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0.142.115.199

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Regione amministrativa speciale di Macao,
Repubblica popolare di Cina concernente la riammissione di persone
in situazione irregolare

RU 2006 1813

Traduzione1

Concluso il 28 ottobre 2005

Entrato in vigore il 1° dicembre 2005

(Stato 1° dicembre 2005) (Stato 1° dicembre 2005)

Il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Regione amministrativa speciale di Macao

(detta in seguito «RAS di Macao»),

debitamente autorizzato dal Governo centrale della Repubblica popolare di Cina a concludere il presente Accordo,

detti in seguito le «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di mantenere e di intensificare i legami di amicizia e di sviluppare la reciproca cooperazione;

desiderosi di agevolare la riammissione di persone in situazione irregolare;

determinati a sviluppare e a intensificare in modo reciproco una collaborazione improntata alla fiducia in materia di lotta contro l’immigrazione illegale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Riammissione di cittadini svizzeri

Su richiesta della RAS di Macao, la Svizzera riammette sul proprio territorio, senza ulteriori formalità se non quelle previste dal presente Accordo, qualsiasi persona che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della RAS di Macao, se è comprovato o verosimile che questa persona possiede la cittadinanza svizzera.

La RAS di Macao riammette, alle medesime condizioni, la persona in questione se da verifiche risulta che questa non possedeva la cittadinanza svizzera al momento di lasciare il territorio della RAS di Macao.

Art. 2 Riammissione di persone residenti a Macao

Su richiesta della Svizzera, la RAS di Macao riammette sul proprio territorio, senza ulteriori formalità se non quelle previste dal presente Accordo, qualsiasi persona che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata o di dimora applicabili sul territorio svizzero, se è comprovato o verosimile che questa persona risiede in permanenza nella RAS di Macao.

La Svizzera riammette, alle medesime condizioni, la persona in questione se da verifiche risulta che questa non possedeva un permesso di dimora permanente nella RAS di Macao al momento di lasciare il territorio della Svizzera.

Art. 3 Riammissione di cittadini soggetti ad altre giurisdizioni

Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta dell’altra Parte contraente, senza ulteriori formalità se non quelle previste dal presente Accordo, qualsiasi persona soggetta ad un’altra giurisdizione, titolare di un permesso di dimora permanente oppure alla quale è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato sul territorio della Parte contraente richiesta.

La Parte contraente richiedente riammette ogni persona menzionata nel capoverso (1), se è comprovato che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiesta, tale persona non era in possesso di un permesso di dimora permanente oppure non le era stato riconosciuto lo statuto di rifugiato sul territorio della Parte contraente richiesta.

Art. 4 Permesso di dimora permanente

È considerato permesso di dimora permanente ai sensi dell’articolo 3 qualsiasi documento elencato nell’allegato del presente Accordo e rilasciato dalle autorità competenti delle Parti contraenti in applicazione del diritto interno.

Art. 5 Termini

La Parte contraente richiesta risponde immediatamente per scritto a qualsiasi domanda di riammissione e, in ogni caso, entro dieci giorni feriali.

La Parte contraente richiesta prende a carico senza indugio e, in ogni caso entro un mese, qualsiasi persona di cui è stata convenuta la riammissione. Su domanda della Parte contraente richiedente il termine massimo di un mese può essere prorogato. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente convengono previamente e per scritto la data del trasferimento.

Art. 6 Protezione dei dati personali

Nella misura in cui sono comunicati dati personali ai fini dell’applicazione del presente Accordo, siffatti dati sono raccolti, trattati e protetti in conformità alle disposizioni del diritto interno di ciascuna Parte contraente. Vanno osservati segnatamente i principi seguenti:

  1. la Parte contraente che ha ricevuto i dati personali li utilizza unicamente ai fini previsti e alle condizioni fissate dalla Parte contraente che li ha comunicati;
  2. su richiesta, la Parte contraente che ha ricevuto i dati personali informa la Parte contraente che li ha comunicati sulla loro utilizzazione;
  3. i dati personali possono essere comunicati e utilizzati esclusivamente dalle autorità responsabili dell’esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere comunicati ad altre persone soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati;
  4. la Parte contraente che comunica i dati deve accertare l’esattezza dei dati da trasmettere, nonché la necessità e la proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Deve rispettare le restrizioni alla trasmissione di dati previste dal proprio diritto interno. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, la Parte contraente che li ha ricevuti deve esserne immediatamente avvertita. Quest’ultima è tenuta a procedere alla loro rettifica o distruzione;
  5. su richiesta, ogni persona va informata, secondo il diritto interno della Parte contraente a cui è stata richiesta l’informazione, sulla comunicazione di dati personali che la concernono e sulla loro prevista utilizzazione;
  6. i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati comunicati. Ogni Parte contraente controlla il trattamento e l’utilizzazione di tali dati conformemente al suo diritto interno;
  7. ciascuna Parte contraente è tenuta a proteggere i dati personali trasmessi dall’accesso non autorizzato, dalle modifiche abusive e dalla comunicazione non autorizzata.

