Lo scopo del presente Accordo è di agevolare il rilascio dei visti ai cittadini della Repubblica di Moldova per soggiorni di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.
0.142.115.652.1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Moldova
di facilitazione del rilascio dei visti
RU 2011 163
Traduzione1
Concluso il 19 maggio 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° febbraio 2011
(Stato 1° febbraio 2011)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Moldova
detti in seguito «le Parti contraenti»,
tenendo presente che dal 1° gennaio 2007 i cittadini della Confederazione Svizzera sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano nella Repubblica di Moldova per un periodo non superiore a 90 giorni nell'arco di 180 giorni o transitano per il suo territorio,
nell'intento di sviluppare ulteriormente le relazioni amichevoli tra di loro e desiderosi di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei rapporti economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio di visti ai cittadini della Repubblica di Moldova,
riconoscendo quale obiettivo a lungo termine l’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini della Repubblica di Moldova,
riconoscendo che la facilitazione in materia di visti non deve agevolare l’immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,
tenendo conto dell’Accordo del 26 ottobre 2004 2 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen,
tenendo conto dell’Accordo firmato a Chisinau il 6 novembre 2003 3 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio (in seguito «Accordo bilaterale sui visti del 2003»),
tenendo conto dell’Accordo tra la Repubblica di Moldova e la Comunità europea di facilitazione del rilascio dei visti firmato il 10 ottobre 2007,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo e campo di applicazione
Art. 2 Disposizioni generali
Le facilitazioni del visto previste nel presente Accordo si applicano ai cittadini della Repubblica di Moldova solo se questi non sono già esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Confederazione Svizzera, del presente Accordo, dell’Accordo bilaterale sui visti del 2003 o di altri accordi internazionali.
Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente Accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’entrata e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Moldova.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
- «cittadino della Confederazione Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera;
- «cittadino della Repubblica di Moldova»: chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica di Moldova;
- «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Confederazione Svizzera per consentire:–l’entrata per un soggiorno di 90 giorni al massimo per periodi di 180 giorni nel territorio della Confederazione Svizzera o di più Stati Schengen,–l’entrata per il transito nel territorio della Confederazione Svizzera o di più Stati Schengen;
- «persona che soggiorna legalmente»: un cittadino della Repubblica di Moldova autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Confederazione Svizzera ai sensi della legislazione nazionale;
- «Stato membro di Schengen»: ogni Stato che applica pienamente l’acquis di Schengen entro i termini dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Art. 4 Documenti giustificativi della finalità del viaggio
Per le seguenti categorie di cittadini della Repubblica di Moldova, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra Parte contraente:
- membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Moldova, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative:–una lettera emessa da un’autorità competente della Repubblica di Moldova attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell’altra Parte contraente per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;
- liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio della Confederazione Svizzera:–una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che confermi la partecipazione della persona interessata all’evento;
- imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria:–una richiesta scritta della persona giuridica o società ospitante, di una sua succursale o filiale, delle autorità statali o locali della Confederazione Svizzera o dei comitati organizzatori di fiere commerciali e industriali, conferenze e convegni che si svolgono nel territorio della Confederazione Svizzera;
- autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio della Confederazione Svizzera con veicoli immatricolati nella Repubblica di Moldova:–una richiesta scritta della compagnia nazionale di autotrasportatori della Repubblica di Moldova relativa a un trasporto internazionale su strada indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
- personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio della Confederazione Svizzera:–una richiesta scritta della competente società ferroviaria della Repubblica di Moldova indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
- giornalisti:–un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal suo datore di lavoro attestante che il viaggio è destinato all’esercizio dell’attività giornalistica;
- partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo:–una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;
- studenti di scuole inferiori e superiori, di università o di corsi post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche:–una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;
- partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:–una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali e comitato olimpico nazionale della Confederazione Svizzera;
- partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e altre località:–una richiesta scritta del capo dell’amministrazione o del sindaco di tali città o altre località;
- parenti stretti – coniuge, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini della Repubblica di Moldova che soggiornano legalmente nel territorio della Confederazione Svizzera:–una richiesta scritta della persona ospitante;
- rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:–una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e l’attestato d’iscrizione dell’organizzazione in questione nel pertinente registro, emesso da un’autorità statale conformemente alla legislazione nazionale;
- persone che si recano ad una cerimonia funebre:–un documento ufficiale attestante il decesso e l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
- persone che visitano cimiteri militari e civili:–un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
- persone in visita per ragioni mediche e accompagnatori indispensabili:–un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso di esso e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche.
