I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido e che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione internazionale con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare senza visto nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi per la durata delle loro funzioni. Con un certo anticipo, lo Stato accreditante notifica per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo, l’arrivo e la partenza definitiva oppure la cessazione della funzione delle persone summenzionate.
I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.