Il presente Accordo è applicabile allo scambio di cittadini svizzeri e bulgari di ambo i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (dappresso «tirocinanti»).
L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per gli stranieri. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato ad un’autorizzazione, l’interessato dovrà prima chiedere detta autorizzazione.