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0.142.114.872

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Lettonia concernente
la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

(Stato 26 agosto 2003)0.142.114.872

RU 2000 2661

Traduzione1

Concluso il 23 dicembre 1997
Entrato in vigore il 22 gennaio 1998

(Stato 26 agosto 2003)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Lettonia

(detti in seguito Parti contraenti),

nell’intento di facilitare il traffico turistico tra i due Stati e
animati dal desiderio di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini della Repubblica di Lettonia titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati a entrare in Svizzera senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese senza ulteriori formalità sempreché la durata del soggiorno non superi i 90 giorni in 6 mesi 2 e non vi svolgano un’attività lucrativa.

Art. 2

I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati a entrare in Lettonia senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese senza ulteriori formalità sempreché la durata del soggiorno non superi i 90 giorni in 6 mesi 3 e non vi svolgano un’attività lucrativa.

Art. 3

I cittadini di ciascuno Stato contraente che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni in 6 mesi 4 nell’altro Stato contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare di detto Stato.

Art. 3bis5

Il termine di 6 mesi è determinato giusta la legislazione nazionale di ciascuna Parte contraente.

Art. 4

I cittadini di ciascuno Stato contraente, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di collaboratori di un’organizzazione internazionale, si recano nell’altro Stato, possono entrarvi e soggiornarvi senza alcun visto per tutta la durata delle loro funzioni. L’invio in missione e la funzione di tali cittadini devono essere annunciati anticipatamente per via diplomatica all’altro Stato, che rilascerà loro una carta di legittimazione. La presente disposizione si estende anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto valido.

Art. 5

I cittadini svizzeri o lettoni domiciliati nell’altro Stato contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.

Art. 6

Qualora introduca un nuovo passaporto, lo Stato contraente interessato ne informa l’altro e gliene fornisce uno specimen per via diplomatica, se possibile almeno 30 giorni prima dell’entrata in circolazione del documento.

Art. 7

Il presente Accordo non esonera i cittadini svizzeri e lettoni dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 8

Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza o la salute pubblici, o la cui presenza nel Paese fosse illegale.

Art. 9

Entrambe le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che possono sorgere nell’applicazione del presente Accordo. Esse si informano reciprocamente e a scadenze regolari sulle prescrizioni che disciplinano l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.

Art. 10

Ciascuno Stato contraente può, per ragioni di sicurezza, salute o ordine pubblici, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni sono notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica.

Art. 11

Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

Art. 12

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di 90 giorni con una nota indirizzata per via diplomatica all’altra Parte contraente.

Il presente Accordo si estingue allorquando l’Accordo sulla riaccettazione di persone senza dimora autorizzata 6 fosse denunciato o sospeso.

Art. 13

Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la sua firma. Fatto a Riga il 23 dicembre 1997 in due originali, ciascuno in lingua tedesca e lettone, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica di Lettonia:

Pierre Luciri

Valdis Birkavs