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0.142.114.709

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica del Kazakstan sulla riammissione
delle persone in posizione irregolare

RU 2015243

Traduzione1

Concluso il 4 marzo 2010

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° febbraio 2015

(Stato 1° febbraio 2015)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kazakstan,

detti in seguito «le Parti»,

decisi a intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione illegale;

desiderosi di instaurare attraverso il presente Accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più i presupposti per l’entrata, la presenza o il soggiorno nei territori della Confederazione Svizzera o della Repubblica del Kazakstan, e di agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Kazakstan derivanti dal diritto internazionale, compresa la legislazione internazionale in materia di diritti dell’uomo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le definizioni seguenti:

  1. «riammissione»: il trasferimento da parte dell’autorità competente della Parte richiedente, e l’ammissione da parte dell’autorità competente della Parte richiesta, di persone (cittadini dello Stato della Parte richiesta, cittadini di Paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l’entrata, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato della Parte richiedente, conformemente alle disposizioni del presente Accordo;
  2. «Parte richiedente»: la Parte che presenta una domanda di riammissione ai sensi della sezione II o una domanda di ammissione in transito ai sensi della sezione III del presente Accordo;
  3. «Parte richiesta»: la Parte a cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi della sezione II o una domanda di ammissione in transito ai sensi della sezione III del presente Accordo;
  4. «cittadino di Paese terzo»: qualsiasi persona avente una cittadinanza diversa da quella degli Stati delle Parti;
  5. «apolide»: qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza degli Stati delle Parti, e che non possa provare di avere la cittadinanza di un altro Stato;
  6. «permesso di soggiorno»: qualsiasi tipo di permesso ufficiale rilasciato dalle Parti, che autorizza una persona a soggiornare sul territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica del Kazakstan. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio di detti Stati in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di permesso di soggiorno;
  7. «visto»: un’autorizzazione rilasciata o una decisione presa dalle Parti per consentire l’entrata o il transito nel territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica del Kazakstan. È esclusa la specifica categoria dei visti di transito aeroportuale;
  8. «autorità competente»: l’autorità nazionale delle Parti incaricata dell’attuazione del presente Accordo;
  9. «valico di frontiera»: ogni valico autorizzato dalle Parti per il passaggio delle frontiere dei rispettivi Stati indicato all’articolo 12 del Protocollo di applicazione;
  10. «transito»: il passaggio di un cittadino di Paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato della Parte richiesta durante il trasferimento dallo Stato della Parte richiedente al Paese di destinazione;
  11. «entrata diretta»: l’entrata di qualsiasi persona che arriva per via aerea sul territorio dello Stato della Parte richiedente senza essere entrata in precedenza sul territorio di un Paese terzo. Il transito per via aerea in un Paese terzo non è considerato un’entrata.

Sezione I Obblighi di riammissione delle Parti

Art. 2 Riammissione dei propri cittadini

La Parte richiesta riammette, su richiesta della Parte richiedente e conformemente alla procedura prevista dal presente Accordo, qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più i presupposti per l’entrata, la presenza o il soggiorno nel territorio dello Stato della Parte richiedente, purché sia accertato, conformemente all’articolo 6 del presente Accordo, che tale persona sia un cittadino dello Stato della Parte richiesta. Lo stesso vale per persone la cui presenza o il cui soggiorno è irregolare, che possedevano la cittadinanza dello Stato della Parte richiesta al momento dell’entrata nel territorio dello Stato della Parte richiedente, ma che successivamente vi hanno rinunciato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato della Parte richiesta senza acquisire la cittadinanza o un permesso di soggiorno dello Stato della Parte richiedente o di un altro Stato.

La Parte richiesta riammette anche:

  1. i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nello Stato della Parte richiedente;
  2. i coniugi delle persone di cui al paragrafo 1, aventi cittadinanza diversa, purché abbiano o ottengano il diritto di entrata o di soggiorno nel territorio dello Stato della Parte richiesta, salvo se godono di un titolo di soggiorno autonomo nello Stato della Parte richiedente.

