Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
- «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera conformemente alla legislazione svizzera;
- «cittadino del Kosovo»: chiunque abbia la cittadinanza del Kosovo conformemente alla legislazione kosovara;
- «cittadino di Paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Svizzera o del Kosovo;
- «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
- «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Svizzera o dal Kosovo, che autorizza una persona a soggiornare sul suo territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
- «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Svizzera o dal Kosovo per consentire l’entrata o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
- «Stato richiedente»: lo Stato (Svizzera o Kosovo) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 14;
- «Stato richiesto»: lo Stato (Svizzera o Kosovo) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14;
- «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Svizzera o del Kosovo incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 lettera a);
- «transito»: il passaggio di un cittadino di Paesi terzi o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.