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Trattato di amicizia e di commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Liberia Conchiuso il 23 luglio 1963 Approvato dall’Assemblea federale il 3 marzo 1964 Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 settembre 1964 Entrato in vigore il 22 settembre 1964

(Stato 5 novembre 1999)

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Traduzione dai testi originali francese e inglese2

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica di Liberia,

desiderosi di rassodare e perpetuare i rapporti amichevoli felicemente incorrenti tra i due Stati, hanno convenuto di conchiudere un Trattato di amicizia e di commercio ed hanno designato, a tale scopo, loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica Liberiana ed i loro popoli regnerà pace perpetua e serena amicizia.

Art. 2

I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente devono fruire vicendevolmente, sul territorio dell’altra Parte, del diritto di entrare, viaggiare, soggiornare come anche di acquistare e di possedere beni mobili e immobili e di disporne, di dedicarsi al commercio, all’industria e ad altre attività lecite, conformemente alla costituzione, alle leggi ed altre prescrizioni di quest’altra Parte, vigenti o future. Essi devono godere, nei procedimenti giudiziari, amministrativi o altri procedimenti, del medesimo trattamento accordato ai cittadini dell’altra Parte, riguardo alla protezione e alla incolumità della persona e dei beni. 1 cittadini di una Parte, stabiliti o soggiornanti sul territorio dell’altra Parte, possono esportare tutti i loro beni, alle stesse condizioni stabilite per i cittadini della nazione più favorita.

Art. 33

a. Le Alte Parti Contraenti convengono di mantenere le missioni diplomatiche accreditate nelle rispettive capitali, al fine di favorire i rapporti di amicizia. I rappresentanti diplomatici fruiscono vicendevolmente, sia per la funzione, sia per la persona, dei privilegi e delle immunità diplomatiche, riconosciuti dal diritto internazionale. b. Per favorire il commercio e promuovere lo sviluppo dei rapporti economici, a ciascuna Alta Parte contraente è concesso il diritto di istituire consolati generali, consolati, viceconsolati e agenzie consolari, sul territorio dell’altra, in luoghi stabiliti di comune accordo. La sede consolare o la circoscrizione possono essere modificate successivamente soltanto con il beneplacito dello Stato di residenza. I capiposto consolari fruiscono, semprechè siano stati ammessi conformemente alle leggi ed ai costumi vigenti, dei privilegi e delle immunità riconosciuti generalmente dal diritto internazionale e sono autorizzati ad esercitare le loro funzioni ufficiali nel paese dove sono stati inviati. Essi d’ordinario riceveranno l’exequatur non appena avranno presentato la lettera di commissione, la quale, parimente, stabilisce la loro circoscrizione. 1 rimanenti funzionari consolari beneficiano dei privilegi e delle immunità dal momento in cui lo Stato di residenza, debitamente informato a tale riguardo, abbia approvato la loro nomina. Gli archivi, i documenti e la corrispondenza dei posti consolari non devono essere violati.

Art. 4

Ciascuna Alta Parte Contraente s’impegna ad astenersi dall’interferire negli affari interni dell’altra.

Art. 5

Ciascuna Alta Parte Contraente deve accordare all’altra il trattamento della nazione più favorita, riguardo all’esportazione, all’importazione ed al transito delle merci, come anche alle dogane od ai pagamenti a livello internazionale. Un siffatto trattamento è esteso ai cittadini, alle corporazioni, alle società e associazioni commerciali e industriali della Liberia che esportano o importano in Svizzera merci originarie di un terzo paese oppure esportano, direttamente dalla Svizzera, a destinazione di un terzo paese merci di origine svizzera. Il medesimo trattamento è accordato ai cittadini, alle fondazioni, alle associazioni e alle società svizzere che esportano o importano in Liberia merci originarie di un terzo paese, oppure esportano, direttamente dalla Liberia, a destinazione di. un terzo paese merci originarie della Liberia. Il trattamento della nazione più favorita non è applicato rispetto ai vantaggi, alle concessioni e ai privilegi tariffari che cascuna Alta Parte Contraente accorda od accorderà a uno Stato partecipante sia alla sua stessa unione doganale oppure zona di libero scambio, esistente o costituenda, sia alla sua stessa unione monetaria.

Art. 6

Gli investimenti esistenti o nuovi come anche i beni, i diritti e gli interessi appartenenti ai cittadini, alle fondazioni, alle associazioni o società di una Alta Parte Contraente nel territorio dell’altra, beneficiano di un trattamento ragionevole ed equo, uguale a quello applicato da ciascuna Parte ai propri cittadini oppure a quello accordato ai cittadini, alle fondazioni, alle associazioni o società della nazione più favorita, qualora esso fosse migliore. Ciascuna Alta Parte Contraente si impegna ad autorizzare il libero trasferimento dei redditi provenienti dal lavoro o dall’attività svolti, sul proprio territorio, dai cittadini, dalle fondazioni, dalle associazioni o società dell’altra Parte, come anche, riguardo agli investimenti, il libero trasferimento degli interessi, dei dividendi delle tasse e altri redditi, degli ammortamenti e dell’utile risultante da una eventuale liquidazione. Le Alte Parti Contraenti non devono espropriare nè nazionalizzare beni, diritti o interessi appartenenti a cittadini, a fondazioni, ad associazioni o società dell’altra Parte e neppure procedere, direttamente od indirettamente, a spodestamenti, qualora siffatte misure non siano prese nell’ambito dell’interesse pubblico e pagando un’indennità effettiva ed adeguata, conformemente al diritto internazionale. L’ammontare di tale indennità è stabilito al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione o dello spodestamento e deve essere pagato, in valuta trasferibile, senza indugio ingiustificato e in qualunque luogo di soggiorno o sede, al cittadino, alla fondazione o società che vi ha diritto. I provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spodestamento non devono essere discriminatori nè contrari ad un determinato impegno. Le Alte Parti Contraenti convengono di conchiudere, appena possibile, un accordo inteso a stabilire condizioni favorevoli agli investimenti privati nei due paesi nonchè di fissare le modalità per proteggere adeguatamente tali investimenti.

Art. 7

L’articolo 5 del presente Trattato è applicabile al Principato del Liechtenstein fino a quando il Principato rimarrà vincolato alla Svizzera da una unione doganale.

Art. 8

Il presente Trattato soggiace alla ratificazione delle due Alte Parti Contraenti, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Esso è applicabile provvisoriamente a decorrere dal giorno della firma ed entra definitivamente in vigore mediante lo scambio degli strumenti di ratificazione; esso resterà poi in vigore fino a quando sarà disdetto per scritto con un preavviso di un anno. Qualora il Trattato fosse disdetto, le disposizioni dell’articolo 6 continuerebbero a produrre i loro effetti per un periodo suppletivo di dieci anni riguardo agli investimenti eseguiti innanzi l’invio del preavviso.

In fede di che, i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in due esemplari originali, in lingua francese ed inglese, i cui testi fanno parimente fede, a Monrovia, il 23 luglio 1963.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica di Liberia:

Guy de Keller

Wilmot A. David