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0.142.112.147

Accordo
fra il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo della Repubblica di Bulgaria
relativo allo scambio di tirocinanti

RU 1995 3954

Traduzione

Concluso il 5 aprile 1995
Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 luglio 1995

(Stato 7 gennaio 2002)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica di Bulgaria

(dappresso: le Parti all’Accordo)

animati dalla volontà politica di rafforzare i tradizionali rispettivi vincoli di fiducia e di amicizia e animati dal desiderio di sviluppare le basi contrattuali delle reciproche relazioni,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo è applicabile allo scambio di cittadini svizzeri e bulgari di ambo i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (dappresso «tirocinanti»).

L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per gli stranieri. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato ad un’autorizzazione, l’interessato dovrà prima chiedere detta autorizzazione.

Art. 21

I tirocinanti devono aver compiuto almeno i 18 anni di età e non devono di norma aver superato i 35 anni di età. Essi devono aver acquisito una qualificazione professionale.

Art. 3

L’autorizzazione per tirocinanti è accordata, di norma, per una durata fino a 12 mesi. Può essere prorogata di 6 mesi al massimo; i contratti di lavoro devono essere conclusi per una durata determinata, in osservanza dei limite stabilito qui innanzi.

La necessaria autorizzazione di tirocinante è rilasciata dal Paese di accoglienza conformemente alle disposizioni in vigore circa l’ingresso e l’uscita, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa da parte degli stranieri.

Gli interessati devono inoltrare la domanda, corredata di tutte le indicazioni necessarie, all’autorità del Paese di origine incaricata dell’applicazione dei presente Accordo (cfr. art. 9). Dopo esame, questa autorità trasmetterà la domanda il più rapidamente possibile alla competente autorità del Paese di accoglienza.

Ambedue le Parti all’Accordo garantiranno la sistemazione e il disbrigo gratuito di tutte le formalità attinenti alle autorizzazioni per tirocinanti. Gli interessati devono per contro pagare le tasse e gli emolumenti usuali riscossi per l’entrata e il soggiorno.

Art. 4

Le autorizzazioni per tirocinanti sono accordate nel limite del contingente di cui all’articolo 7 capoverso 1 indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.

Art. 5

I tirocinanti non possono svolgere un’attività lucrativa né essere ammessi ad un lavoro diversi da quelli indicati nell’autorizzazione. L’autorità competente può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento di lavoro.

Art. 6

I tirocinanti fruiscono, in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario, degli stessi diritti e doveri concessi ai lavoratori del Paese di accoglienza. L’imposta sul salario è retta dalla legislazione fiscale del Paese di accoglienza.

L’autorizzazione è accordata solo qualora le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro siano conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese di accoglienza. Oltre alle condizioni generali di impiego, il contratto di lavoro stipula segnatamente:

  1. il pagamento del salario secondo le tariffe fissate dai contratti collettivi di lavoro o, in assenza di tali contratti, secondo i salari in uso nella regione e nella professione; il salario deve corrispondere al lavoro fornito e consentire al tirocinante di provvedere alle proprie necessità;
  2. l’assicurazione contro i rischi di malattia, infortuni, invalidità e decesso;
  3. il pagamento delle spese di viaggio e di alloggio del tirocinante.

Art. 7

Il numero dei tirocinanti ammesso da ciascun Paese non può superare 100 unità per anno civile. 2

Il contingente può essere interamente utilizzato, indipendentemente dal numero dei tirocinanti che risiedono sul territorio del Paese di accoglienza in virtù del presente Accordo. Qualora uno Stato non utilizzasse il contingente di cui al capoverso 1, l’altro Stato non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto. li saldo non utilizzato non può essere riportato sull’anno successivo. Una proroga della durata del tirocinio in virtù dell’articolo 3 non può essere considerata come una nuova ammissione.

Le Parti all’Accordo possono convenire mediante scambio dì note, entro il 1° luglio dell’anno in corso, di modificare il contingente per l’anno successivo.

Art. 8

Le persone che desiderano assumere un impiego di tirocinante dovranno, di norma, cercare di propria iniziativa un impiego nell’altro Paese. Le autorità competenti (cfr. art. 9) possono, con misure adeguate, assistere i tirocinanti nella ricerca di un posto di lavoro.

Art. 93

Le autorità competenti per il presente Accordo sono:

  1. per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia;
  2. per la Repubblica di Bulgaria, il Ministero del lavoro e della politica sociale.

Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo sono:

  1. per il Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale degli stranieri4 Berna;
  2. per il Ministero del lavoro e della politica sociale, l’Ufficio nazionale dell’impiego a Sofia.

Art. 10

Il presente Accordo entra in vigore non appena le Parti si saranno notificate l’avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Le eventuali questioni relative all’applicazione dell’Accordo saranno chiarite, all’occorrenza, mediante colloqui bilaterali.

Il presente Accordo ha validità illimitata e può essere denunziato per scritto su richiesta di una delle Parti mediante preavviso di sei mesi per il 1° gennaio dell’anno successivo.

In caso di denunzia le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo rimangono valide per la durata per la quale sono state rilasciate. Firmato a Berna il 5 aprile 1995, in due originali nelle lingue tedesca e bulgara, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Jean-Luc Nordmann

Per il Governo
della Repubblica di Bulgaria:

Elena Kirtcheva