L’obiettivo del presente Accordo è di definire la cooperazione tra le Parti contraenti in materia di gestione della migrazione.
0.142.112.279
Accordo
di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica del Camerun
in materia di migrazione
Traduzione
Concluso il 26 settembre 2014
Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 26 settembre 2014
Entrato in vigore con scambio di note del 19 febbraio/3 marzo 2021 il 2 aprile 20211
(Stato 2 aprile 2021)
Il Consiglio federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica del Camerun,
di seguito chiamati «Parti contraenti»;
considerando gli ottimi rapporti d’amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Stati;
desiderosi di promuovere un partenariato mutuamente vantaggioso per lo sviluppo di entrambi gli Stati;
convinti che i flussi migratori contribuiscano all’avvicinamento dei popoli e che la gestione concertata di tali flussi sia un fattore di sviluppo economico, sociale e culturale per i Paesi interessati;
desiderosi d’incoraggiare le relazioni tra le Parti contraenti grazie al dialogo, fattore determinante di prevenzione e lotta contro la migrazione irregolare e le attività criminali connesse;
riconoscendo che la protezione efficace dei diritti dei migranti è uno degli elementi principali della gestione della migrazione, segnatamente l’applicazione severa delle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani;
riconoscendo che la lotta contro la migrazione irregolare e il ritorno delle persone non devono essere affrontati soltanto sotto il profilo della sicurezza, ma devono basarsi anche sull’integrazione della migrazione nelle strategie di sviluppo;
nell’intento d’incoraggiare il ritorno volontario nella dignità, di agevolare il reinserimento e le reintegrazione dei cittadini che tornano volontariamente nel loro Paese d’origine;
mossi dalla volontà di applicare, nell’interesse comune e delle persone migranti coinvolte, le norme sulla circolazione e la dimora delle persone tra le Parti contraenti;
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Nell’ambito del presente Accordo, i termini e le espressioni menzionati qui di seguito hanno il seguente significato:
- Parte contraente richiedente: la Parte che presenta la domanda di riammissione di persone;
- Parte contraente richiesta: la Parte contraente che riceve la domanda di riammissione di persone;
- riammissione di persone: il ritorno sul territorio della Parte contraente richiesta di persone che devono lasciare il territorio della Parte contraente richiedente;
- aiuto al ritorno: le misure previste dal presente Accordo volte a facilitare il ritorno e la reintegrazione dei cittadini della Parte contraente richiesta nel loro Paese d’origine;
- Paese d’origine: Paese di cui la persona da riammettere possiede la cittadinanza.
Capitolo II Entrata e dimora
Art. 3 Condizioni d’entrata e di dimora
I cittadini di ciascuna Parte contraente desiderosi di entrare o soggiornare sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a conformarsi alla legislazione dello Stato d’accoglienza relativa all’entrata e alla dimora.
Le domande di visto e di permesso di soggiorno sono trattate con cura, diligenza e benevolenza.
Art. 4 Disciplinamento dell’entrata e della dimora
Nei limiti della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte contraente agevola l’entrata sul proprio territorio dei cittadini dell’altra Parte contraente per soggiorni con o senza attività lucrativa.
Capitolo III Riammissione dei cittadini delle Parti contraenti in situazione irregolare
Art. 5 Riammissione dei rispettivi cittadini
Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta scritta dell’altra Parte contraente, senza ulteriori formalità se non quelle previste dal presente Accordo, qualsiasi persona che non adempia o non adempia più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente se è comprovato che tale persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
Art. 6 Domanda di riammissione
La domanda di riammissione di un cittadino di una Parte contraente, presentata in virtù dell’articolo 5 del presente Accordo, deve contenere in particolare le informazioni seguenti:
- dati concernenti l’identità della persona in questione (cognomi, nomi e postnomi se del caso, luogo e data di nascita);
- elementi relativi ai documenti menzionati nell’Allegato I del presente Accordo che permettono di provare la cittadinanza.
La domanda di riammissione è trasmessa direttamente all’autorità competente definita dalla Parte contraente richiesta, per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.
La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione tempestivamente, al più tardi entro dieci (10) giorni feriali dalla ricezione della domanda. Nel caso in cui sia necessario svolgere un’audizione di cui all’articolo 7 paragrafi 3 e 4 del presente Accordo, questa deve aver luogo entro trenta (30) giorni feriali dalla risposta.
La persona interessata è riammessa soltanto in seguito alla ricezione dell’accettazione della riammissione da parte della Parte contraente richiesta.
