Ai fini del presente Accordo si intende per:
- «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di Paesi terzi o apolidi) che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nello Stato richiedente;
- «cittadino dell’Azerbaigian»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza azera secondo il diritto azero;
- «cittadino della Svizzera»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza svizzera secondo il diritto svizzero;
- «cittadino di un Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella dell’Azerbaigian o della Svizzera;
- «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
- «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dall’Azerbaigian o dalla Svizzera, che autorizza una persona a soggiornare sul rispettivo territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei per restare nel territorio in questione in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
- «visto»: autorizzazione o decisione emanata dall’Azerbaigian o dalla Svizzera necessaria per l’ingresso o per il transito sul proprio territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
- «Stato richiedente»: lo Stato (Azerbaigian o Svizzera) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5, oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo;
- «Stato richiesto»: lo Stato (Azerbaigian o Svizzera) cui è rivolta una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo;
- «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale dell’Azerbaigian o della Svizzera incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 17 paragrafo 1 dello stesso;
- «transito»: il passaggio di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.