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Accordo tra la Svizzera e la Spagna sul reclutamento di lavoratori spagnuoli e il loro impiego in Svizzera Conchiuso il 2 marzo 1961 Approvato dall’Assemblea federale il 28 settembre 1961 Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 novembre 1961 Entrato in vigore il 10 novembre 1961

RU 1961 1025; FF 1961 I 1178 ediz. ted. 1175 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 10 novembre 1961)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Capo dello Stato spagnuolo,

considerato i vincoli di amicizia che uniscono i due paesi e i loro bisogni nel campo dell’impiego;

riconosciuto l’interesse dei due paesi a facilitare l’impiego di mano d’opera spagnuola in Svizzera;

desiderosi d’ovviare alle difficoltà che possano opporsi al reclutamento di lavoratori spagnuoli e di stabilire le loro condizioni di lavoro in Svizzera,

hanno risoluto di conchiudere un accordo e nominato a tale scopo i loro Plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

I. Reclutamento e collocamento

Art. 1

L’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (detto qui di seguito «Ufficio federale») informa periodicamente l’Istituto spagnuolo dell’emigrazione (detto qui di seguito «Istituto») sulla manodopera occorrente a un di presso all’economia svizzera, indicandola secondo i rami economici e le categorie professionali, affinchè la Direzione generale dell’impiego dei Ministero spagnuolo del lavoro possa stabilire per tempo fino a quale segno sia dato di sodisfare a questo bisogno.

L’Istituto comunica all’Ufficio federale, il più presto che sia possibile, la quantità di manodopera disponibile.

Art. 2

Ogni datore di lavoro, domiciliato in Svizzera, desideroso d’impiegare dei lavoratori spagnuoli (detto qui di seguito «datore di lavoro»), può rivolgersi direttamente all’Istituto.

E’ pareggiata al datore di lavoro secondo il presente accordo ogni associazione professionale o d’utilità pubblica debitamente autorizzata a collocare in Svizzera i lavoratori spagnuoli. L’Ufficio federale comunica all’Istituto l’elenco di tali associazioni.

Il datore di lavoro può farsi rappresentare presso l’Istituto da una persona di fiducia, la quale, se occorre, è autorizzata a risiedere in Spagna.

Art. 3

Il datore di lavoro può presentare all’Istituto una domanda di uno o più lavoratori senza designarne il nome. La domanda deve essere conforme al modulo approvato dall’Ufficio federale e dall’Istituto e contenere tutte le indicazioni necessarie ai prestatori d’opera desiderati, specialmente intorno alla capacità professionale richiesta, al genere e alla durata dell’impiego offerto, alla mercede lorda e netta e alle altre condizioni d’impiego; essa deve inoltre indicare le condizioni d’abitazione e di sussistenza del lavoratore nel luogo di lavoro.

L’Istituto comunica subito al datore di lavoro se e quanti lavoratori siano disponibili per la prestazione d’opera desiderata.

Se è possibile sodisfare alla domanda, l’Istituto lo comunica ai lavoratori, per il tramite del Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación.

Art. 4

L’Istituto raccoglie le offerte di lavoro e fa una prima cernita dei concorrenti. Ne determina, a richiesta dei datore di lavoro, le capacità professionali e accerta se sono idonei al genere di lavoro proposto. Fa sottoporre a visita medica tutti i concorrenti che ha prescelto. Presenta al datore di lavoro un rapporto su ciascuno servendosi di un modulo che avrà convenuto con l’Ufficio federale.

Il datore di lavoro è libero di conferire personalmente, in Spagna, con i concorrenti prescelti.

Egli comunica la sua decisione all’Istituto entro un breve termine. Consegna all’Istituto, per il lavoratore, un contratto di lavoro, compilato in spagnuolo e in francese o in tedesco, conformemente al modello approvato dall’Ufficio federale e dall’Istituto. Vi allega un’assicurazione di permesso di soggiorno, accordata dalle autorità svizzere di polizia degli stranieri.

Art. 5

Il datore di lavoro può anche presentare all’Istituto una domanda d’un lavoratore spagnuolo, designato per nome. Egli consegna all’Istituto, per il lavoratore, un contratto di lavoro, compilato in spagnuolo e in francese o in tedesco, conformemente al modello approvato dall’Ufficio federale e dall’Istituto. Vi allega un’assicurazione di permesso di soggiorno, accordata dalle autorità svizzere di polizia degli stranieri.

