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0.142.114.637

Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone
relativa allo scambio di giovani professionisti

RU 2021 123

Traduzione

Conclusa il 1° settembre 2009

Entrata in vigore il 1° settembre 2009

(Stato 1° settembre 2009)

1. La presente convenzione documenta l’intesa conclusa tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone relativa allo scambio di giovani professionisti che si recano nell’altro Paese per un periodo limitato al fine di esercitarvi un’attività salariata nel settore in cui hanno acquisito competenze tecniche o conoscenze a livello professionale con l’obiettivo di familiarizzarsi con gli usi commerciali, professionali e tecnici vigenti nel Paese ospitante e migliorare le loro conoscenze linguistiche. I giovani professionisti beneficiano di un permesso di soggiorno temporaneo che consente loro, a prescindere dalla situazione del mercato del lavoro, di assumere un impiego nel settore in cui hanno acquisito le loro competenze tecniche o le loro conoscenze a livello professionale.

2. Ai fini della presente convenzione, le persone fisiche che possono essere ammesse a partecipare al programma di scambio sono:

  1. cittadini svizzeri o giapponesi titolari di un passaporto valido rilasciato rispettivamente dalla Svizzera o dal Giappone;
  2. minori di 35 anni;
  3. (c) (i) nel caso di cittadini svizzeri che si recano in Giappone, giovani impiegati in uno dei settori d’attività seguenti in virtù di un contratto di lavoro individuale stipulato con un organismo pubblico o privato in Giappone:(aa)attività che richiedono competenze tecniche o conoscenze d’ingegneria di alto livello in materia di scienze fisiche o naturali, quali vengono definite nello statuto di residenza applicabile agli ingegneri («Engineer») in virtù della legge giapponese sul controllo dell’immigrazione e il riconoscimento dei rifugiati («Immigration Control and Refugee Recognition Act»), o(bb)attività che richiedono conoscenze di alto livello nel campo delle scienze umane, nonché del diritto, dell’economia, della gestione aziendale e della contabilità, o che richiedono inventiva e sensibilità proprie della cultura di un Paese che non sia il Giappone, quali vengono definite nello statuto di residenza applicabile agli specialisti in scienze umane/servizi internazionali («Specialist in Humanities/International Services») in virtù della legge giapponese sul controllo dell’immigrazione e il riconoscimento dei rifugiati («Immigration Control and Refugee Recognition Act»).Per «attività che richiedono competenze tecniche o conoscenze di alto livello» nel campo delle scienze naturali o umane come quelle di cui ai sottoparagrafi (aa) e (bb), s’intendono le attività che la persona fisica interessata non potrebbe eseguire senza applicare le competenze tecniche o le conoscenze in tali settori acquisite tramite una formazione universitaria (ad es. bachelor) o più avanzata o in virtù di un’esperienza professionale di almeno dieci anni nei settori d’attività in questione;(ii)nel caso di cittadini giapponesi che si recano in Svizzera, giovani impiegati da un datore di lavoro pubblico o privato in Svizzera in virtù di un contratto di lavoro individuale. Si tratta di persone che hanno acquisito competenze tecniche o conoscenze a un livello professionale paragonabili a un diploma di livello terziario (università, scuola universitaria professionale, esami professionali e esami specialistici avanzati, scuola avanzata di specializzazione).

3. Ai fini della presente convenzione, il giovane lavoratore beneficia:

  1. nel caso di un cittadino svizzero che si reca in Giappone, dello statuto di giovane lavoratore per un periodo di un anno, prorogabile fino a due anni. Il soggiorno dei cittadini svizzeri in Giappone in qualità di giovani professionisti è soggetto all’ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo della durata di uno o tre anni, prorogabile alle condizioni e secondo le procedure di controllo ordinarie applicabili in materia d’entrata nel territorio (i cittadini svizzeri che ottengono un permesso di soggiorno temporaneo della durata di un anno beneficiano dello statuto di giovane lavoratore soltanto per un anno, a meno che il loro permesso di soggiorno venga prorogato);
  2. nel caso di un cittadino giapponese che si reca in Svizzera, di un permesso di soggiorno temporaneo per giovani professionisti della durata di un anno, prorogabile fino a 18 mesi. Le autorità si pronunciano sulle domande di cambiamento di datore di lavoro debitamente motivate.

4. Le condizioni di remunerazione e di lavoro dei giovani professionisti sono conformi alle leggi e alle norme pertinenti del Paese ospitante. Se nell’uno o nell’altro Paese l’esercizio della professione o del mestiere in questione soggiace a licenza o ad altre condizioni, prima del rilascio del permesso di soggiorno l’eventuale organizzazione o il potenziale datore di lavoro di cui al paragrafo 2 lettera (c) sottoparagrafi (i) e (ii) fornisce alle autorità le informazioni attestanti l’adempimento di tutte le condizioni.

5. I giovani professionisti devono essere congruamente assicurati contro il licenziamento, gli infortuni e le malattie. Sia l’organizzazione o il datore di lavoro di cui al paragrafo 2 lettera (c) sottoparagrafi (i) e (ii) che il giovane lavoratore devono accertarsi che siano adottate tutte le disposizioni atte a garantire una copertura assicurativa confacente.

6. Le persone desiderose di partecipare al programma di scambio devono farne domanda presso la rappresentanza diplomatica del Paese ospitante nel loro Paese. La domanda deve essere corredata da tutte le informazioni rilevanti, in particolare il nome e l’indirizzo dell’eventuale organizzazione o del potenziale datore di lavoro di cui al paragrafo 2 lettera (c) sottoparagrafi (i) e (ii), e da una descrizione dettagliata dell’attività prevista (contenuta ad es. in una lettera del datore di lavoro o in un contratto di lavoro). I giovani professionisti ammessi a partecipare al programma di scambio ottengono un permesso di soggiorno adeguato, conformemente alle condizioni e alle procedure di controllo ordinarie applicabili in materia d’entrata nel territorio in vigore in qualsiasi momento nel Paese ospitante.

7. L’Ufficio federale della migrazione per la Svizzera e il Ministero degli Affari esteri per il Giappone coordinano il programma di scambio in applicazione della presente convenzione e conformemente ai requisiti procedurali notificati quando necessario dai rispettivi Governi.

8. Le autorità competenti dei due Stati trattano le domande il più celermente possibile. Si prodigano inoltre per appianare senza indugio, in collaborazione con altre autorità interessate, le difficoltà che potrebbero insorgere nel quadro dell’impiego di giovani professionisti.

9. La cooperazione prevista dalla presente convenzione inizia dalla data della firma della convenzione, conclusa per un anno. La convenzione è ricondotta tacitamente di anno in anno, a meno che uno dei Governi notifichi per scritto all’altro Governo, con sei mesi d’anticipo, la propria intenzione di denunciare la convenzione.

10. In caso di denuncia, i permessi già concessi in virtù della presente convenzione restano validi per la durata per la quale sono stati rilasciati.

Fatto a Zurigo, il 1° settembre 2009, in lingua giapponese, tedesca e inglese; le tre versioni linguistiche fanno parimenti fede. In caso di divergenza tra i testi prevale quello inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Mario Gattiker

Per il
Governo del Giappone:

Ichiro Komatsu