1.1 La presente convenzione è applicabile allo scambio, fra la Svizzera e l’Italia, di tirocinanti che vogliano perfezionarsi nel proprio mestiere o nella propria professione. 1.2 Entro i limiti del contingente stabilito all’articolo 6, capoverso 1, i tirocinanti sono autorizzati ad istituire un rapporto di lavoro dipendente senza tener conto della situazione del mercato del lavoro.
0.142.114.544
Convenzione
relativa allo scambio di tirocinanti
fra la Svizzera e l’Italia
(Stato 5 novembre 1999)
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Testo originale
Conclusa il 23 ottobre 1991
Entrata in vigore mediante scambio di note il 23 marzo 1993
La Svizzera
e
l’Italia
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
2.1 La convenzione è applicabile ai giovani Svizzeri e Italiani di ambedue i sessi. 2.2 Essi debbono aver acquisito una qualificazione nel mestiere o nella professione in cui intendano perfezionarsi e non devono, di norma, aver superato l’età di 30 anni.
Art. 3
3.1 L’autorizzazione per tirocinanti è accordata, di norma, per una durata fino a 12 mesi. Per motivi particolari, essa potrà eccezionalmente essere prorogata di 6 mesi al massimo.
Art. 4
4.1 Fermo restando l’osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei Paesi contraenti circa l’ingresso, il soggiorno e l’uscita degli stranieri, i tirocinanti di uno dei due Paesi sono autorizzati a costituire un rapporto di lavoro nell’altro Paese alle condizioni appresso stabilite. 4.2 In ciascuno dei Paesi contraenti l’autorizzazione a lavorare in qualità di tirocinante, effettuata a norma della presente convenzione, equivale al permesso di lavoro. 4.3 Il rapporto di lavoro con i tirocinanti è, in ogni caso, a titolo oneroso e i tirocinanti godono dello stesso trattamento dei cittadini del Paese dove si recano a lavorare per tutto ciò che concerne l’applicazione delle leggi, contratti collettivi di categoria, regolamenti ed usi riguardanti le condizioni salariali e di lavoro, le assicurazioni sociali, l’assicurazione contro la disoccupazione, nonché l’igiene e la sicurezza del lavoro. Si applicano ad essi inoltre le disposizioni contenute nelle Convenzioni e negli Accordi stabiliti tra i due Stati.
Art. 5
5.1 I tirocinanti non possono essere adibiti ad un lavoro diverso da quello indicato nell’autorizzazione. 5.2 Ogni eventuale cambiamento di datore di lavoro dovrà essere autorizzato dalle autorità competenti.
Art. 6
6.1 Il numero dei tirocinanti ammissibile in ciascuno dei due Paesi non deve superare 50 per anno civile. 6.2 Il contingente può essere interamente utilizzato ogni anno senza tener conto delle autorizzazioni accordate durante l’anno precedente, ma il saldo non utilizzato non può essere riportato suIl’anno successivo. Una proroga della durata del tirocinio in virtù dell’articolo 3 non può essere considerata come una nuova ammissione. 6.3 Una modificazione del contingente per l’anno successivo può essere convenuta fino al 1° luglio.
Art. 7
7.1 Le persone che desiderano essere ammesse a perfezionare il loro mestiere o professione dovranno, di norma, cercare di propria iniziativa un impiego nell’altro Paese. 7.2 I futuri tirocinanti dovranno inoltrare domanda alle autorità del Paese d’origine preposte all’applicazione della presente convenzione. La domanda dovrà essere corredata, oltre che dei documenti richiesti, di un’offerta d’ingaggio o di contratto di lavoro. 7.3 Coloro che sono sprovvisti di un’offerta di ingaggio dovranno corredare la domanda di un curriculum vitae e di certificazioni afferenti i titoli di studio e di lavoro. A questi ultimi le autorità preposte all’applicazione della convenzione, del Paese dove s’intende svolgere lo stage, assicureranno un’assistenza gratuita nella ricerca di un posto di lavoro. 7.4 Le autorità dei Paese d’origine, dopo esame, trasmetteranno la domanda alle autorità corrispondenti dell’altro Stato. Ambedue le autorità si adopere ranno per assicurare un rapido disbrigo delle domande e per risolvere i problemi che potrebbero insorgere per l’ammissione o durante la permanenza dei tirocinanti. 7.5 Le autorità preposte all’applicazione della convenzione sono, in Svizzera, l’Ufficio Federale dell’Industria, delle Arti e Mestieri e del Lavoro a Berna e, in Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l’Impiego a Roma.
Art. 8
8.1 La presente convenzione entra in vigore non appena le parti avranno dato notizia dell’avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni e resta valida finché non sarà rescissa da una delle parti contraenti. Per essere accettata a partire dalla fine dell’anno, la denuncia della convenzione deve essere presentata prima del 1° luglio. 8.2 In caso di denuncia, le autorizzazioni accordate in virtù della presente convenzione rimangono in vigore per la durata per la quale sono state rilasciate. Fatto a Berna, il 23 ottobre 1991, in due originali in lingua italiana.
Per la Svizzera: | Per l’Italia: |
R. Felber | G. De Michelis |