0.142.111.982.1
Scambio di lettere del 21 aprile 2015
tra la Svizzera e il Brasile concernente
la soppressione reciproca dei visti per i titolari
di passaporti ordinari
RU 2015 1593
Traduzione1
Entrato in vigore il 21 maggio 2015
(Stato 21 maggio 2015)
Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia | Belp, 21 aprile 2015 Sua Eccellenza Signor Yves Rossier Segretario di Stato Dipartimento federale degli affari esteri Berna |
Eccellenza,
Ho l’onore di confermare la ricezione della Sua comunicazione firmata del 21 aprile 2015 con cui propone che, al fine di rafforzare i vincoli di amicizia tra i nostri due Paesi, garantire il principio di reciprocità e agevolare gli spostamenti ai nostri rispettivi cittadini, il Governo della Repubblica federativa del Brasile (Brasile) e il Governo della Confederazione Svizzera (Svizzera) (in appresso congiuntamente denominati «le Parti» o separatamente denominati «Parte»), adottino i seguenti provvedimenti riguardanti l’esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i cittadini svizzeri che si recano nel territorio del Brasile e per i cittadini del Brasile che si recano nel territorio della Svizzera per un periodo massimo di novanta (90) giorni in un periodo di centottanta (180) giorni a scopi turistici o d’affari:
«1.1 I cittadini della Svizzera titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dalla Svizzera possono recarsi e soggiornare nel territorio del Brasile, senza essere in possesso di visto, per un periodo la cui durata è specificata al paragrafo 2.1.
1.2 I cittadini del Brasile titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dal Brasile possono recarsi e soggiornare nel territorio della Svizzera, senza essere in possesso di visto, per un periodo la cui durata è specificata al paragrafo 2.2.
1.3 I passaporti menzionati nella presente Comunicazione soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale delle Parti.
1.4 I paragrafi 1.1 e 1.2 si applicano unicamente alle persone che viaggiano per turismo o affari. Ai fini della presente Comunicazione, per turismo e affari si intendono:
- le attività turistiche;
- le visite a parenti;
- la ricerca di opportunità commerciali, la partecipazione a riunioni, la firma di contratti e le attività finanziarie, amministrative e di gestione;
- la partecipazione a riunioni, conferenze o seminari, purché i partecipanti non ricevano alcun compenso per le loro attività rispettivamente da fonti svizzere o brasiliane (ad eccezione delle spese di soggiorno corrisposte direttamente o tramite un’indennità giornaliera);
- la partecipazione a competizioni sportive e artistiche, purché i partecipanti non ricevano alcun compenso rispettivamente da fonti svizzere o brasiliane, anche se le competizioni prevedono premi, compresi premi in denaro;
- altri scopi autorizzati da un visto per turismo o affari conformemente alla legislazione nazionale delle Parti.
1.5 I paragrafi 1.1 e 1.2 non si applicano alle persone che viaggiano allo scopo di svolgere un’attività lucrativa. Per questa categoria di persone, le Parti possono definire requisiti per il rilascio dei visti ai cittadini dell’altra Parte conformemente alla propria legislazione nazionale.
1.6 L’esenzione dall’obbligo del visto di cui nella presente Comunicazione si applica ferma restando la legislazione delle Parti che stabilisce le condizioni per l’entrata e il soggiorno di breve durata. Le Parti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata e il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
1.7 Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuna Parte che beneficiano della presente Comunicazione rispettano la legislazione vigente nel territorio dell’altra Parte.
1.8 I cittadini di ciascuna Parte possono entrare nel territorio dell’altra Parte, transitarvi o uscirne attraverso tutti i valichi di confine aperti al traffico internazionale di passeggeri.
2.1 I cittadini svizzeri possono soggiornare nel territorio del Brasile per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data della loro prima entrata nel territorio del Brasile.
2.2 I cittadini brasiliani possono soggiornare nel territorio della Svizzera per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Se entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen, la data dell’attraversamento della frontiera esterna Schengen è considerata la data dell’inizio del soggiorno nello spazio formato da tali Stati (di al massimo 90 giorni), mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.
2.3 Il periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni menzionato nei paragrafi 2.1 e 2.2 è calcolato in base a un soggiorno ininterrotto o a diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
3. Rappresentanti delle Parti s’incontrano all’occorrenza, su richiesta di una Parte, per discutere l’attuazione e l’applicazione dei provvedimenti contenuti nella presente Comunicazione e, laddove necessario, suggerire modifiche ai provvedimenti precitati.
4. L’attuazione dei provvedimenti contenuti nella presente Comunicazione lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti derivanti dal diritto internazionale.
5.1 Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dei provvedimenti contenuti nella presente Convenzione, le autorità competenti delle Parti si scambiano per via diplomatica i facsimile personalizzati dei loro passaporti ordinari validi.
5.2 La Parte che introduce un nuovo passaporto ordinario o modifica i propri passaporti ordinari invia all’altra Parte i nuovi facsimile personalizzati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 giorni prima della loro introduzione.
6. Qualora l’Accordo dell’8 novembre 2010 tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari e/o l’Accordo del 26 ottobre 2004 2 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’Acquis di Schengen siano denunciati, sospesi o modificati conformemente alle pertinenti disposizioni degli stessi, le Parti provvedono congiuntamente alla totale compatibilità tra i rispettivi obblighi derivanti dai provvedimenti contenuti nella presente Comunicazione e quelli derivanti dai suddetti Accordi.
7. I provvedimenti contenuti nella presente Comunicazione sono validi per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia da parte di una delle Parti ai sensi del paragrafo 6 previa notifica scritta all’altra Parte. I provvedimenti contenuti nella presente Comunicazione cessano di essere in vigore novanta (90) giorni dopo la data della suddetta notifica.
8. I provvedimenti contenuti nella presente Comunicazione possono essere modificati previo accordo scritto delle Parti conformemente al paragrafo 6. Le modifiche entrano in vigore 30 giorni dopo che le Parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
9. Ciascuna Parte può sospendere in tutto o in parte i provvedimenti contenuti nella presente Comunicazione conformemente al paragrafo 6. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra Parte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la Parte che ha sospeso i provvedimenti contenuti nella presente Comunicazione ne informa immediatamente l’altra Parte.
10. I provvedimenti contenuti nella presente Comunicazione entrano in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione della Comunicazione con cui il Governo della Repubblica federativa del Brasile esprime la propria approvazione ai provvedimenti precitati.
Ho l’onore di proporre che la presente Comunicazione e la Comunicazione di conferma di Sua Eccellenza costituiscano una reciproca intesa per l’esenzione dal visto dei cittadini di entrambe le Parti.
La presente Comunicazione è sottoposta a Sua Eccellenza nelle lingue francese, portoghese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione della presente Comunicazione è utilizzato il testo inglese.»
In risposta, ho l’onore d’informare che il Governo della Repubblica federativa del Brasile approva la proposta suesposta e di confermare che la presente Comunicazione e la Comunicazione di Sua Eccellenza del 21 aprile 2015 costituiscono una reciproca intesa per l’esenzione dal visto dei cittadini di entrambe le Parti. La presente intesa entra in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione della presente Comunicazione.
La presente Comunicazione è sottoposta a Sua Eccellenza nelle lingue portoghese, francese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione della presente Comunicazione è utilizzato il testo inglese.
Gradisca, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione e stima.
Sergio França Danese Segretario generale |