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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica del Kirghizistan
sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto
per i titolari di un passaporto diplomatico

RU 20172791

Traduzione1

Concluso il 20 settembre 2016

Entrato in vigore con scambio di note il 26 maggio 2017

(Stato 26 maggio 2017)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kirghizistan

(in seguito «le Parti contraenti»),

nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e il Kirghizistan (in seguito «gli Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico;

animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare

I cittadini di ciascuno Stato delle Parti contraenti che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Accordo beneficiano delle medesime agevolazioni, a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Accordo.

Art. 2 Altri motivi di viaggio

I cittadini di ciascuno Stato delle Parti contraenti che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Accordo sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Se l’entrata nel territorio svizzero avviene dopo aver attraversato il territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen in materia di frontiere e di visti, la data in cui è stata varcata la frontiera esterna dello spazio formato dagli Stati dell’acquis di Schengen è considerata come il primo giorno del soggiorno (limitato a 90 giorni) in tale spazio e la data di partenza come l’ultimo giorno del soggiorno in tale spazio.

Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le disposizioni legali in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.

I passaporti menzionati nel presente Accordo corrispondono ai requisiti di validità previsti dal diritto interno dello Stato accreditatore.

Art. 4 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altre ragioni gravi.

Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle due Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.

La Parte contraente che introduce nuovi passaporti diplomatici o modifica quelli esistenti invia per via diplomatica all’altra Parte contraente i nuovi facsimile unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle due Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le due Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 7 Modifiche

Le due Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le procedure interne necessarie a tal fine.

Art. 8 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle due Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Durata di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le due Parti contraenti si comunicano di aver espletato le procedure interne previste dalla legge dei due Paesi per la sua entrata in vigore.

Art. 10 Sospensione

Ciascuna delle due Parti contraenti può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altre ragioni gravi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte non appena i motivi della sospensione non sussistono più.

Art. 11 Denuncia

Ciascuna delle due Parti contraenti può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte. Fatto a New York, il 20 settembre 2016 , in due esemplari nelle lingue francese, chirghisa, russa e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Simonetta Sommaruga

Per il
Governo della Repubblica del Kirghizistan:

Erlan Abdyldaev

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