Il presente Accordo si applica ai seguenti tipi di passaporto:
- per la Confederazione Svizzera - passaporti diplomatici e di servizio;
- per la Repubblica del Botswana – passaporti diplomatici e ufficiali.
0.142.111.942
RU 2020 1019
Traduzione
Concluso il 2 luglio 2019
Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 febbraio 2020
(Stato 17 febbraio 2020)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Botswana
(in seguito congiuntamente denominati «le Parti contraenti» e,
al singolare, «la Parte contraente»);
consapevoli delle relazioni amichevoli tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Botswana (in seguito congiuntamente denominati «gli Stati» e, al singolare, «lo Stato»);
considerato che la Repubblica del Botswana ha esentato unilateralmente tutti i cittadini della Confederazione Svizzera dall’obbligo del visto;
convinti che simili agevolazioni da parte della Svizzera ai cittadini della Repubblica del Botswana titolari di un passaporto diplomatico e ufficiale agevoleranno gli spostamenti tra gli Stati dei loro cittadini;
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione reciproca fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo si applica ai seguenti tipi di passaporto:
I cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio in corso di validità che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Con un certo anticipo, lo Stato accreditante notifica per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo e la funzione delle persone summenzionate.
I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni, a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.
Una volta entrati sul territorio dello Stato accreditatore e dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno, i familiari delle persone di cui al paragrafo 1 titolari di un passaporto nazionale valido possono entrare senza visto nel territorio dello Stato accreditatore per la durata di validità del permesso di soggiorno.
I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido e non sono contemplati dall’articolo 2 paragrafo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dello Stato accreditatore e soggiornarvi fino a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.
Per le persone che entrano nel territorio della Confederazione Svizzera dopo essere transitate attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, la data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati è considerata la data dell’inizio del soggiorno di novanta (90) giorni di cui al paragrafo 1 in tale spazio, mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.
Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le leggi in materia di entrata e soggiorno, come pure tutte le disposizioni legali vigenti nel territorio dell’altro Stato.
I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale di entrambi gli Stati.
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato, per ragioni di protezione della sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o per altri gravi motivi.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile personalizzati dei loro passaporti entro trenta (30) giorni dalla firma del presente Accordo.
La Parte contraente che introduce nuovi passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio o che modifica quelli esistenti invia per via diplomatica all’altra Parte contraente i facsimile personalizzati di questi passaporti nuovi o modificati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi trenta (30) giorni prima della loro introduzione.
Per via diplomatica, le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi e risolvono le controversie che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.
Le Parti contraenti possono concordare emendamenti al presente Accordo per via diplomatica. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente alle procedure di cui all’articolo 10 paragrafo 2.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 1 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 2 sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.
Entra in vigore trenta (30) giorni a partire dalla data di ricezione per via diplomatica dell’ultima notifica scritta delle Parti contraenti relativa all’adempimento delle condizioni previste dalle rispettive legislazioni interne per la sua entrata in vigore.
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, le disposizioni del presente Accordo per ragioni di protezione della sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata all’altra Parte contraente per via diplomatica almeno cinque (5) giorni lavorativi prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione cessa al momento della ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia trenta (30) giorni dopo la ricezione della notifica per via diplomatica da parte dell’altra Parte contraente. Fatto a Gaborone il 2 luglio 2019 in duplice esemplare nelle lingue francese e inglese ciascun testo facente ugualmente fede.
Per il Helene Budliger Artieda | Per il Governo Unity Dow |