Dopo che la Parte richiesta ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Parte richiesta rilascia immediatamente e non oltre i tre giorni lavorativi, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, il documento di viaggio necessario per il rimpatrio della persona da riammettere, valido almeno sei mesi. Qualora sia impossibile trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Parte richiesta rilascia senza indugio e al massimo entro 14 giorni civili, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

Art. 3 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

La Parte richiesta riammette, su richiesta della Parte richiedente e conformemente alla procedura prevista dal presente Accordo, qualsiasi cittadino di Paese terzo o qualsiasi apolide che non soddisfi o non soddisfi più i presupposti per l’entrata, la presenza o il soggiorno nel territorio dello Stato della Parte richiedente, purché possa essere fornita la prova, conformemente all’articolo 7 del presente Accordo, che la persona:

  1. possiede, o possedeva al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Parte richiesta; oppure
  2. è entrata in modo illegale direttamente nel territorio dello Stato della Parte richiedente dopo aver soggiornato o transitato sul territorio dello Stato della Parte richiesta; oppure
  3. è, al momento della sua partenza, un richiedente l’asilo nello Stato della Parte richiesta, sprovvisto di un visto in corso di validità per qualsiasi altro Paese che ha attraversato nell’itinerario verso lo Stato della Parte richiedente.

L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non si applica se:

  1. il cittadino di Paese terzo o l’apolide non ha fatto che transitare da un aeroporto internazionale dello Stato della Parte richiesta; oppure
  2. la Parte richiedente ha rilasciato al cittadino di Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima o dopo l’entrata nel territorio del suo Stato, a meno che:–l’interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Parte richiesta con un periodo di validità superiore, oppure–il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Parte richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, e l’interessato abbia soggiornato o transitato nel territorio dello Stato della Parte richiesta, oppure–l’interessato non adempia uno dei presupposti previsti per il rilascio del visto e tuttavia abbia soggiornato nel territorio dello Stato della Parte richiesta o vi abbia transitato.

Dopo che la Parte richiesta ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la Parte richiedente rilascia all’interessato un documento di viaggio riconosciuto dalla Parte richiesta.

Sezione II Procedura di riammissione

Art. 4 Domanda di riammissione

Fatto salvo il paragrafo 2, la riammissione di una persona da rimpatriare in conformità con uno degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente della Parte richiesta.

In deroga agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un passaporto nazionale valido e, nel caso si tratti di un cittadino di Paese terzo o di un apolide, se è in possesso anche di un visto o di un permesso di soggiorno in corso di validità dello Stato che deve riammetterlo.

Art. 5 Contenuto delle domande di riammissione

Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

  1. le generalità della persona da riammettere (ad es. nomi, cognomi, data – e se possibile luogo – di nascita e ultimo luogo di residenza); e, eventualmente, le generalità dei figli minorenni non coniugati e/o del coniuge;
  2. l’indicazione dei mezzi probatori attestanti la cittadinanza e l’osservanza dei presupposti per la riammissione dei cittadini di Paese terzo e degli apolidi, conformemente all’articolo 3 del presente Accordo;
  3. la fotografia della persona da riammettere.

Un modulo comune per le domande di riammissione figura quale allegato 1 del Protocollo d’applicazione.

Art. 6 Prove della cittadinanza

La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 del presente Accordo può essere dimostrata, in particolare, con almeno uno dei documenti elencati nell’articolo 1 del Protocollo d’applicazione ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, le Parti riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

La prova «prima facie» della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 del presente Accordo è basata, in particolare, su almeno uno dei documenti elencati nell’articolo 2 del Protocollo d’applicazione, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, le Parti riterranno accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario.

La cittadinanza non può essere dimostrata sulla base di documenti falsi.

Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli articoli 1 o 2 del Protocollo d’applicazione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Parte richiesta prende, su richiesta, le disposizioni necessarie con le autorità competenti della Parte richiedente per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde contribuire a stabilirne la cittadinanza.

La procedura applicabile per tali interrogatori è stabilita dal Protocollo d’applicazione di cui all’articolo 17 del presente Accordo.