L’Istituto fa sottoporre il lavoratore domandato nominatamente a un esame medico o professionale, soltanto a richiesta dei datore di lavoro. In tale caso, le spese dell’esame sono a carico di quest’ultimo.

Art. 6

Oltre alle domande di prestazioni d’opera, che riceve, l’Istituto può comunicare all’Ufficio federale, per i datori di lavoro, degli elenchi di lavoratori che cercano un impiego in Svizzera. Questi elenchi devono contenere indicazioni sufficientemente particolareggiate circa lo stato civile, l’età e la formazione professionale dei richiedenti, l’attività esercitata in Spagna e il genere d’impiego che desiderano ottenere in Svizzera.

Il datore di lavoro che desidera impiegare una persona nominata in tale elenco, lo comunica all’Istituto, allegando i documenti menzionati nell’articolo 4 capoverso 3.

II. Norme particolari di procedura

Art. 7

L’Istituto trasmette al lavoratore il contratto di lavoro e l’assicurazione dei permesso di soggiorno, procurati dal datore di lavoro.

Provvede a fargli concedere un passaporto.

Veglia affinchè il lavoratore impiegato in virtù di una domanda numerica o nominativa lasci la Spagna nel termine stabilito nel contratto di lavoro.

Comunica al datore di lavoro il giorno della partenza.

Art. 8

Il datore di lavoro sopporta le spese di trasferimento del lavoratore dal luogo di residenza abituale in Spagna a quello di lavoro in Svizzera. Egli sopporta parimente le spese di sussistenza necessaria durante il viaggio.

Tuttavia, le spese di viaggio rimangono a carico del lavoratore, qualora egli non adempia gli obblighi contrattuali con il datore di lavoro.

Le spese dei ritorno sono a carico del lavoratore. Se l’impiego cessa anzi tempo per causa imputabile al datore di lavoro, questi sopporta le spese del ritornofino al confine del paese d’origine del lavoratore, eccetto che quest’ultimo non abbia ottenuto in Svizzera un altro impiego.

Nel caso di lavoratore stagionale, il datore di lavoro deduce da ogni paga quanto basta a costituire una somma che, al termine della stagione, valga a sopperire alle spese dei ritorno.

Le spese dei ritorno d’un lavoratore che al confine svizzero sia stato respinto dal controllo sanitario sono a carico della Spagna. Questa disposizione non si applica per il lavoratore impiegato a domanda nominativa, se non sia stato sottoposto, in Spagna, alla visita medica preventiva.

Se occorre, l’Istituto fornisce la somma necessaria al viaggio di andata e s’intende con il datore di lavoro sul rimborso della stessa.

Il Consolato di Spagna competente si occupa dei rimpatrio dei lavoratori respinti, qualora le spese di rimpatrio siano a carico della Spagna.

Art. 9

L’entrata del lavoratore e il suo diritto di dimora in Svizzera sono determinati secondo le disposizioni della legge federale del 26 marzo 1931/8 ottobre 1948 2 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e della Risoluzione dell’Organizzazione europea di cooperazione economica del 30 ottobre 1953/7 dicembre 1956 sull’impiego degli stranieri che sono cittadini dei paesi membri dell’OECE.

Le autorità svizzere possono in particolare negare l’accesso a un lavoratore sprovvisto d’un passaporto valido e d’un’assicurazione di permesso di soggiorno. Esse possono inoltre respingere ogni lavoratore che al confine sia stato trovato affetto di malattia contagiosa prevista dalle prescrizioni vigenti in Svizzera. I nomi dei lavoratori respinti per ragioni sanitarie sono comunicati immediatamente all’Istituto dall’Ufficio federale.

Al fine di evitare, per quanto possibile, tali rinvii, l’Ufficio federale comunica all’Istituto l’elenco delle malattie a cagione delle quali è vietata l’entrata in Svizzera e lo informa di tutte le modificazioni ulteriori di questo elenco.

Art. 10

Il lavoratore deve notificare il suo arrivo in Svizzera alla polizia degli stranieri dei luogo dove risiede, in conformità delle disposizioni legali vigenti.

Le autorità svizzere rendono attento il lavoratore circa l’obbligo di iscriversi al Consolato di Spagna competente, in conformità delle prescrizioni spagnuole e ai fini previsti dalle convenzioni in vigore tra i due paesi.