Trattandosi della riammissione di una persona bisognosa di cure mediche, la Parte contraente richiedente trasmette, se tale è l’interesse della persona in questione e se questa ne è stata avvertita, la descrizione del suo stato di salute corredata di certificati medici pertinenti, comprese informazioni sulla necessità di eventuali trattamenti speciali quali cure, sorveglianza o trasporto in ambulanza.
Art. 7 Prova o presunzione della cittadinanza delle persone da riammettere
La cittadinanza è provata in base ai documenti elencati nel paragrafo 1 dell’Allegato I del presente Accordo.
Se la cittadinanza della persona interessata è presunta in base agli elementi menzionati nel paragrafo 2 dell’Allegato I del presente Accordo, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta procede all’audizione della persona interessata, in collaborazione con i servizi competenti della Parte contraente richiedente, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 3 del presente Accordo.
Al termine dell’audizione è redatto un verbale firmato da un rappresentante della Parte contraente richiesta.
Se è comprovato che la persona interessata ha la cittadinanza della Parte contraente richiesta, il necessario documento di viaggio (lasciapassare) è rilasciato quanto prima dalla rappresentanza diplomatica o consolare, su richiesta dell’autorità della Parte contraente richiedente.
Art. 8 Diritti delle persone da riammettere
Nei limiti previsti dalla legislazione nazionale della Parte contraente richiedente, quest’ultima adotta tutte le misure volte a preservare l’onore, la dignità nonché l’integrità fisica e morale della persona da riammettere, a preservare il suo patrimonio e a realizzare condizioni favorevoli per la sua reintegrazione socioeconomica.
Art. 9 Disciplinamento dei casi particolari
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 del presente Accordo, le autorità competenti delle Parti contraenti si concertano per la risoluzione dei casi particolari di riammissione dei rispettivi cittadini in situazione irregolare.
Quanto sopra concerne segnatamente:
- i minorenni non accompagnati;
- le persone chiamate a ricevere regolari cure mediche sul territorio di una delle Parti contraenti;
- le donne incinte;
- le famiglie numerose;
- le persone anziane senza tutela (non accompagnate).
Art. 10 Assunzione delle spese
Le spese di trasporto delle persone interessate verso il territorio della Parte contraente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente fino al punto d’ingresso sul territorio della Parte contraente richiesta.
Art. 11 Condotta delle operazioni di riammissione
Il ritorno delle persone da riammettere è eseguito a bordo di voli commerciali e il numero di persone ammesse al ritorno è limitato a cinque (5) per volo.
Qualsiasi ritorno che non rientri nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarà eseguito di comune intesa tra le Parti contraenti.
Capitolo IV Aiuto al ritorno
Art. 12 Impiego delle risorse e reintegrazione
Le Parti contraenti valutano come sfruttare al meglio le competenze e le risorse dei migranti a favore dello sviluppo del loro Paese.
Le Parti contraenti s’impegnano ad adottare le misure del loro ambito di competenza a favore dell’aiuto al reinserimento socioprofessionale delle persone che hanno optato per un ritorno volontario nel loro Paese d’origine.
Art. 13 Misure di aiuto al ritorno
Le Parti contraenti s’impegnano, nei limiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali, a incoraggiare il ritorno dei propri cittadini che hanno deciso di rientrare spontaneamente nel loro Paese, definendo e mettendo in atto misure mirate e specifiche. In quest’ottica, il Paese di soggiorno prevede di concedere un’assistenza atta ad agevolare il reinserimento di tali persone nel loro Paese d’origine. Le misure appena citate sono precisate nel paragrafo 1 dell’Allegato II del presente Accordo.
Le Parti contraenti s’impegnano, nei limiti delle rispettive possibilità e risorse, a prestarsi mutua assistenza nel definire e mettere in atto progetti d’aiuto strutturale volti a conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2 dell’Allegato II del presente Accordo.
Le Parti contraenti convengono, nei limiti delle rispettive possibilità e risorse, di prestarsi mutua assistenza negli ambiti precisati nel paragrafo 3 dell’Allegato II del presente Accordo.
Art. 14 Persone oggetto di un rinvio forzato
Le Parti contraenti valutano, caso per caso, le domanda di aiuto presentate dalle persone oggetto di un rinvio forzato. In ogni caso, nessuna persona riammessa ritorna del tutto sprovvista di mezzi.
I mezzi di cui sopra sono stabiliti secondo le legislazioni nazionali delle Parti contraenti.
Le Parti contraenti si comunicano, per via diplomatica, gli importi dei viatici (indennità di viaggio) vigenti. Qualsiasi cambiamento è comunicato tempestivamente dalle autorità competenti.
Capitolo V Protezione dei dati personali
Art. 15 Contenuto dei dati personali
Le informazioni sui dati personali dei cittadini delle Parti contraenti da riammettere riguardano esclusivamente:
- la persona da riammettere ed eventualmente i membri della sua famiglia (cognomi, nomi, se del caso postnomi, cognomi precedenti, soprannomi, pseudonimi, luogo e data di nascita, sesso, cittadinanze);
- la carta d’identità, il passaporto o gli altri documenti d’identità o di viaggio;
- gli altri dati necessari all’identificazione della persona da riammettere, compresi i dati biometrici;
- i luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- i permessi di soggiorno o i visti rilasciati all’estero;
- i dati relativi alla salute della persona interessata.
I dati personali raccolti nell’ambito dell’attuazione del presente Accordo sono protetti e il loro uso è limitato all’oggetto del presente Accordo.
Art. 16 Trasmissione di dati personali
I dati personali trasmessi in esecuzione del presente Accordo sono trattati e protetti segnatamente in ossequio alle regole seguenti:
- la Parte contraente richiesta utilizza i dati comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;
- ciascuna Parte contraente informa l’altra, su richiesta, in merito all’utilizzo dei dati personali comunicati;
- i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati personali possono essere trasmessi ad altre autorità statali o ad altre persone soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati;
- la Parte contraente richiedente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere, nonché della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. Se i dati trasmessi risultano inesatti o se la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne avvertito immediatamente. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione di tali dati;
- l’interessato che ne faccia richiesta è informato sui dati personali esistenti sul suo conto e sull’utilizzo previsto, alle condizioni definite dal diritto nazionale della Parte contraente consultata;
- i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esiga lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento, dell’utilizzo e della distruzione di tali dati è assicurato conformemente al diritto nazionale di ciascuna delle Parti contraenti;
- le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno di un livello di protezione equivalente a quello di cui godono i dati del medesimo tipo nella legislazione nazionale.
Capitolo VI Comitato di esperti
Art. 17 Istituzione, missione e attribuzioni
È istituito un Comitato di esperti (di seguito chiamato «Comitato») incaricato del controllo dell’applicazione del presente Accordo.
Il Comitato è incaricato di:
- osservare i flussi migratori tra i territori delle Parti contraenti;
- controllare le misure di aiuto al ritorno;
- valutare i risultati delle azioni menzionate nel presente Accordo;
- formulare, all’attenzione delle autorità competenti di ciascuna Parte contraente, proposte utili per migliorarne gli effetti;
- qualsiasi altra missione convenuta dalle Parti contraenti.
Art. 18 Composizione e funzionamento del Comitato
Il Comitato è composto di rappresentanti delle due Parti contraenti.
Si riunisce una volta all’anno alternativamente in Svizzera o nel Camerun.
Il Comitato può altresì riunirsi per sessioni straordinarie su richiesta di una Parte contraente.
Il Comitato definisce le regole del proprio funzionamento.
Capitolo VII Disposizioni finali
Art. 19 Portata del presente Accordo
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti in particolare:
- dall’applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati, come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19673;
- dall’applicazione degli accordi firmati dalle Parti contraenti nell’ambito della tutela dei diritti umani, in particolare dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a New York il 16 dicembre 19664;
- dall’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 20005 contro la Criminalità organizzata transnazionale, inclusi i due Protocolli addizionali per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria6 e per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini7;
- dall’applicazione delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 19618 sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 19639 sulle relazioni consolari;
- dall’applicazione delle convenzioni internazionali in materia di estradizione.
Art. 20 Entrata in vigore, durata, emendamento e denuncia
Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Il presente Accordo entra provvisoriamente in vigore alla data della firma da parte delle Parti contraenti. Il presente Accordo entra definitivamente in vigore trenta (30) giorni dopo la data dell’ultima notifica dell’espletamento delle rispettive procedure di approvazione interne necessarie a tal fine.
Il presente accordo può essere modificato di comune intesa, in ogni momento, su richiesta di una Parte contraente presentata per via diplomatica.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia ha effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Art. 21 Risoluzione delle controversie
Ogni controversia scaturita dall’interpretazione o dall’attuazione del presente accordo è risolta nel quadro del Comitato o per via diplomatica.
Art.
22
Sospensione per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale
o di salute pubblica
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale, salute pubblica o per altri motivi gravi.
La sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è notificata immediatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente. La notifica prevede la data della sospensione.
La Parte contraente che prende l’iniziativa della sospensione informa immediatamente l’altra Parte contraente non appena non sussistono più i motivi della sospensione, la quale è revocata al momento della ricezione di tale notifica.
Art. 23 Modalità di applicazione
Gli Allegati I e II sono parte integrante del presente Accordo.
