Lexipedia

0.142.113.141.1

Scambio di lettere dei 6 settembre 1962
tra la Svizzera e la Danimarca
relativo al trattamento dei rispettivi cittadini
in materia di polizia degli stranieri

RU 1983 1083

Entrato in vigore il 6 settembre 1962

(Stato 6 settembre 1962)

Traduzione 1

Il Capo del Dipartimento
politico federale

Berna, 6 settembre 1962

S. E. Signora Bodil Begtrup
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario
del Regno di Danimarca

Berna

Signor Ambasciatore,

Mi onoro di confermare ricevuta la Sua nota in data odierna, mediante la quale Vostra Eccellenza mi comunica quanto segue:

  1. «Desiderosi di adeguare le disposizioni del Trattato d’amicizia, di commercio e di domicilio concluso il 10 febbraio 18752 tra la Svizzera e la Danimarca alle modifiche intervenute, ho l’onore, in nome del Governo danese, di proporvi che il trattamento dei rispettivi cittadini sia soggetto alle seguenti disposizioni:

Art. 1

  1. I cittadini danesi residenti ininterrottamente e regolarmente in Svizzera da cinque anni ricevono il permesso di domicilio previsto nell’Art. 6 della legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, modificata l’8 ottobre 1948. Questo permesso concede loro il diritto incondizionato e di durata illimitata di risiedere su tutto il territorio svizzero e di esercitarvi, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, nel quadro dell’Art. II (cfr. Art. 1) dei Trattato d’amicizia, di commercio e di domicilio concluso il 10 febbraio 18754 tra la Svizzera e la Danimarca, qualsiasi attività professionale come anche di cambiare impiego o professione e particolarmente di passare da un lavoro dipendente ad un’attività indipendente o viceversa.

Art. 2

  1. I cittadini svizzeri che risiedono ininterrottamente e regolarmente in Danimarca da cinque anni sono esentati dall’obbligo di procurarsi un permesso di dimora e di lavoro. Essi ottengono in tal modo il diritto incondizionato e di durata illimitata di risiedere su tutto il territorio della Danimarca ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Feroe e di esercitare, alle stesse condizioni dei cittadini danesi, nel quadro dell’Art. 1 del Trattato d’amicizia, di commercio e di domicilio concluso il 10 febbraio 18755 tra la Svizzera e la Danimarca, qualsiasi attività professionale come anche di cambiare impiego o professione e particolarmente di passare da un lavoro dipendente ad un’attività indipendente o viceversa.

Art. 3

  1. La moglie del beneficiario dell’accordo e i figli di età inferiore ai 18 anni godono parimenti dei diritti menzionati negli articoli 1 e 2 qualora convivano con il capo famiglia, qualunque sia la durata dei loro soggiorno nell’altro Paese.

Art. 4

  1. Il termine di cinque anni per l’ottenimento dello statuto previsto negli articoli 1 e 2 non è considerato interrotto qualora, durante la validità di un permesso di dimora, il cittadino dell’altro Stato si assenti per un periodo superiore ai sei mesi dallo Stato in cui risiede, per ragioni che per loro natura sono ritenute temporanee. Ove l’assenza duri più di due mesi non se ne tiene conto nel computo del termine di cinque anni.

Art. 5

  1. I diritti e vantaggi di cui agli articoli 1 e 2 decadono qualora il beneficiario dell’accordo lasci il proprio domicilio nell’altro Stato o soggiorni effettivamente all’estero più di sei mesi. Su domanda presentata prima dei sei mesi, tale termine può essere prorogato di due anni.
  2. Rimane riservato il diritto all’espulsione conformemente alle legislazioni degli Stati contraenti.

Art. 6

  1. I cittadini di uno degli Stati contraenti che si rechino nel territorio dell’altro Stato o vi risiedano solamente per motivi che per loro natura sono temporanei, ad esempio per educazione, formazione professionale, studi o salute, non possono pretendere di beneficiare dei vantaggi citati.

Art. 7

  1. Le autorità dei due Stati esamineranno con particolare benevolenza le domande di concessione o di rinnovo di un permesso di dimora per assunzione di impiego, presentate dai cittadini dell’altro Stato, nuovi arrivati o residenti nel territorio dell’altro Stato da meno di cinque anni, ove la situazione del mercato del lavoro nella professione e regione considerate lo permettano.

Art. 8

Confermo che il Consiglio federale svizzero ha accettato il contenuto della Sua nota. Conseguentemente la Sua nota e la risposta costituiscono un accordo fra i rispettivi Governi. Gradisca, Signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia massima considerazione.

  1. Questo accordo entra in vigore in data odierna e sarà valido fintantoché non sarà disdetto mediante preavviso di sei mesi.
  2. Se il Consiglio federale svizzero accetta questa proposta, ho l’onore di suggerirle di considerare la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza come costituente un accordo tra i rispettivi Governi.»

F. T. Wahlen