I giovani professionisti che desiderano assumere un impiego nel Paese d’accoglienza devono reperirlo autonomamente. Le Parti contraenti non s’impegnano nella ricerca di opportunità d’impiego. Le autorità competenti del Paese d’origine possono assistere i loro cittadini nella ricerca di opportunità d’impiego nel Paese d’accoglienza.
Le persone che intendono partecipare a questo programma di scambio devono presentare una domanda alla rappresentanza diplomatica competente del Paese d’accoglienza. La domanda deve essere corredata dei documenti richiesti, indicare in particolare il nome e l’indirizzo del datore di lavoro nel Paese di accoglienza e fornire indicazioni in merito al genere di attività professionale prevista e alla sua remunerazione nonché alla conclusione di un’assicurazione contro la malattia e gli infortuni che copra tutti i rischi prevedibili.
L’autorizzazione per giovane professionista è accordata dall’autorità competente del Paese d’accoglienza di norma per una durata di 12 mesi. Può essere prorogata al massimo di sei mesi prima dello scadere del primo anno. I contratti di lavoro vanno altresì conclusi per una durata determinata, in osservanza dei limiti menzionati.
Le autorizzazioni imputate sul contingente di cui all’articolo 3 paragrafo 1 sono rilasciate indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese d’accoglienza.
L’autorizzazione per giovane professionista è accordata solo se le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro sono conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese d’accoglienza.
I giovani professionisti sono tenuti a lasciare il Paese d’accoglienza al termine del contratto di lavoro in qualità di giovani professionisti.