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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo Reale del Bhutan
sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari
di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio

RU 2014 3575

Traduzione1

Concluso l’8 ottobre 2014
Entrato in vigore il 7 novembre 2014

(Stato 7 novembre 2014)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo Reale del Bhutan

(detti in seguito «Parti contraenti»),

animati dal desiderio di agevolare la circolazione fra la Svizzera e il Regno del Bhutan (detti in seguito «Stati») dei titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio,

nell’intento di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare accreditato

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido e che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato o soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

Art. 2 Altri motivi di viaggio

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido e che non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo essere transitate attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati.

Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.

Art. 4 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri gravi motivi.

Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei loro passaporti entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo.

La Parte contraente che modifica i propri passaporti invia all’altra Parte contraente i nuovi facsimile unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 giorni prima della loro introduzione.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 7 Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 8 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 giorni dopo la firma da parte delle Parti contraenti.

Art. 10 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata senza indugio per via diplomatica all’altra Parte contraente. Entra in vigore il giorno della ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più.

Art. 11 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. Fatto a Thimphu (Bhutan), l’8 ottobre 2014, in due esemplari nelle lingue tedesca, dzongkha e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Linus von Castelmur

Per il
Governo Reale del Bhutan:

Yeshey Dorji

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