Art. 7 Elementi di prova riguardanti i cittadini di Paese terzo e gli apolidi

L’adempimento dei presupposti per la riammissione di cittadini di Paese terzo e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 del presente Accordo è dimostrato con almeno uno dei documenti elencati nell’articolo 3 del Protocollo d’applicazione. Se vengono presentati tali documenti, le Parti riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

La prova «prima facie» dell’adempimento dei presupposti per la riammissione di cittadini di Paese terzo e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 del presente Accordo è basata su almeno uno dei documenti elencati nell’articolo 4 del Protocollo d’applicazione. Se viene presentata una prova «prima facie», le Parti riterranno adempiuti i presupposti, a meno che non possano provare il contrario.

L’adempimento dei presupposti per la riammissione di cittadini di Paese terzo e di apolidi non può essere dimostrato sulla base di documenti falsi.

L’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell’interessato qualora manchino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato della Parte richiedente. Analogamente, costituisce la prova «prima facie» dell’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno una dichiarazione debitamente motivata della Parte richiedente in cui si attesta che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

Art. 8 Rimpatrio delle persone riammesse per errore

La Parte richiedente deve riaccettare senza indugio la persona riammessa dalla Parte richiesta se risulta che non sono soddisfatti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo. Il rimpatrio della persona interessata deve avvenire entro un mese dopo il suo arrivo nel territorio dello Stato della Parte richiesta. In questo caso, l’autorità competente della Parte richiesta trasmette all’autorità competente della Parte richiedente tutti i documenti concernenti la persona riammessa che erano stati trasmessi nel corso della procedura di riammissione .

Art. 9 Termini

La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente della Parte richiesta entro massimo un anno dalla data in cui l’autorità competente della Parte richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di Paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più i presupposti in vigore in materia di entrata, presenza o soggiorno. Qualora non sia possibile presentare in tempo la domanda per motivi de iure o de facto, il termine è prorogato, su istanza della Parte richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

Alla domanda di riammissione è data risposta scritta entro 15 giorni civili dalla conferma del ricevimento. I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Qualora non sia possibile presentare in tempo la domanda per motivi de iure o de facto, il termine è prorogato, su richiesta debitamente motivata, fino a sei giorni civili.

Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per scritto.

Il trasferimento dell’interessato è effettuato entro sei mesi. Su richiesta debitamente motivata, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici. I termini di cui al presente paragrafo decorrono dalla data di ricevimento di una risposta favorevole alla domanda di riammissione.

Art. 10 Modalità di rimpatrio e modalità di trasporto

Prima del rimpatrio, le autorità competenti delle Parti stabiliscono per scritto, anticipatamente, la data del ritorno, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

Per quanto possibile e se del caso, i punti stabiliti per scritto di cui al paragrafo 1 contengono parimenti le informazioni seguenti:

  1. una dichiarazione attestante che l’interessato può aver bisogno di assistenza o di cure, qualora ciò sia nel suo interesse;
  2. l’indicazione di qualsiasi altra misura di protezione o di sicurezza che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini del singolo rimpatrio.

Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il rimpatrio per via aerea non è subordinato all’uso di vettori nazionali degli Stati delle Parti, ed è possibile sia su voli di linea sia su voli charter.

Sezione III Ammissione in transito

Art. 11 Principi generali

Le Parti cercano di limitare il transito dei cittadini di Paese terzo o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

La Repubblica del Kazakstan autorizza il transito dei cittadini di Paese terzo o degli apolidi su istanza della Confederazione Svizzera, e la Confederazione Svizzera autorizza il transito dei cittadini di Paese terzo o degli apolidi su istanza della Repubblica del Kazakstan, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

Le Parti possono opporsi al transito:

  1. se il cittadino di Paese terzo o l’apolide rischia, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche; oppure
  2. se il cittadino di Paese terzo o l’apolide deve subire procedimenti o sanzioni penali nello Stato della Parte richiesta, in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione; oppure
  3. per motivi attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato della Parte richiesta.

Le Parti possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, la Parte richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di Paese terzo o l’apolide.

Art. 12 Procedura di ammissione in transito

La domanda di transito deve essere presentata per scritto all’autorità competente e contenere le seguenti informazioni:

  1. il tipo di ammissione in transito (aereo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale prevista;
  2. le generalità dell’interessato (nome, cognome, data – e se possibile luogo – di nascita, cittadinanza, tipo e numero del documento di viaggio);
  3. il valico di frontiera previsto, ora del ritorno ed eventuale scorta.

