0.142.113.722
Scambio di lettere del 12 marzo 1992
tra la Svizzera e la Grecia
concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini
dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni
RU 1992 1550
Entrato in vigore per scambio di note il 1° luglio 1992
(Stato 1° luglio 1992)
Traduzione
Ufficio federale degli stranieri1 Il Direttore | Berna, 12 marzo 1992 Sua Eccellenza Signor Emmanuel Spyridakis Ambasciatore della Repubblica ellenica in Svizzera Berna |
Eccellenza,
Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 12 marzo 1992, che ha il tenore seguente:
- «In seguito ai nostri colloqui esplorativi del 9 aprile 1991, ho l’onore di comunicarle l’accordo dei mio Governo riguardo al trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni. 1.I cittadini svizzeri con dimora regolare e ininterrotta in Grecia di cinqueanni hanno, da un canto, il diritto incondizionato e di durata illimitata di risiedere su tutto il territorio ellenico e, dall’altro, il diritto di cambiare domicilio, datore di lavoro e professione, ivi compreso quello di esercitare un’attività indipendente, salvo per quanto concerne le professioni legalmente riservate ai cittadini ellenici, nonché di passare liberamente da un’attività salariata ad un’attività indipendente e viceversa.Ricevono, previa domanda, un permesso di residenza con durata di validità di dieci anni, automaticamente rinnovabile per periodi identici.I soggiorni temporanei effettuati in Grecia per motivi di studio, praticantato e cure mediche non sono inclusi nel calcolo dei cinque anni.Il compimento del servizio militare obbligatorio o di un servizio sociale sostitutivo non interrompe il periodo di dimora che dà il diritto al permesso di residenza. Il periodo di dimora non è neppure interrotto da assenze inferiori a sei mesi se, durante tale assenza, il cittadino svizzero conserva in Grecia il centro dei propri interessi familiari e professionali.Il diritto al permesso di residenza scade al momento in cui viene annunciata la partenza definitiva o dopo un’assenza di sei mesi dalla Grecia. A domanda presentanta entro i sei mesi il termine può essere prolungato a due anni.2.I cittadini elienici con dimora regolare e ininterrotta in Svizzera di cinque anni ricevono un permesso di domicilio ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Tale permesso conferisce loro, da un canto, il diritto incondizionato e di durata illimitata di risiedere su tutto il territorio svizzero e, dall’altro il diritto di cambiare domicilio, datore di lavoro e professione, compreso quello di esercitare un’attività indipendente, salvo per quanto concerne le professioni legalmente riservate ai cittadini svizzeri, nonché di passare liberamente da un’attività salariata ad un’attività indipendente e viceversa.Ricevono, previa domanda, un permesso di domicilio di tipo C, automaticamente rinnovabile conformemente alla legge suddetta.I soggiorni temporanei effettuati in Svizzera per motivi di studio, praticantato e cure mediche non sono inclusi nel calcolo dei cinque anni.Il compimento del servizio militare obbligatorio o dei servizio sociale sostitutivo non interrompe il periodo di dimora che dà diritto al permesso di domicilio. Il periodo di dimora non è neppure interrotto da assenze inferiori a sei mesi se, durante tale assenza, il cittadino ellenico conserva in Svizzera il centro dei propri interessi familiari e professionali.Il diritto al permesso di domicilio scade al momento in cui viene annunciata la partenza definitiva o dopo un’assenza di sei mesi dalla Svizzera. A domanda presentata entro i sei mesi, il termine può essere prolungato a due anni.
- Se accetta le disposizioni enunciate qui innanzi, ho l’onore di proporle che la presente e la Sua risposta costituiscano un Accordo tra la Grecia e la Svizzera relativo al trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare ed ininterrotta di cinque anni sul territorio dell’altro Stato. Detto Accordo entrerà in vigore dopo che le Parti si saranno comunicate reciprocamente che le esigenze costituzionali sono state soddisfatte. Esso potrà essere denunciato da ognuna delle Parti mediante preavviso di sei mesi.».
Ho l’onore di informarla dell’accordo del mio Governo su quanto precede. Gradisca, Eccellenza, l’espressione della mia distinta considerazione.
Alexandre Hunziker |