Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e cileni di entrambi i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (detti in seguito «tirocinanti»).
L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per i cittadini stranieri. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato a un’autorizzazione speciale, il tirocinante dovrà prima chiedere detta autorizzazione. Per la durata del tirocinio, i cittadini delle Parti possono esercitare la professione per la quale sono stati ammessi.