Un modulo comune per le domande di ammissione in transito figura quale allegato 2 del Protocollo d’applicazione.

La Parte richiesta informa le autorità competenti della Parte richiedente dell’operazione di transito, entro tre giorni civili e per scritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per il transito, oppure la informa che il transito è rifiutato spiegando i motivi del rifiuto.

In caso di transito aereo, la persona da trasferire e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale entro i limiti degli impegni internazionali dello Stato della Parte richiesta.

Fatte salve consultazioni reciproche, le autorità competenti della Parte richiesta collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

Sezione IV Spese

Art. 13 Spese di trasporto e per l’ammissione in transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dalla persona che ne è oggetto o da terzi le spese afferenti alla riammissione, e conformemente alla legislazione nazionale degli Stati delle Parti:

  1. tutte le spese afferenti alla riammissione fino al valico di frontiera dello Stato della Parte richiesta sono a carico della Parte richiedente;
  2. tutte le spese afferenti all’ammissione in transito fino al valico di frontiera dello Stato della Parte richiesta e le spese per il rimpatrio delle persone di cui all’articolo 8 del presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente;
  3. le spese afferenti all’accertamento della cittadinanza della persona sono a carico della Parte richiedente.

Sezione V Protezione dei dati

Art. 14 Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati soltanto qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti, a seconda dei casi. Per la comunicazione, il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico, le autorità competenti della Confederazione Svizzera si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente, e le autorità competenti della Repubblica del Kazakstan si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente. Si applicano inoltre i seguenti principi:

  1. l’autorità competente della Parte destinataria utilizzerà i dati trasmessi unicamente agli scopi indicati nel presente Accordo e ali presupposti stabilite dalla Parte mittente;
  2. su richiesta, l’autorità competente della Parte destinataria informa l’autorità competente della Parte mittente in merito all’uso previsto dei dati trasmessi;
  3. i dati personali possono essere comunicati e trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità competente della Parte mittente;
  4. l’autorità competente della Parte mittente si accerta dell’esattezza dei dati, come anche della loro necessità e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. L’autorità competente della Parte mittente tiene conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, l’autorità competente della Parte destinataria deve esserne immediatamente informata e rettificare o distruggere i dati in questione;
  5. la persona interessata che ne fa richiesta deve essere informata, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato della Parte a cui è stata richiesta l’informazione, in merito alla trasmissione di dati che la riguardano e all’uso previsto;
  6. i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati comunicati. Ciascuna Parte incarica un organo indipendente adeguato di controllare il trattamento e l’uso di questi dati;
  7. le autorità competenti delle Parti proteggono i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata e registrano per scritto il trasferimento e la ricezione dei dati personali.

I dati personali da trasmettere nell’ambito della riammissione di persone possono riguardare solo quanto segue:

  1. le generalità della persona da riammettere e, se necessario, dei membri della sua famiglia (cognome, nome, eventuali cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanze attuali ed eventualmente precedenti);
  2. la carta d’identità, il passaporto, altri documenti d’identità o di viaggio e lasciapassare (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio ecc.);
  3. altri particolari, quali impronte digitali e fotografie, necessari all’identificazione della persona da trasferire o al controllo;
  4. luoghi di sosta e itinerari.

Sezione VI Attuazione e applicazione

Art. 15 Rapporto con altri obblighi internazionali

Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati delle Parti derivanti dal diritto internazionale, e in particolare:

  1. dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948;
  2. dalla Convenzione del 28 luglio 19512 e dal Protocollo del 31 gennaio 19673 relativi allo status dei rifugiati;
  3. dalla Convenzione del 10 dicembre 19844 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti e dal Protocollo opzionale del 18 dicembre 20025 alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;
  4. dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 19666;
  5. dai trattati internazionali sull’estradizione e il transito.

Nessuna disposizione del presente Accordo osta al rimpatrio di una persona secondo altre modalità formali (in particolare l’estradizione).

Art. 16 Riunioni peritali

Su richiesta di una delle Parti le Parti organizzano riunioni peritali vertenti sull’applicazione del presente Accordo.

