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0.142.111.649

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica dell’Azerbaigian sulla riammissione
di persone senza soggiorno autorizzato

RU 2017 2261

Traduzione1

Concluso il 10 ottobre 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 2017

(Stato 1° aprile 2017)

Le Alte Parti contraenti,

Il Consiglio federale svizzero,

in appresso denominato «la Svizzera»

e

il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian,

in appresso denominato «l’Azerbaigian»,

in appresso denominate «le Parti contraenti»,

decise a intensificare la cooperazione nel campo della migrazione irregolare;

animate dal desiderio di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nel territorio della Svizzera o dell’Azerbaigian, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione;

sottolineando che il presente Accordo non incide sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità della Svizzera e dell’Azerbaigian derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla Convenzione del 28 luglio 1951 2 sullo statuto dei rifugiati e dal relativo protocollo del 31 gennaio 1967 3 ;

rilevando che sarà data la preferenza al ritorno volontario rispetto al rinvio coatto,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

  1. «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di Paesi terzi o apolidi) che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nello Stato richiedente;
  2. «cittadino dell’Azerbaigian»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza azera secondo il diritto azero;
  3. «cittadino della Svizzera»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza svizzera secondo il diritto svizzero;
  4. «cittadino di un Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella dell’Azerbaigian o della Svizzera;
  5. «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
  6. «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dall’Azerbaigian o dalla Svizzera, che autorizza una persona a soggiornare sul rispettivo territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei per restare nel territorio in questione in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
  7. «visto»: autorizzazione o decisione emanata dall’Azerbaigian o dalla Svizzera necessaria per l’ingresso o per il transito sul proprio territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
  8. «Stato richiedente»: lo Stato (Azerbaigian o Svizzera) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5, oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo;
  9. «Stato richiesto»: lo Stato (Azerbaigian o Svizzera) cui è rivolta una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo;
  10. «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale dell’Azerbaigian o della Svizzera incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 17 paragrafo 1 dello stesso;
  11. «transito»: il passaggio di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.

Sezione I Obblighi di riammissione delle Parti contraenti

Art. 2 Riammissione dei propri cittadini

Lo Stato richiesto riammette, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nel territorio dello Stato richiedente, purché sia comprovato o sia verosimile sulla base di prove prima facie conformemente all’articolo 6 del presente Accordo che tale persona sia cittadino dello Stato richiesto.

Lo Stato richiesto riammette inoltre:

  1. i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato richiedente;
  2. i coniugi delle persone di cui al paragrafo 1, aventi cittadinanza diversa o apolidi, purché abbiano o ottengano il diritto di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato richiesto, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato richiedente.

Lo Stato richiesto riammette anche le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nello Stato richiedente e che, dopo essere entrate nel territorio dello Stato richiedente, hanno rinunciato alla cittadinanza dello Stato richiesto secondo la legislazione nazionale di quest’ultimo, salvo se hanno quanto meno ricevuto, dallo Stato richiedente, la promessa di essere naturalizzate.

Dopo che lo Stato richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno di tale persona, valido per una durata di 90 giorni.

Se, per motivi di fatto o di diritto, l’interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro cinque giorni lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto rilascia gratuitamente un nuovo documento di viaggio con la stessa durata di validità.

Art. 3 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

Lo Stato richiesto riammette, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente Accordo, qualunque cittadino di un Paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie, conformemente all’articolo 7 del presente Accordo, che tale persona:

  1. possiede, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto; oppure
  2. è entrata illegalmente e direttamente nel territorio dello Stato richiedente dopo aver soggiornato o transitato nel territorio dello Stato richiesto.

L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

  1. il cittadino di un Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale in un aeroporto internazionale dello Stato richiesto; oppure
  2. al cittadino di un Paese terzo o all’apolide è stato concesso di entrare senza visto nel territorio dello Stato richiedente.

Lo Stato richiedente trasferisce il cittadino di un Paese terzo o l’apolide da riammettere nello Stato d’origine; presenta la pertinente domanda di riammissione allo Stato richiesto soltanto se il suddetto trasferimento è ritenuto impossibile.

