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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Kuwait relativo alla soppressione reciproca dell’obbligo del visto
per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio

RU 2016 2545

Traduzione1

Concluso il 24 marzo 2016

Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 luglio 2016

(Stato 21 luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dello Stato del Kuwait

in seguito «Parti contraenti»,

nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e il Kuwait (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio;

animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione dell’accordo

Il presente accordo è applicabile ai seguenti tipi di passaporto:

  1. per la Svizzera, passaporti diplomatici e di servizio;
  2. per lo Stato del Kuwait, passaporti diplomatici e speciali.

Art. 2 Personale diplomatico e consolare

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica con un anticipo di almeno 30 giorni per via diplomatica allo Stato accreditatario il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatario li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

Una volta entrati sul territorio dello Stato accreditatario e dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno, i familiari delle persone di cui al paragrafo 1 titolari di un passaporto nazionale valido possono entrare senza visto nel territorio dello Stato accreditatario per la durata di validità del permesso di soggiorno.

Art. 3 Altri motivi di viaggio

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale e non sono contemplati dall’articolo 2 paragrafo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo essere transitate attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, la data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati è considerata la data dell’inizio del soggiorno (di massimo 90 giorni) in tale spazio, mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.

Art. 4 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le disposizioni legali in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.

I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale dello Stato accreditatario.

Art. 5 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato contemplati dagli articoli 2 e 3 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.

Art. 6 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile personalizzati dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.

La Parte contraente che introduce nuovi passaporti diplomatici, speciali o di servizio invia all’altra Parte contraente i nuovi facsimile personalizzati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 7 Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo. Li risolvono per via diplomatica.

Art. 8 Modifiche

Qualsiasi modifica del presente Accordo è convenuta tra le Parti contraenti per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore conformemente alle procedure di cui all’articolo 10.

Art. 9 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 10 Durata di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente per via diplomatica di aver espletato le formalità previste dalle rispettive legislazioni interne.

Art. 11 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente lʼapplicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.

Art. 12 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. Fatto a Berna il 24 marzo 2016 in due esemplari nelle lingue francese, araba e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Urs von Arb

Per il
Governo dello Stato del Kuwait:

Khaled Suleiman Al-Jarallah

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