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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto Conchiuso il 14 settembre 1950 Entrato in vigore il 14 settembre 1950

RU 1951 660

Traduzione1

(Stato 14 settembre 1950)

Art. 1

I cittadini dei due Stati contraenti possono varcare il confine dell’altro Stato senza visto consolare, presentando un passaporto nazionale valevole.

Art. 2

Gli Austriaci che intendono recarsi nella Svizzera per assumervi un’occupazione devono prima procurarsi, per il tramite del loro datore di lavoro, una dichiarazione che assicuri il rilascio di un permesso di dimora per l’assunzione di un’occupazione.

Art. 3

Gli Svizzeri che intendono recarsi in Austria per assumervi un’occupazione devono prima procurarsi, per il tramite del loro datore di lavoro, un permesso d’assunzione.

Art. 4

I cittadini di uno dei due Stati contraenti sono assoggettati sul territorio dell’altro Stato alle prescrizioni applicabili agli stranieri in materia di dimora e di esercizio di un’attività lucrativa.

Art. 5

Il presente accordo si applica anche alla circolazione delle persone tra il Principato dei Liechtenstein e la Repubblica di Austria.

Art. 6

Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Fatto a Vienna, il 14 settembre 1950.

Per il
Consiglio federale svizzero:

O. Seifert

Per il
Governo federale austriaco:

Gruber

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