III. Condizioni di lavoro e misure sociali

Art. 11

I lavoratori spagnuoli sono impiegati in Svizzera alle medesime condizioni di mercede e di lavoro che i lavoratori nazionali, nell’ambito delle prescrizioni legali, degli usi professionali e locali e, se tale è il caso, dei contratti collettivi di lavoro.

Essi godono degli stessi diritti e della medesima protezione concessi ai nazionali per quanto concerne l’applicazione delle leggi concernenti il lavoro, la sanità e l’abitazione.

Le autorità svizzere vigilano sull’osservanza di queste disposizioni e accertano, in particolare, se le condizioni d’impiego vi corrispondano.

I lavoratori spagnuoli possono inoltre rivolgersi, per i conflitti di lavoro, alle autorità amministrative o giudiziarie, competenti, non altrimenti che i nazionali.

Art. 12

La sicurezza sociale dei lavoratori spagnuoli è retta dalla convenzione conchiusa su questa materia il 21 settembre 1959 3 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna e dagli accordi che la completano.

Gli obblighi dei datori di lavoro verso i lavoratori, in materia d’assicurazione contro le malattie, devono essere determinati nel modello di contratto di lavoro, approvato dall’Ufficio federale e dall’Istituto.

Art. 13

I lavoratori spagnuoli possono trasferire in Ispagna tutti i loro risparmi, conformemente alle norme svizzere in materia.

Art. 14

L’Ufficio federale compila un foglio d’informazione dal quale i lavoratori spagnuoli possano avere notizia di quanto loro interessi circa il mercato del lavoro, le condizioni generali d’ammissione, di lavoro e di vita in Svizzera, i salari, le imposte, le assicurazioni sociali e le principali disposizioni del diritto del lavoro. Esso fornisce il foglio all’Istituto e gli comunica le modificazioni che occorressero.

Art. 15

L’Ufficio federale, d’intesa con l’Istituto e le cerchie interessate, esamina come i lavoratori spagnuoli possano essere aiutati a sormontare le difficoltà che incontrano in Svizzera, particolarmente durante l’intervallo d’adattamento.

Le organizzazioni sociali e religiose spagnuole possono essere invitate a coadiuvare a tale bisogna, di concerto con quelle svizzere corrispondenti.

Art. 16

Le autorità spagnuole riammetteranno i lavoratori immigrati in Svizzera e le loro famiglie, senza esigere alcuna formalità speciale.

Esse provvedono al rimpatrio di coloro che in Svizzera cadono a carico dell’assistenza pubblica.

IV. Norme d’applicazione

Art. 17

L’Ufficio federale e l’Istituto s’intendono direttamente, nell’ambito delle loro competenze, per tutti i particolari attenenti all’applicazione del presente accordo.

Essi vegliano, d’intesa con le autorità competenti di ciascun paese, a che le operazioni di collocamento, di concessione dei passaporti e dei permessi necessari e le formalità d’entrata in Svizzera avvengano nel più breve tempo possibile.

L’Ambasciata e i Consolati di Spagna in Svizzera comunicano all’Ufficio federale i reclami attenenti all’applicazione del presente accordo, dei quali giudicano debbano essere informate le autorità svizzere.

Art. 18

A richiesta dell’uno dei due Governi, può essere istituita una commissione mista, composta di non più di cinque delegati di ciascun paese. Ogni delegazione può aggregarsi i periti necessari.

La commissione mista cerca d’accomodare le difficoltà d’applicazione che non siano potute essere composte dall’Ufficio federale e dall’Istituto. La commissione può inoltre esaminare le questioni generali concernenti l’immigrazione di lavoratori spagnuoli in Svizzera. Se occorre, essa fa delle proposte ai due Governi sulle questioni che ha studiato.

La commissione mista stabilisce il suo. Essa s’aduna in Svizzera oppure in Ispagna.

V. Disposizioni finali

Art. 19

Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione, ma sarà applicato provvisoriamente a contare dal giorno in cui è stato firmato.

L’accordo avrà vigore fino al 31 dicembre 1961 e sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo che non sia disdetto sei mesi prima del decorso di ogni termine.

In fede di che, i Plenipotenziari summenzionati, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Madrid, in quattro esemplari, di cui due in lingua francese e due in lingua spagnuola, ugualmente autentici.

Madrid, 2 marzo 1961.

Per la Svizzera:

Fumasoli

Per la Spagna:

Fernando Castiella