Art. 17 Protocollo di applicazione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Interno della Repubblica del Kazakstan hanno concluso un Protocollo di applicazione contenente disposizioni riguardanti:

  1. le autorità competenti, i valichi di frontiera, lo scambio di informazioni sui punti di contatto e le lingue di comunicazione;
  2. i presupposti per i trasferimenti sotto scorta, compresa l’ammissione in transito sotto scorta dei cittadini di Paese terzo e degli apolidi;
  3. la procedura per gli interrogatori di cui all’articolo 6 del presente Accordo.

Sezione VII Disposizioni finali

Art. 18 Entrata in vigore, durata, sospensione e denuncia

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con cui le Parti si notificano l’espletamento delle procedure legali nazionali necessarie per l’entrata in vigore.

Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato.

Il presente Accordo può essere modificato per mutuo consenso scritto delle Parti. Qualsiasi modifica convenuta dalle Parti entra in vigore conformemente alla procedura definita al paragrafo 1 del presente articolo.

Le Parti possono sospendere tutto o parte del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di tutela della salute pubblica. La decisione di sospensione deve essere notificata all’altra Parte per via diplomatica almeno 72 ore prima della sua entrata in vigore. La Parte che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio e per via diplomatica l’altra Parte appena i motivi della sospensione cessano di avere effetto.

Le Parti possono denunciare il presente Accordo mediante notifica ufficiale reciproca. Il presente Accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione della notifica. Fatto a Berna il 4 marzo 2010 in duplice esemplare nelle lingue tedesca, inglese, kazaka e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica del Kazakstan:

Micheline Calmy-Rey

Kanat Saudabayev

Protocollo di applicazione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero degli Interni della Repubblica del Kazakstan,

qui di seguito denominate «Parti»,

conformemente all’articolo 17 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakstan (qui di seguito denominati «Parti») sulla riammissione delle persone in posizione irregolare (qui di seguito denominato «Accordo»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Documenti considerati prova della cittadinanza (art. 6 dell’Accordo)

Se lo Stato richiesto è la Confederazione Svizzera:

  1. passaporto svizzero di qualsiasi tipo,
  2. carte d’identità nazionali.

Se lo Stato richiesto è la Repubblica del Kazakstan:

  1. passaporto kazako di qualsiasi tipo,
  2. carte d’identità nazionali.

Art. 2 Documenti considerati prova «prima facie» della cittadinanza
(art. 6 dell’Accordo)

  1. fotocopie di tutti i documenti elencati all’articolo 1 del presente Protocollo di applicazione,
  2. carte di identità militari e libretti militari,
  3. tessere di servizio di società,
  4. registri navali e libretti degli skipper,
  5. certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali nei quali viene citata o da cui risulta chiaramente la cittadinanza,
  6. patenti di guida,
  7. certificati di nascita,
  8. dichiarazioni di testimoni,
  9. dichiarazioni dell’interessato e lingua da questi parlata, compresi i risultati di una verifica ufficiale,
  10. risultati di esami del DNA forniti dallo Stato richiedente,
  11. dati biometrici,
  12. dati ufficiali concernenti le impronte digitali,
  13. qualsiasi altro documento che può contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato,
  14. fotocopie dei documenti sopra elencati.

Art. 3 Documenti considerati prova dell’adempimento dei presupposti
per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e apolidi
(art. 7 dell’Accordo)

  1. visto e/o permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto,
  2. timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe con data sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove (p. es. fotografiche, elettroniche, biometriche) dell’entrata/uscita,
  3. documenti, certificati e fatture di qualsiasi tipo recanti il nome della persona (p. es. fatture di alberghi, biglietti di appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche/private, contratti di noleggio di automobili, ricevute di carte di credito ecc.), da cui risulta chiaramente che l’interessato ha soggiornato nello Stato richiesto a una determinata data,
  4. biglietti recanti il nome dell’interessato e/o liste passeggeri di aerei, autobus, navi attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato sul territorio dello Stato richiesto a una determinata data,
  5. informazioni da cui risulta che l’interessato si è servito di una guida o di un’agenzia di viaggi a una determinata data.

