vigente nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente.

Art. 4

Le autorità competenti delle Parti contraenti si riservano il diritto di negare l’entrata o il soggiorno nel loro territorio nazionale ai cittadini dell’altra Parte contraente di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di protezione della sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o altri seri motivi.

Art. 5

Le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei loro passaporti diplomatici e ordinari entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.

Se modificano i passaporti diplomatici od ordinari, le Parti contraenti s’inviano i nuovi facsimile unitamente alle informazioni sull’applicabilità di tali documenti al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 6

I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti conformemente al rispettivo diritto interno. In particolare devono essere osservati i principi seguenti:

  1. la Parte contraente destinataria utilizza i dati unicamente ai fini previsti e alle condizioni poste dalla Parte contraente che li ha comunicati;
  2. la Parte contraente destinataria informa, su richiesta, la Parte contraente che ha trasmesso i dati in merito al loro utilizzo;
  3. i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti responsabili per l’esecuzione del presente Accordo. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati;
  4. la Parte contraente richiesta si accerta dell’esattezza dei dati da trasmettere nonché della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. I divieti di trasmissione previsti dal diritto interno devono essere rispettati. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, la parte contraente destinataria ne è avvertita immediatamente. Questa è tenuta a procedere alla necessaria rettifica o distruzione;
  5. ogni persona interessata che ne faccia richiesta è informata in merito ai dati personali esistenti al suo riguardo e alle modalità d’utilizzazione previste, secondo le condizioni stabilite dal diritto della Parte contraente interpellata dalla persona interessata;
  6. i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati comunicati. Le Parti contraenti assicurano il controllo del trattamento e dell’utilizzo dei dati conformemente al loro diritto interno;
  7. le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata.

Art. 7

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo è risolta mediante consultazioni oppure trattative fra le autorità competenti delle Parti contraenti.

Art. 8

Il presente Accordo può essere modificato su iniziativa di una delle Parti contraenti. Qualsiasi modifica concordata fra le Parti contraenti entra in vigore il giorno in cui sono espletate le pertinenti procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali.

Art. 9

Il presente Accordo non pregiudica altri obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali, segnatamente gli obblighi sanciti dalla Convenzione di Vienna del 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e dalla Convenzione di Vienna del 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 10

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Esso entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica in cui le Parti contraenti s’informano che le pertinenti procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali sono state espletate.

Ogni Parte contraente si riserva il diritto di sospendere integralmente o parzialmente le disposizioni del presente Accordo per ragioni di protezione della sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o altri motivi gravi. Tale sospensione è notificata senza indugio per via diplomatica all’altra Parte contraente. La sospensione entra in vigore il giorno della ricezione della notifica da parte di quest’ultima.

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia del presente Accordo ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. Fatto a Berna, il 10 novembre 2009, in duplice esemplare, nelle lingue tedesca, armena e inglese, ciascun testo facente parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione, fa fede il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Micheline Calmy-Rey

Per il
Governo della Repubblica d’Armenia:

Edward Nalbandian