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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari
di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio

RU 20191555

Traduzione

Concluso il 18 settembre 2018

Entrato in vigore mediante scambio di note il il 26 aprile 2019

(Stato 26 aprile 2019)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Cuba

(in seguito «Parti contraenti»),

nel mutuo intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e Cuba (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di passaporti diplomatici, speciali o di servizio,

animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare accreditato

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido e che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione internazionale con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare senza visto nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi per la durata delle loro funzioni. Con un certo anticipo, lo Stato accreditante notifica per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo, l’arrivo e la partenza definitiva oppure la cessazione della funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

Art. 2 Altri motivi di viaggio

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale e che non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen relative all’attraversamento delle frontiere e ai visti, la data dell’attraversamento della frontiera esterna dello spazio formato da tali Stati è considerata la data dell’inizio del soggiorno in tale spazio (di 90 giorni al massimo), mentre la data di partenza è considerata l’ultimo giorno del soggiorno.

Art. 3 Movimento di entrata e uscita dal Paese

I cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido possono entrare nel territorio dell’altra Parte contraente e uscirne transitando da qualsiasi valico di confine aperto al traffico internazionale di passeggeri, purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti dell’altra Parte contraente concernenti l’entrata, il transito o il soggiorno degli stranieri.

Art. 4 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le disposizioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.

Art. 5 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica, per altri gravi motivi o in quanto sono stati dichiarati persona non grata.

In caso di rifiuto d’entrata in applicazione del paragrafo precedente, ciascuna Parte contraente è tenuta a riammettere sul proprio territorio, senza particolari formalità, i propri cittadini che non soddisfano le esigenze legali e regolamentari in vigore per l’entrata o il soggiorno nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 6 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile personalizzati dei passaporti menzionati nel presente Accordo entro 30 (trenta) giorni dalla firma del medesimo.

La Parte contraente che introduce nuovi passaporti diplomatici, ufficiali, speciali o di servizio oppure modifica quelli esistenti invia all’altra Parte contraente, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione, i facsimile personalizzati dei passaporti nuovi o modificati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sul loro utilizzo.

Art. 7 Perdita del passaporto

I cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido che perdono il loro passaporto sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a informarne immediatamente le autorità competenti di quella Parte contraente, la quale rilascia loro gratuitamente un documento attestante la perdita.

In caso di perdita del passaporto ai sensi del paragrafo precedente, la missione diplomatica o il posto consolare competente fornisce ai propri cittadini documenti di viaggio temporanei che consentano loro di lasciare il territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 8 Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie legate all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo.

Art. 9 Modifiche

Le Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 10 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli altri obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 1 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 2 sulle relazioni consolari.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione per via diplomatica della seconda notifica scritta delle Parti contraenti relativa all’adempimento delle condizioni previste dalle rispettive legislazioni interne per la sua entrata in vigore.

Art. 12 Sospensione

Ciascuna Parte contraente si riserva di sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per qualsiasi altro grave motivo. La sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione prende fine il giorno della ricezione di tale notifica.

Art. 13 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo prende fine 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. La denuncia del presente Accordo non influisce sulla situazione giuridica delle persone che sono entrate sul territorio dell’altro Stato conformemente agli articoli 1 e 2 e che al momento della denuncia vi soggiornano. Il presente Accordo sostituisce tutti gli accordi vigenti tra le Parti contraenti sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici, speciali o di servizio. Fatto a Berna, il 18 settembre 2018, in 2 (due) esemplari originali nelle lingue francese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Vincenzo Mascioli

Per il
Governo della Repubblica di Cuba:

Manuel F. Aguilera de la Paz