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Memorandum d’intesa
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Emirati Arabi Uniti sull’esenzione reciproca dall’obbligo del visto per i titolari
di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio

RU 20103115

Traduzione1

Concluso il 6 giugno 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 luglio 2010

(Stato 15 luglio 2010)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo degli Emirati Arabi Uniti,

in seguito «le Parti»,

animati dal desiderio di rafforzare la mutua cooperazione basata sulla fiducia e la solidarietà,

nell’intento di agevolare i viaggi tra i due Stati per i titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio,

tenuto conto della Convenzione di Vienna del 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna del 1963 3 sulle relazioni consolari,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni sull’abolizione dei controlli alle frontiere interne e delle restrizioni di movimento delle persone, conformemente all’Acquis di Schengen, i 90 giorni decorrono dal giorno dell’attraversamento della frontiera esterna che delimita l’area formata dai predetti Stati.

Ciascuna Parte autorizza i cittadini dell’altra, titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio valido, a entrare nel proprio territorio senza visto d’entrata alle condizioni seguenti:

  1. gli Emirati Arabi Uniti autorizzano i cittadini svizzeri titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio a soggiornare nel proprio territorio per un periodo di al massimo 90 giorni nell’arco di 180 giorni;
  2. la Svizzera autorizza i cittadini degli Emirati Arabi Uniti titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio a soggiornare nel proprio territorio per un periodo di al massimo 90 giorni nell’arco di 180 giorni.

I cittadini di ciascuna Parte, titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio valido, sono autorizzati a svolgere un’attività lucrativa o a intraprendere una professione liberale o degli studi nello Stato dell’altra Parte purché osservino le regole e discipline applicabili a tali attività in ambo gli Stati.

Art. 2

I cittadini di ciascuna Parte, titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio valido, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altra Parte o soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Con un certo anticipo, lo Stato accreditante notifica per via diplomatica allo Stato accreditatario il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cittadini dello Stato accreditante e titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio valido, possono entrare nel territorio dell’altra Parte o soggiornarvi senza visto per la durata delle funzioni delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo purché vivano nella stessa economia domestica e lo Stato accreditatario li riconosca come familiari.

Art. 3

Le Parti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei loro passaporti entro 30 giorni dalla firma del presente Memorandum d’intesa.

Se una Parte modifica i propri passaporti, invia all’altra Parte i nuovi facsimile almeno 30 giorni prima della loro introduzione e la informa delle modifiche apportate alle disposizioni interne relative ai passaporti diplomatici o speciali/di servizio.

Art. 4

Il presente Memorandum d’intesa non esonera i cittadini delle due Parti dall’obbligo di rispettare le leggi nonché tutte le altre disposizioni legali vigenti nel territorio dell’altra Parte durante il loro soggiorno in tale Stato.

Art. 5

Ciascuna parte si riserva di negare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio a cittadini dell’altra Parte in possesso di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio che potrebbero costituire una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici dello Stato.

Art. 6

Il presente Memorandum d’intesa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni e dai trattati internazionali cui una o ambo le Parti hanno aderito.

Art. 7

Le eventuali controversie che possono derivare dall’interpretazione del presente Memorandum d’intesa sono risolte dalle Parti mediante consultazioni e negoziati per via diplomatica.

Art. 8

Le Parti convengono eventuali modifiche al presente Accordo mediante scambio di note per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

Art. 9

Ciascuna Parte può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione del presente Memorandum d’intesa per ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o sanità pubblica. Tale sospensione, nonché la ripresa dell’applicazione del presente Memorandum d’intesa, è notificata senza indugio all’altra Parte per via diplomatica. La sospensione o la ripresa ha effetto 15 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte.

Art. 10

Il presente Memorandum d’intesa entra in vigore il 30° giorno dalla ricezione dell’ultima notifica in cui le Parti s’informano che le necessarie procedure interne in vista dell’entrata in vigore sono state espletate. Il presente Memorandum d’intesa resta in vigore per una durata indeterminata, salvo che una Parte notifichi all’altra per scritto e per via diplomatica la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia ha effetto 30 giorni dopo essere stata notificata ufficialmente.

Il presente Memorandum d’intesa è stato firmato a Abu Dhabi il 6 giugno 2010, in duplice esemplare nelle lingue francese, araba e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione, è utilizzato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero

Wolfgang Amadeus Bruelhart

Per il
Governo degli Emirati Arabi Uniti

Abdulrahim Y. Alawadi