Art. 4 Documenti considerati prova «prima facie» dell’adempimento dei presupposti per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e apolidi (art. 7 dell’Accordo)

  1. dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi,
  2. descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo essere entrata nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di tale Stato,
  3. informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona fornite da un’organizzazione internazionale (ad es. ACNUR),
  4. comunicazioni/conferma di informazioni da parte di famigliari, compagni di viaggio ecc.,
  5. dichiarazioni dell’interessato.

Art. 5 Altri documenti

Se la Parte richiedente ritiene che altri documenti, non elencati negli articoli 1–4 del presente Protocollo di applicazione, siano necessari per comprovare la cittadinanza della persona da riammettere, tali documenti possono essere inviati alla Parte richiesta assieme alla domanda di riammissione.

La Parte richiesta decide se, nel trattare la domanda di riammissione, vuole tenere conto dei documenti menzionati al paragrafo 1.

Art. 6 Domanda di riammissione (art. 4 par. 1 dell’Accordo)

L’autorità competente della Parte richiedente invia per scritto la domanda di riammissione all’autorità competente della Parte richiesta tramite un canale di trasmissione sicuro.

L’autorità competente della Parte richiesta invia per scritto la risposta alla domanda di riammissione all’autorità competente della Parte richiedente tramite un canale di trasmissione sicuro.

Art. 7 Domanda di ammissione in transito (art. 12 dell’Accordo)

L’autorità competente della Parte richiedente invia la domanda di ammissione in transito direttamente all’autorità competente della Parte richiesta tramite un canale di trasmissione sicuro.

L’autorità competente della Parte richiesta invia la risposta alla domanda di ammissione in transito direttamente all’autorità competente della Parte richiedente tramite un canale di trasmissione sicuro.

Art. 8 Spese (art. 13 dell’Accordo)

Le spese risultanti alla Parte richiesta dalla riammissione e dall’ammissione in transito e che, conformemente all’articolo 13 dell’Accordo, sono a carico della Parte richiedente, vengono rimborsate da quest’ultima entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

Art. 9 Interrogatorio (art. 17 dell’Accordo)

Nei casi in cui, conformemente all’articolo 6 (4) dell’Accordo, la cittadinanza della persona da riammettere non può essere stabilita tramite i documenti elencati all’articolo 1 o 2 del presente Protocollo di applicazione, si applicano le seguenti procedure:

  1. le autorità competenti di ciascuna Parte possono sollecitare un interrogatorio presso una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto al fine di stabilire la cittadinanza della persona da riammettere. Se la sua cittadinanza può essere provata o resa ragionevolmente verosimile, le viene rilasciato immediatamente un documento di viaggio;
  2. se la cittadinanza della persona da riammettere non può essere provata o resa ragionevolmente verosimile dopo l’interrogatorio presso la rappresentanza diplomatica o consolare, la Parte richiedente sollecita un interrogatorio in presenza di esperti della Parte richiesta. Se dopo l’interrogatorio con gli esperti può essere provata o resa ragionevolmente verosimile la cittadinanza della persona da riammettere, le viene rilasciato immediatamente un documento di viaggio.

Art. 10 Riammissione o ammissione in transito sotto scorta
(art. 17 dell’Accordo)

Se la riammissione o l’ammissione in transito di una persona avviene sotto scorta, la Parte richiedente deve fornire le seguenti indicazioni: nomi, cognomi, gradi, posizioni degli agenti di scorta, tipo, numero e data di rilascio dei loro passaporti e legittimazioni di servizio, scopo della loro missione.

Gli agenti di scorta devono rispettare le leggi dello Stato richiesto.

Gli agenti di scorta non devono portare armi o altri oggetti vietati sul territorio dello Stato richiesto.

Gli agenti di scorta svolgono la loro missione in civile, sono muniti di passaporto e legittimazione di servizio validi e sono in grado di comprovare il mandato conferito loro dall’autorità competente della Parte richiedente.

Le autorità competenti stabiliscono anticipatamente, caso per caso, il numero di agenti di scorta.

Le autorità competenti cooperano per quanto riguarda tutte le questioni legate al soggiorno degli agenti di scorta sul territorio dello Stato richiesto. Se necessario, gli agenti di scorta sono assistiti dalle autorità competenti della Parte richiesta.