Se del caso, le modalità di applicazione del presente Accordo sono precisate da Protocolli o scambi di lettere.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Yaoundé, il 26 settembre 2014 in due (2) esemplari originali nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Simonetta Sommaruga | Per il Adoum Gargoum |
Allegato I
Elementi per stabilire la cittadinanza
Il presente Allegato precisa gli elementi documentali sulla cui base è constatata la prova o la presunzione della cittadinanza.
1. La cittadinanza della persona da riammettere è considerata provata su presentazione di uno dei documenti seguenti in corso di validità:
- passaporto;
- carta d’identità.
2. La cittadinanza è considerata presunta su presentazione di uno degli elementi seguenti:
- documento di cui al paragrafo precedente la cui validità è scaduta;
- documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte contraente richiesta che attesti l’identità della persona interessata (patente di guida, libretto di navigazione, attestato di perdita del documento di legittimazione, libretto militare o qualsiasi altro documento rilasciato dalle forze armate ecc.);
- carta d’immatricolazione consolare o documento di stato civile;
- libretto di famiglia recante un luogo d’attinenza in Svizzera (per la Parte svizzera);
- qualsiasi altro documento rilasciato da un’autorità competente della Parte contraente richiesta;
- fotocopia di uno dei documenti sopra elencati;
- dichiarazioni della persona interessata debitamente raccolte dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente;
- dichiarazioni di testimoni alle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente;
- lingua parlata dalla persona interessata, in particolare in base a un’analisi linguistica condotta da un esperto;
- repertorio culturale della persona interessata;
- indicazioni fornite dalla persona interessata;
- risultati del confronto delle impronte digitali o di altri dati biometrici;
- qualsiasi altro elemento riconosciuto dall’autorità competente della Parte contraente richiesta.
Allegato II
Scopi, misure e settori dell’aiuto al ritorno
Il presente Allegato determina le misure d’aiuto al ritorno di cui nel presente Accordo e illustra le misure d’aiuto individuale al ritorno, le misure d’aiuto strutturale e le misure di mutua assistenza.
1. Le misure di aiuto individuale al ritorno consistono concretamente in:
- l’assunzione delle spese di ritorno della persona iscritta nel quadro di un ritorno volontario e assistito occasionate dal suo trasporto verso il Paese d’origine;
- la concessione di un aiuto finanziario al reinserimento (importo destinato a coprire le prime necessità nel Paese d’origine);
- la concessione di un sostegno personale, mirato e specifico allo sviluppo e alla realizzazione di un progetto individuale in vista di una reintegrazione professionale o sociale agevolata nel Paese d’origine (allo scopo di esercitare un’attività durevole e fonte di reddito);
- tale sostegno può comprendere, in particolare, la consulenza, il finanziamento di un progetto professionale, di formazione o di alloggio temporaneo;
- la concessione in caso di necessità di un aiuto al ritorno per ragioni mediche, anche nel Paese d’origine, il quale può comprendere, in particolare, la scorta di farmaci, l’accompagnamento medico durante il ritorno o la conclusione di un trattamento medico in corso;
- la gestione della diffusione d’informazioni sulle misure d’aiuto al ritorno volontario e assistito, e l’apporto di un sostegno istituzionale qualora la gestione sia affidata a terzi (organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o altri partner).
2. Le misure di aiuto strutturale sono volte in particolare a:
- contribuire allo sviluppo delle competenze in materia di gestione della migrazione della Parte contraente in cui la persona interessata ritorna, ad esempio offrendo corsi di formazione specifici negli ambiti ritenuti adeguati e degni d’interesse;
- ridurre le disparità tra le persone rientrate nel Paese d’origine e le persone rimaste sul posto, consentendo anche a queste ultime di beneficiare di progetti di sostegno e di sviluppo delle infrastrutture locali;
- partecipare allo sviluppo di relazioni di partenariato migratorio e incoraggiare il dialogo migratorio.
3. Le misure di mutua assistenza interessano in particolare i seguenti ambiti:
- il mutuo scambio d’informazioni tra autorità competenti in merito alla tratta di esseri umani, alle reti di traffico di esseri umani e agli individui che vi sono implicati, nonché al crimine organizzato legato alla migrazione;
- il mutuo scambio d’informazioni tra autorità competenti in merito alla frode documentale;
- l’assistenza tecnica in materia di lotta alla migrazione illegale;
- l’organizzazione di corsi di formazione per il personale consolare e gli agenti dei servizi d’immigrazione, in particolare nell’ambito specifico dell’individuazione di documenti falsi;
- la cooperazione per il rafforzamento dei controlli alle frontiere;
- la perizia tecnica volta a garantire la sicurezza dei documenti nazionali di legittimazione;
- il consolidamento delle rispettive capacità di combattere la migrazione illegale e il traffico di esseri umani.