Fatto salvo l’articolo 4 paragrafo 2, dopo che lo Stato richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato richiedente rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata il documento di viaggio nazionale standard per l’allontanamento.

Sezione II Procedura di riammissione

Art. 4 Principi

Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità agli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

Se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio valido e, nel caso di cittadini di Paesi terzi o di apolidi, anche di un visto o di un permesso di soggiorno valido dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può procedere al trasferimento senza presentare domanda di riammissione e, nel caso di un cittadino dello Stato richiesto, senza presentare la notifica scritta di cui all’articolo 9 paragrafo 1.

Fatto salvo il paragrafo 2, se una persona è stata fermata alle o nei pressi delle frontiere nazionali, compresi i valichi di confine, dello Stato richiedente, dopo aver attraversato illegalmente il confine arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro due giorni lavorativi a decorrere dal fermo di tale persona (procedura accelerata).

Art. 5 Domanda di riammissione

Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

  1. i dati relativi alla persona da riammettere (nomi, cognomi, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non sposati;
  2. nel caso di cittadini dello Stato richiesto, i mezzi di prova o di prova prima facie della cittadinanza, indicati rispettivamente negli allegati 1 e 2;
  3. nel caso di cittadini di Paesi terzi e di apolidi, i mezzi di prova o di prova prima facie delle condizioni di riammissione di dette persone, indicati rispettivamente negli allegati 3 e 4;
  4. una fotografia della persona da riammettere.

Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene inoltre:

  1. se del caso, una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure;
  2. tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato necessarie per il singolo trasferimento.

Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 5 del presente Accordo.

La domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, quale fax o messaggio di posta elettronica criptato.

Art. 6 Mezzi di prova della cittadinanza

La prova della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 può essere fornita in particolare tramite i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo, compresi i documenti scaduti da non più di 6 mesi. Se vengono presentati tali documenti, le Parti contraenti riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata tramite documenti falsi o falsificati.

La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 può essere fornita in particolare mediante i documenti elencati nell’allegato 2 del presente Accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, le Parti contraenti ritengono accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi o falsificati.

Ove non sia possibile presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, oppure ove detti documenti siano insufficienti o contestati, su istanza scritta dello Stato richiedente da allegare alla domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto sente senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La richiesta di sentire la persona può essere presentata anche dallo Stato richiesto.

Art. 7 Mezzi di prova riguardanti i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi

La prova dell’adempimento delle condizioni per la riammissione dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 è fornita in particolare mediante i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente Accordo; la prova della cittadinanza non può essere fornita mediante documenti falsi o falsificati. Le Parti contraenti riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

La prova prima facie dell’adempimento delle condizioni per la riammissione dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 è fornita in particolare mediante i mezzi di prova elencati nell’allegato 4 del presente Accordo; tale prova non può essere fornita mediante documenti falsi. Se viene addotta la prova prima facie , le Parti contraenti ritengono accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

L’illegalità dell’entrata o del soggiorno è stabilita se i documenti di viaggio dell’interessato sono privi di visto o altro necessario permesso di soggiorno sul territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’illegalità dell’entrata o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari.

Art. 8 Termini

La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro il termine massimo di sei mesi dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente è venuta a conoscenza del fatto che un cittadino di un Paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni per entrare o soggiornare nel territorio dello Stato richiedente. Qualora, per motivi di diritto o di fatto, risulti impossibile presentare la domanda per tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, ma solo fintanto che sussistono gli ostacoli.

Il termine decorre dalla data della conferma di ricezione della domanda di riammissione. La risposta a una domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, quale fax o messaggio di posta elettronica criptato.

Alla domanda di riammissione è data risposta scritta entro:

  1. due giorni lavorativi, se la domanda è stata presentata secondo la procedura accelerata (art. 4 par. 3);
  2. venticinque giorni civili in tutti gli altri casi. Se non è possibile trattare la domanda di riammissione entro tale termine, lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente della necessità di prorogare il termine di altri venticinque giorni civili.

Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto.

Una volta autorizzata la riammissione, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Art. 9 Modalità di trasferimento e modi di trasporto

Fatto salvo l’articolo 4 paragrafo 2, prima di procedere al rinvio di una persona le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità competenti dello Stato richiesto, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

Il trasporto può essere effettuato con qualunque mezzo. Il rinvio per mezzo di trasporto aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali delle Parti contraenti e può avvenire con voli di linea o voli charter.

Se il trasferimento avviene per mezzo di trasporto aereo, le eventuali scorte ottengono gratuitamente all’aeroporto i visti necessari.

Art. 10 Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro un termine di sei mesi dal trasferimento dell’interessato o di dodici mesi nel caso di cittadini di Paesi terzi o apolidi, che non sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo. In tal caso si applicano le norme di procedura previste dal presente Accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato.

Sezione III Operazioni di transito

Art. 11 Principi

Le Parti contraenti si impegnano a limitare il transito di cittadini di Paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio diretto nello Stato di destinazione.

Ciascuna Parte contraente autorizza il transito di cittadini di Paesi terzi o di apolidi su istanza dell’altra Parte contraente, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio attraverso altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

Lo Stato richiesto può rifiutare il transito:

  1. se nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito il cittadino di un Paese terzo o l’apolide corre il rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; oppure
  2. se il cittadino di un Paese terzo o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure
  3. per motivi di sanità pubblica, sicurezza interna, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

Lo Stato richiesto può revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in eventuali Stati di transito o la riammissione da parte dello Stato di destinazione. In questo caso, se necessario lo Stato richiedente reintegra senza indugio il cittadino del Paese terzo o l’apolide.

Art. 12 Procedura di transito

Il modulo comune per le domande di transito figura all’allegato 6 del presente Accordo. La domanda di transito può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail ecc.).

La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

  1. il tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri potenziali Stati di transito e la destinazione finale prevista;
  2. le generalità dell’interessato (ad esempio: nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e se possibile luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
  3. il valico di frontiera previsto, la data del trasferimento e l’eventuale impiego di scorte;
  4. una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 11 paragrafo 2 e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 3.

Lo Stato richiesto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto allo Stato richiedente il proprio consenso al transito, indicando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa del proprio rifiuto del transito, motivando tale rifiuto. La risposta a una domanda di transito può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, quale fax o messaggio di posta elettronica criptato.

In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

Il transito avviene entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta l’accettazione della domanda.

Sezione IV Costi

Art. 13 Costi di trasporto e di transito

Tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito, ai sensi del presente Accordo, fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale, nonché tutti i costi di trasporto afferenti al ritorno della persona di cui all’articolo 10 del presente Accordo sono a carico dello Stato richiedente. È fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall’interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.

Sezione V Protezione dei dati e rapporto con altri obblighi internazionali

Art. 14 Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se necessario per l’attuazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti. Il trattamento o l’elaborazione dei dati personali nel caso specifico sottostanno alla pertinente legislazione nazionale delle Parti contraenti. Si applicano inoltre i seguenti principi:

  1. i dati personali devono essere trattati secondo il principio della buona fede e in modo conforme alla legge;
  2. i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente Accordo, e successivamente non devono trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve in modo non conforme con tali finalità;
  3. i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e proporzionati rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:–le generalità della persona da trasferire (cognomi, nomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),–il passaporto, la carta di identità o la patente di guida e altri documenti di legittimazione o di viaggio (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),–gli scali e gli itinerari,–altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
  4. i dati personali devono essere materialmente corretti e, se del caso, aggiornati;
  5. i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente trattati, e non oltre;
  6. sia l’autorità che comunica i dati sia l’autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti opportuni per rettificare, cancellare o bloccare i dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti e materialmente corretti, oppure quando risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
  7. su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti. Ogni persona direttamente interessata che lo richieda è informata in merito a tutti i dati che concernono la sua persona e sull’uso previsto di tali dati;
  8. dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
  9. l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Proteggono in modo efficace i dati personali trasmessi dall’accesso non autorizzato, dalle modifiche abusive e dalla comunicazione non autorizzata. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo dei dati conservati è assicurato conformemente al diritto interno di ciascuna Parte contraente.