I dati personali da comunicare in relazione con la riammissione di persone devono concernere esclusivamente:

  1. i dati personali riguardanti la persona da riammettere e, eventualmente, quelli riguardanti membri della sua famiglia (cognome, nome, se del caso cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, nomi fittizi, data e luogo di nascita, sesso e cittadinanze precedente e attuale);
  2. la carta d’identità o il passaporto (segnatamente il numero, la validità, la data e il luogo di rilascio nonché l’autorità che ha rilasciato il documento);
  3. gli altri dati necessari all’identificazione della persona da riammettere;
  4. i luoghi di dimora e gli itinerari.

Art. 7 Spese

Tutte le spese di trasporto in relazione con la riammissione fino alla frontiera della Parte contraente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente.

Art. 8 Applicazione dell’Accordo

Entro trenta giorni dalla firma del presente Accordo, ciascuna Parte contraente comunica all’altra il nome e l’indirizzo dell’autorità centrale responsabile dell’applicazione del presente Accordo e fornisce un elenco dei punti di entrata e di uscita utilizzati per le riammissioni.

Ciascuna Parte contraente notifica immediatamente all’altra ogni cambiamento relativo all’autorità centrale, al suo indirizzo nonché ai punti di entrata e di uscita.

Questi punti sono precisati nell’allegato che è parte integrante del presente Accordo.

Le procedure necessarie all’esecuzione del presente Accordo, segnatamente:

  1. le modalità procedurali relative all’informazione reciproca nonché all’esecuzione della riammissione;
  2. i documenti e le informazioni necessari per procedere alla riammissione;
  3. le modalità di pagamento delle spese, conformemente all’articolo 7 del presente Accordo.

Ogni cambiamento nell’allegato può essere convenuto mediante scambio di note.

Art. 9 Altri obblighi

Il presente Accordo non pregiudica gli altri obblighi derivanti per le Parti contraenti dal diritto internazionale.

Art. 10 Principio della buona collaborazione

Le Parti contraenti si aiutano vicendevolmente nell’applicazione e nell’interpretazione del presente Accordo. Si tengono costantemente e reciprocamente informate sulle condizioni richieste in materia di immigrazione per i cittadini soggetti ad altre giurisdizioni. Qualsiasi controversia concernente l’interpretazione, l’applicazione o l’esecuzione del presente Accordo è risolta mediante consultazione reciproca o scambio di opinioni, oralmente o per scritto, tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

Art. 11 Sospensione

Ciascuna Parte contraente, dopo aver consultato l’altra Parte contraente, può sospendere totalmente o parzialmente le disposizioni del presente Accordo per motivi attinenti all’ordine pubblico, alla salute o alla sicurezza. La sospensione deve essere comunicata immediatamente per scritto all’altra Parte contraente.

Art. 12 Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

Art. 13 Entrata in vigore e fine dell’Accordo

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della firma.

Ciascuna Parte contraente può, in qualsiasi momento, porre fine al presente Accordo, mediante notificazione scritta indirizzata all’altra Parte contraente. In tal caso, l’Accordo prende fine trenta giorni dopo che l’altra Parte contraente ha ricevuto la notificazione. Fatto a Macao il 28 ottobre 2005 in due esemplari originali redatti in cinese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

François Barras

Per il
Governo della Regione amministrativa speciale
di Macao, Repubblica popolare di Cina:

Florinda da Rosa Silva Chan

Allegato

1. Ad articolo 1 dell’Accordo

  1. La cittadinanza svizzera è comprovata mediante uno dei seguenti documenti:–passaporto o documento sostitutivo del passaporto valido;–carta d’identità valida.
  2. Su presentazione di questi documenti, le autorità svizzere riconoscono la cittadinanza senza che siano richieste ulteriori verifiche.
  3. La cittadinanza svizzera è presunta, in particolare, sulla base di uno dei seguenti elementi:–qualsiasi documento scaduto di cui al numero 1.1 del presente allegato;–libretto militare;–licenza di condurre;–atto di nascita;–libretto di navigazione;–dichiarazioni di testimoni;–indicazioni fornite dall’interessato stesso;–lingua parlata dall’interessato stesso.
  4. In siffatti casi, la cittadinanza svizzera è considerata provata, tranne se la Svizzera l’ha contestata.

