I cittadini di ciascuna Parte contraente che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 3 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altra Parte contraente, soggiornarvi fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.
Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen, la data dell’attraversamento della frontiera esterna Schengen è considerata la data dell’inizio del soggiorno nello spazio formato da tali Stati (di al massimo 90 giorni), mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.