Art. 11 Autorità competenti (art. 17 dell’Accordo)

Entro 30 giorni dalla data della firma, ciascuna Parte notifica immediatamente per via diplomatica all’altra i dati relativi alle autorità competenti responsabili per l’applicazione dell’Accordo.

Ciascuna Parte notifica immediatamente per via diplomatica all’altra qualsiasi modifica concernente le autorità competenti.

Art. 12 Procedura di riammissione e di ammissione in transito
(art. 17 dell’Accordo)

Ai fini della riammissione e dell’ammissione in transito, le Parti stabiliscono i seguenti valichi di frontiera:

  1. per la Repubblica del Kazakstan: gli aeroporti internazionali di Astana e Almaty;
  2. per la Confederazione Svizzera: gli aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin e il valico di frontiera di Sankt Margrethen.

Ciascuna Parte informa l’altra senza indugio e per via diplomatica di ogni cambiamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 13 Lingua (art. 17 dell’Accordo)

Salvo accordi di tenore diverso, nell’ambito dell’applicazione dell’Accordo le autorità competenti delle Parti impiegano la lingua inglese per la comunicazione orale e scritta.

Art. 14 Modifiche e complementi

Il presente Protocollo d’applicazione può essere modificato e completato d’intesa fra le Parti.

Art. 15 Entrata in vigore, denuncia e sospensione

Il presente Protocollo d’applicazione entra in vigore alla stessa data dell’Accordo.

Il presente Protocollo d’applicazione è denunciato alla stessa data dell’Accordo.

Il presente Protocollo d’applicazione non ha effetto durante la sospensione dell’Accordo. Fatto a Berna il 4 marzo 2010 in duplice esemplare nelle lingue tedesca, inglese, kazaka e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Protocollo d’applicazione è utilizzato il testo inglese.

Per il
Dipartimento federale di giustizia e polizia
della Confederazione Svizzera:

Per il
Ministero degli Interni
della Repubblica del Kazakstan:

Micheline Calmy-Rey

Kanat Saudabayev

Allegato 1

(Indicare l’autorità richiedente)

(Luogo e data)

Riferimento:

Destinatario:

(Indicare l’autorità richiesta)

Domanda di riammissione
ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakstan sulla riammissione delle persone in posizione irregolare

A. Generalità

1. Nome completo (sottolineare il cognome):

2. Nome del padre (non obbligatorio):

3. Cognome da nubile:

4. Data e luogo di nascita:

5. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

6. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi, pseudonimi):

7. Cittadinanza e lingua:

8. Nazionalità (non obbligatorio):

9. Stato civile:

 coniugato/a

 celibe/nubile

 divorziato/a

 vedovo/a

Se coniugato/a:

nome del coniuge:

Nome ed età dei figli (se del caso):

10. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto (se disponibile):

B. Generalità del coniuge (se del caso)

1. Nome completo (sottolineare il cognome):

2. Cognome da celibe/nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi, pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

C. Generalità dei figli (se del caso)

1. Nome completo (sottolineare il cognome):

2. Data e luogo di nascita:

3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

4. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi, pseudonimi):

5. Cittadinanza e lingua:

D. Mezzi di prova allegati

1.

(Passaporto n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

2.

(Carta d’identità n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

3.

(Patente di guida n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

4.

(Altro documento ufficiale n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

5. Esito dell’interrogatorio

E. Osservazioni

(Timbro e firma)

Allegato 2

Domanda di autorizzazione di ammissione in transito

Destinatario:

Tel.:

Fax:

Mittente:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Domanda di autorizzazione di ammissione in transito per:

Autorizzazione di ammissione in transito per

n.

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

m

f

Luogo di nascita:

Cittadinanza:

Natura dei documenti:

Data di scadenza:

Scorta:


(cognome, nome, funzione, documenti relativi alla scorta)

no

1.

2.

3.

Data della partenza:

Routing:

par.

con:

arr.

par.

con:

arr.

Osservazioni:

Collaboratore incaricato:

Data/Cognome/Firma:

Risposta a:

Ammissione in transito concessa:

no

Se rifiutata, motivo:

Collaboratore incaricato:

Data/Cognome/Firma: