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0.142.111.638.1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Austria concernente misure speciali in relazione con la soppressione dell’obbligo del visto Conchiuso il 14 settembre 1950 Istrumenti di ratificazione scambiati il 4 maggio 1951 Entrato in vigore il 4 maggio 1951

RU 1951 662

Traduzione1

(Stato 4 maggio 1951)

Art. 1

I cittadini delle due Parti contraenti che si recano nel territorio dell’altro Stato, conformemente all’accordo firmato il 14 settembre 1950 2 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo austriaco, per soggiornarvi temporaneamente, sono dispensati durante tre mesi dall’obbligo di domandare un permesso di soggiorno, semprechè non esercitino attività lucrativa alcuna.

Art. 2

Il visto sulle tessere di frontiera e sui passaporti previsto, dall’articolo 4 della convenzione del 30 maggio 1950 3 tra la Svizzera e l’Austria concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine, non è più richiesto per i cittadini delle due Parti contraenti.

Art. 3

Il presente accordo si applica parimente alla circolazione delle persone tra il Principato del Liechtenstein e la Repubblica di Austria.

Art. 4

Il presente accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Fatto a Vienna, il 14 settembre 1950.

Per la
Confederazione Svizzera:

O. Seifert

Per la
Repubblica di Austria:

Gruber