Ai fini del presente Accordo valgono le definizioni seguenti:
- «riammissione»: il trasferimento da parte dell’autorità competente della Parte richiedente, e l’ammissione da parte dell’autorità competente della Parte richiesta, di persone (cittadini dello Stato della Parte richiesta, cittadini di Paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l’entrata, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato della Parte richiedente, conformemente alle disposizioni del presente Accordo;
- «Parte richiedente»: la Parte che presenta una domanda di riammissione ai sensi della sezione II o una domanda di ammissione in transito ai sensi della sezione III del presente Accordo;
- «Parte richiesta»: la Parte a cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi della sezione II o una domanda di ammissione in transito ai sensi della sezione III del presente Accordo;
- «cittadino di Paese terzo»: qualsiasi persona avente una cittadinanza diversa da quella degli Stati delle Parti;
- «apolide»: qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza degli Stati delle Parti, e che non possa provare di avere la cittadinanza di un altro Stato;
- «permesso di soggiorno»: qualsiasi tipo di permesso ufficiale rilasciato dalle Parti, che autorizza una persona a soggiornare sul territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica del Kazakstan. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio di detti Stati in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di permesso di soggiorno;
- «visto»: un’autorizzazione rilasciata o una decisione presa dalle Parti per consentire l’entrata o il transito nel territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica del Kazakstan. È esclusa la specifica categoria dei visti di transito aeroportuale;
- «autorità competente»: l’autorità nazionale delle Parti incaricata dell’attuazione del presente Accordo;
- «valico di frontiera»: ogni valico autorizzato dalle Parti per il passaggio delle frontiere dei rispettivi Stati indicato all’articolo 12 del Protocollo di applicazione;
- «transito»: il passaggio di un cittadino di Paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato della Parte richiesta durante il trasferimento dallo Stato della Parte richiedente al Paese di destinazione;
- «entrata diretta»: l’entrata di qualsiasi persona che arriva per via aerea sul territorio dello Stato della Parte richiedente senza essere entrata in precedenza sul territorio di un Paese terzo. Il transito per via aerea in un Paese terzo non è considerato un’entrata.