Art. 15 Rapporto con altri obblighi internazionali

Il presente Accordo fa salvi i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale, compresa qualunque convenzione internazionale di cui sono parti, in particolare gli strumenti elencati qui sotto:

  1. la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948;
  2. la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 19504 e relativi protocolli;
  3. la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 19515 e il relativo protocollo del 19676;
  4. il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19667;
  5. la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 19848;
  6. le convenzioni internazionali sull’estradizione e sul transito;
  7. le convenzioni e gli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri, quale la Convenzione sull’aviazione civile internazionale del 19449.

Nessuna disposizione del presente Accordo osta al rimpatrio di una persona ai sensi di altre intese formali o informali.

Sezione VI Attuazione e applicazione

Art. 16 Cooperazione per l’attuazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione del presente Accordo.

Ciascuna Parte contraente può chiedere la riunione di esperti di entrambe le Parti contraenti al fine di risolvere questioni relative all’applicazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le difficoltà riguardanti l’applicazione del presente Accordo.

Art. 17 Disposizioni d’attuazione

Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti contraenti si notificano mutuamente per via diplomatica le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo, indicando i contatti e i valichi di confine.

Ciascuna Parte contraente informa l’altra senza indugio per via diplomatica dei cambiamenti riguardanti le proprie autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo, compresi i contatti e i valichi di confine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Le Parti contraenti comunicano tra loro in inglese.

Sezione VII Disposizioni finali

Art. 18 Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima notifica scritta con cui le Parti contraenti si confermano per via diplomatica l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Gli obblighi di cui all’articolo 3 del presente Accordo si applicano soltanto dopo tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo. Durante tale periodo di tre anni, si applicano esclusivamente agli apolidi e ai cittadini di Paesi terzi che possono essere allontanati verso un Paese terzo in virtù di un pertinente Accordo di riammissione o di una pertinente intesa di riammissione dello Stato richiesto con detto Paese.

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

Ciascuna Parte contraente può, dandone notifica ufficiale all’altra Parte contraente, sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’attuazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, ordine pubblico, salute pubblica o altri motivi gravi. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo al ricevimento della suddetta notifica.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo dandone notifica ufficiale all’altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

Art. 19 Modifiche all’Accordo

Le Parti contraenti possono, di comune Accordo, modificare il presente Accordo. Le eventuali modifiche sono adottate con protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore secondo la procedura di cui all’articolo 18 paragrafo 1 del presente Accordo.

Art. 20 Allegati

Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente Accordo. Fatto a Berna, il 10 ottobre 2016, in duplice esemplare nelle lingue tedesca, azera e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Didier Burkhalter

Per il Governo
della Repubblica dell’Azerbaigian:

Elmar Mammadyarov

Allegato 1

Lista comune dei documenti la cui presentazione è considerata prova di cittadinanza

(Art. 2 par. 1 e 6 par. 1)

  1. Passaporti di qualsiasi tipo (ordinari, diplomatici, di servizio, speciali, di minori);
  2. lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto;
  3. carte d’identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie), ad eccezione dei documenti d’identità per marittimi.

Allegato 2

Lista comune dei documenti la cui presentazione è considerata prova prima facie di cittadinanza

(Art. 2 par. 1 e 6 par. 2)

  1. Documenti di cui all’allegato 1 scaduti da oltre sei mesi;
  2. fotocopie di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo;
  3. certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti chiaramente la cittadinanza;
  4. patente di guida o relativa fotocopia;
  5. certificato di nascita o relativa fotocopia;
  6. tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia;
  7. libretto e attestati militari;
  8. registri navali e licenze di skipper e documenti d’identità per marittimi;
  9. dichiarazioni documentate di testimoni;
  10. dichiarazioni documentate rese dall’interessato e documenti attestanti la lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;
  11. qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato;
  12. impronte digitali;
  13. conferma dell’identità risultante da ricerche effettuate nei sistemi automatizzati d’informazione.