La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:
- per la persona invitata: cognome e nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del passaporto, ora e finalità del viaggio, numero di entrate ed eventualmente il nome del coniuge e dei figli minorenni che la accompagnano;
- per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;
- per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione e indirizzo completi, nonché:–se la richiesta è emessa da un’organizzazione o da un’autorità: nome e funzione della persona che firma la richiesta,–se la persona che invita è una persona giuridica o una società, una sua succursale o filiale avente sede nel territorio della Confederazione Svizzera, il numero di registrazione previsto dalla legislazione nazionale della Confederazione Svizzera.
Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, conferme o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla legislazione della Confederazione Svizzera.
Art. 5 Rilascio di visti per più entrate
Le missioni diplomatiche e le rappresentanze consolari della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:
- membri dei Governi e dei Parlamenti nazionali e regionali, della Corte costituzionale e della Corte suprema che non siano già esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente Accordo o dell’Accordo bilaterale sui visti del 2003, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;
- membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Moldova, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative;
- coniugi e figli (inclusi i figli adottivi) minori di 21 anni o a carico e genitori (inclusi i tutori) in visita a cittadini della Repubblica di Moldova che soggiornano legalmente nel territorio della Confederazione Svizzera, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno legale di tali cittadini;
- imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio della Confederazione Svizzera;
- giornalisti.
Le missioni diplomatiche e le rappresentanze consolari della Confederazione Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla legislazione svizzera sull’entrata e il soggiorno nel territorio e che sussistano motivi per richiedere un visto per più entrate:
- membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Moldova, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative;
- rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viaggio nella Confederazione Svizzera per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;
- liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che che si recano periodicamente nella Confederazione Svizzera;
- autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nella Confederazione Svizzera con veicoli immatricolati nella Repubblica di Moldova;
- personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio della Confederazione Svizzera;
- persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo, le quali si recano regolarmente nel territorio della Confederazione Svizzera;
- studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
- partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;
- partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e altre località.
Le missioni diplomatiche e le rappresentanze consolari della Confederazione Svizzera rilasciano visti per più entrate validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato un visto per più entrate conformemente alla legislazione sull’entrata e il soggiorno in vigore nel territorio della Confederazione Svizzera e nel territorio degli Stati membri di Schengen, e che i motivi per richiedere un visto per più entrate siano ancora validi.
La durata totale del soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera o di uno Stato membro di Schengen delle persone di cui ai paragrafi 1–3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Art. 6 Emolumenti per il trattamento delle domande di visto
Gli emolumenti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Repubblica di Moldova ammontano a 35 euro. Detto importo può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 16 paragrafo 4.
Sono esenti dagli emolumenti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:
- parenti stretti – coniuge, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini della Repubblica di Moldova che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro di Schengen;
- membri dei Governi e dei Parlamenti nazionali e regionali, della Corte costituzionale e della Corte suprema che non siano già esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente Accordo o dell’Accordo bilaterale sui visti del 2003;
- membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Moldova, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro di Schengen da organizzazioni intergovernative;
- studenti di scuole inferiori e superiori, di università o di corsi post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche;
- disabili ed eventuali accompagnatori;
- persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di sottoporsi a trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;
- partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;
- partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo;
- partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e altre località;
- giornalisti;
- figli minori di 18 anni e figli a carico minori di 21 anni;
- pensionati;
- autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio di Stati membri di Schengen con veicoli immatricolati nella Repubblica di Moldova;
- personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio di Stati membri di Schengen;
- liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio di Stati membri di Schengen.
