0.142.112.452
Scambio di lettere
del 17 novembre 1948 tra la Svizzera e il Cile
concernente la soppressione reciproca dei visti
RU 1984 519, 1990 903
Entrato in vigore il 1° gennaio 1949
(Stato 1° luglio 1990)
Traduzione dal testo originale spagnolo
Legazione di Svizzera |
Santiago, 17 novembre 1948 A Sua Eccellenza Santiago |
Signor Ministro,
In risposta alla Nota N. 013149 del 17 novembre, ho l’onore di comunicarle che questa Legazione1 è d’accordo con la proposta di codesto Ministero enunciata qui appresso:
- «1. Il Governo del Cile, desideroso di rendere, per quanto è possibile, saldi i legami con la Svizzera e nell’intenzione di aumentare lo scambio turistico tra i cittadini dei nostri due Paesi ha deciso, con riserva di reciprocità, di autorizzare l’entrata in Cile di tutti i cittadini svizzeri intenzionati a soggiornare nel Paese per un periodo non eccedente 90 giorni, senza sottoporli all’obbligo di far vistare il loro passaporto.
- 2. Gli interessati dovranno essere muniti del passaporto corrispondente la cui validità non scada prima del periodo di 90 giorni di cui si tratta.
- 3. Parimenti i visti condizionali (transito, in viaggio commerciale e in visita), accordati ai cittadini svizzeri, saranno concessi senza consultazione preliminare alla tariffa minima di US $ 2.– già convenuta tra i nostri due Paesi.
- 4. E inteso che i cittadini svizzeri che entrano nel Cile in virtù della franchigia summenzionata non potranno dedicarsi a una qualsiasi attività rimunerata durante il loro soggiorno nel Paese.
- 5. Sarà pure riscossa la somma di US $ 2.– per i visti dei passaporti dei cittadini svizzeri che vengono nel Cile per stabilirvisi.
- 6. Queste facilitazioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 1949.»
Colgo l’occasione per rinnovarle l’assicurazione della mia più alta considerazione.
L’Incaricato d’Affari di Svizzera: Charles Humbert |