2. Ad articolo 2 dell’Accordo

  1. La dimora permanente nella RAS di Macao è comprovata, in particolare, mediante uno dei seguenti documenti:–passaporto valido della Regione amministrativa speciale di Macao;–carta d’identità di dimora permanente valida della Regione amministrativa speciale di Macao;–documenti ufficiali della Regione amministrativa speciale di Macao sui quali figura lo statuto di residente permanente della RAS di Macao della persona interessata.
  2. Su presentazione di questi documenti, le autorità della RAS di Macao riconoscono lo statuto di residente permanente della persona interessata senza che siano richieste ulteriori verifiche.
  3. Lo statuto di residente permanente della RAS di Macao è presunto, in particolare, sulla base di uno dei seguenti elementi:–qualsiasi documento scaduto di cui al numero 2.1 del presente allegato;–atto di nascita;–dichiarazioni di testimoni;–indicazioni fornite dall’interessato stesso;–lingua parlata dall’interessato stesso.
  4. In siffatti casi, lo statuto di residente permanente della RAS di Macao è considerato provato, tranne se le autorità della RAS di Macao lo hanno contestato.

3. Ad articoli 1 e 2 dell’Accordo

  1. Se ritiene che la cittadinanza o lo statuto di residente permanente sia effettivamente stabilito, in applicazione dei numeri 1.2 o 2.2 del presente allegato, la Parte contraente richiedente trasmette per scritto alla Parte contraente richiesta i dati seguenti sulla persona interessata:a)cognomi e nomi, se del caso cognome da nubile;b)data e luogo di nascita;c)ultimo indirizzo conosciuto nel territorio della Parte contraente richiesta;d)fotocopia dei documenti che attestano la cittadinanza della persona interessata, la sua identità o il suo statuto di residente permanente della RAS di Macao.
  2. La risposta è inviata nei termini più brevi e per scritto alla Parte contraente richiedente.
  3. Trattandosi della riammissione di una persona che ha bisogno di cure mediche, la Parte contraente richiedente presenta inoltre un rapporto sul suo stato di salute, corredato all’occorrenza di un certificato medico, menzionante anche se l’interessato necessiti di un trattamento speciale, segnatamente d’ordine medico, se debba rimanere sotto osservazione medica o se debba essere trasportato in ambulanza.

4. Ad articoli 3 e 4 dell’Accordo

  1. Conformemente all’articolo 3 dell’Accordo, qualsiasi domanda di riammissione deve contenere le seguenti informazioni sulla persona interessata:a)cognomi e nomi, se del caso cognome da nubile;b)data e luogo di nascita;c)cittadinanza;d)ultimo indirizzo conosciuto nel territorio della Parte contraente richiesta;e)tipo, numero, durata di validità del passaporto o di altri documenti di viaggio e particolari sull’autorità che ha rilasciato detti documenti come anche una fotocopia del documento in questione.
  2. La dimora permanente è stabilita in base a uno dei seguenti documenti:a)sul territorio della Confederazione Svizzera:–permesso C valido, rilasciato dalla polizia cantonale degli stranieri che autorizza uno straniero a risiedere in modo permanente in Svizzera,–titolo valido di viaggio per rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati (Convention traveldocument),–passaporto per stranieri valido;b)sul territorio della RAS di Macao:–carta d’identità di dimora permanente valida della Regione amministrativa speciale di Macao,–documenti ufficiali del Governo della RAS di Macao che confermano lo statuto di residente permanente della persona interessata.
  3. I numeri 1.2 e 2.2 del presente allegato si applicano mutatis mutandis alla presunzione di dimora permanente. In siffatti casi, si procede alla riammissione della persona interessata soltanto con il consenso esplicito della Parte contraente richiesta, la quale risponde per scritto alla domanda di riammissione entro 15 giorni feriali.

5. Ad articolo 5 dell’Accordo

I termini stabiliti nel quadro dell’articolo 5 sono termini massimi. I termini decorrono dalla notificazione della domanda di riammissione alla Parte contraente richiesta.

6. Ad articolo 7 dell’Accordo

Conformemente all’articolo 7 dell’Accordo, la Parte contraente richiedente paga le spese di riammissione entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, versando la somma dovuta sul conto bancario dell’autorità centrale designata dall’altra Parte contraente.