Allegato 3

Lista comune dei documenti considerati prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

(Art. 3 par. 1 e 7 par. 1)

  1. Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto;
  2. timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’entrata o dell’uscita (ad esempio fotografie);
  3. carte d’identità rilasciate agli apolidi che risiedono permanentemente nello Stato richiesto;
  4. lasciapassare rilasciati agli apolidi che risiedono permanentemente nello Stato richiesto.

Allegato 4

Lista comune dei documenti considerati prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

(Art. 3 par. 1 e 7 par. 2)

  1. Descrizione del luogo e delle circostanze in cui l’interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo;
  2. informazioni sull’identità e/o sul soggiorno dell’interessato fornite da un’organizzazione internazionale (ad esempio, UNHCR);
  3. informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio ecc.;
  4. documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ricevute d’albergo, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto, ricevute di carte di credito ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
  5. biglietti nominativi e/o elenco dei passeggeri di viaggi aerei, ferroviari, marittimi o con pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto;
  6. informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di una guida o di un’agenzia di viaggi;
  7. dichiarazioni ufficiali documentate, rilasciate in particolare dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato;
  8. dichiarazioni ufficiali documentate rilasciate dall’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi;
  9. qualsiasi altra dichiarazione documentata dell’interessato;
  10. impronte digitali.

Allegato 5

[Stemma della Repubblica dell’Azerbaigian]

(Indicazione dell’autorità richiedente)

(Luogo e data)

Riferimento:

Destinatario:

(Indicazione dell’autorità richiesta)

  1. Procedura accelerata (art. 4 par. 3)
  2. Domanda di un interrogatorio (art. 6 par. 3)

Domanda di riammissione
ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian sulla riammissione delle persone senza soggiorno autorizzato

A. Generalità

1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):

Fotografia

2. Cognome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, atri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

7. Stato civile:

◻ coniugato/a ◻ celibe/nubile ◻ divorziato/a ◻ vedovo/a

Per le persone coniugate: nome del coniuge

se del caso, nome e età dei figli

8. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto:

B. Se del caso, generalità del coniuge

1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):

2. Cognome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi, o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

C. Se del caso, generalità dei figli

1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):

2. Data e luogo di nascita:

3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

4. Cittadinanza e lingua:

D. Indicazioni particolari sulla persona da trasferire

1. Condizioni di salute

(ad esempio eventuale riferimento a cure mediche speciali; denominazione latina di eventuali malattie contagiose ecc.):

2. Indicare se si tratta di un soggetto particolarmente pericoloso

(ad esempio persona sospettata di reati gravi, comportamento aggressivo):

E. Elementi di prova allegati

1.

(passaporto n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

2.

(carta d’identità n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

3.

(patente di guida n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

4.

(altro documento ufficiale n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

F. Osservazioni

(Firma) (Timbro)

Allegato 6

[Stemma della Repubblica dell’Azerbaigian]

(Indicazione dell’autorità richiedente)

(Luogo e data)

Riferimento:

Destinatario:

(Indicazione dell’autorità richiesta)

Domanda di transito
Ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian
sulla riammissione delle persone senza soggiorno autorizzato

A. Generalità

1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):

Fotografia

2. Cognome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, atri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

7. Tipo di documento di viaggio e numero:

B. Operazione di transito

1. Tipo di transito

◻ aereo ◻ terrestre ◻ marittimo

2. Stato di destinazione finale:

3. Eventuali altri Stati di transito:

4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte:

5. L’ammissione è garantita in eventuali altri Stati di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 14 par. 2) ?

◻ si ◻ no

6. Si è a conoscenza di motivi contrari al transito (art. 11 par. 3) ?

◻ si ◻ no

C. Osservazioni

(Firma) (Timbro)