In virtù della sua associazione a Schengen, la Svizzera prevede l'esenzione dagli emolumenti previsti al paragrafo 1 del presente articolo non appena la Comunità europea abbia previsto l’esenzione dai corrispondenti emolumenti secondo l’Accordo del 10 ottobre 2007 tra la Repubblica di Moldova e la Comunità europea di facilitazione del rilascio dei visti.
Art. 7 Termini per il trattamento delle domande di visto
Le missioni diplomatiche e le rappresentanze consolari della Confederazione Svizzera decidono sulla domanda di rilascio del visto entro dieci giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.
In singoli casi, in particolare qualora si debba procedere a u ulteriori accertamenti in relazione alla domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.
In casi urgenti, il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.
Art. 8 Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti
I cittadini della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Moldova che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Moldova possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dalle rappresentanze consolari della Repubblica di Moldova o della Confederazione Svizzera, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza visto o altre autorizzazioni.
Art. 9 Casi eccezionali di proroga del visto
Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini della Repubblica di Moldova non possano uscire dal territorio della Confederazione Svizzera entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla legislazione svizzera per il tempo necessario al rientro nello Stato di residenza.
Art. 10 Passaporti diplomatici e di servizio
I cittadini della Repubblica di Moldova titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido possono entrare, uscire e transitare nel territorio della Confederazione Svizzera senza visto.
Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nel territorio della Confederazione Svizzera o di un altro Stato membro di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni. Per le persone che entrano in Svizzera dopo aver transitato da un altro Stato facente parimenti parte dello spazio Schengen, la durata del soggiorno inizia a decorrere dalla data dell’attraversamento della frontiera esterna dello spazio Schengen. Tale periodo di 90 giorni per periodi di 180 giorni è calcolato a prescindere da eventuali altri soggiorni in Stati non facenti parte dello spazio Schengen.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo bilaterale sui visti del 2003 è applicato conformemente al presente articolo. Le questioni non contemplate dal presente articolo sono rette dall’Accordo bilaterale sui visti del 2003.
Art. 11 Validità territoriale dei visti
Fatte salve le disposizioni degli accordi di Schengen e le disposizioni degli Stati membri di Schengen relative alla sicurezza nazionale, nonché le disposizioni dell’UE relative ai visti con validità territoriale limitata, i cittadini della Repubblica di Moldova godono dei medesimi diritti dei cittadini degli Stati membri di Schengen per quanto concerne gli spostamenti nel territorio di tali Stati.
Art. 12 Scambio di facsimili
Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, le Parti contraenti si scambiano facsimili di passaporti nonché le informazioni rilevanti per l’utilizzo di tali passaporti. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle modifiche formali di tali passaporti e si trasmettono i facsimili dei nuovi passaporti prima della loro introduzione.
Art. 13 Riunioni peritali
Su richiesta di una delle Parti contraenti, le Parti contraenti organizzano riunioni peritali vertenti sull’applicazione del presente Accordo.
Art. 14 Protezione dei dati
Se necessario per l’applicazione del presente Accordo, i dati personali sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Moldova sulla protezione dei dati e nel rispetto delle disposizioni di accordi internazionali che le due Parti contraenti hanno firmato.
Art. 15 Clausola di reciprocità
Se la Repubblica di Moldova reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini della Confederazione Svizzera o per alcune categorie di cittadini della Confederazione Svizzera, a questi si applicheranno automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica di Moldova.
Art. 16 Disposizioni finali
Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.
Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, sempre che non sia denunciato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.
Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore conformemente al paragrafo 1.
Ciascuna Parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di tutela della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra Parte contraente al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la Parte contraente che ha sospeso l'applicazione dell’Accordo ne informa senza indugio l’altra Parte contraente.
Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica. Fatto a Chisinau il 19 maggio 2010 in duplice esemplare nelle lingue inglese, tedesca e moldova, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.
Per il | Per il Governo |
Micheline Calmy-Rey | Iurie Leanca |