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Accordo
tra il Governo della Confederazione Svizzera e
il Governo della Repubblica di Moldova sulla soppressione
reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto
diplomatico o di servizio

RU 2004 3697

Traduzione1

Concluso il 6 novembre 2003

Entrato in vigore mediante scambio di note il 7 febbraio 2004

(Stato 7 febbraio 2004)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica di Moldova,

detti in seguito Parti contraenti,

nell’intento di mantenere e rafforzare lo spirito di amicizia e reciproca collaborazione,

animati dal desiderio di semplificare le formalità per la circolazione tra i due territori dei titolari di un passaporto diplomatico o di servizio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini di una Parte contraente titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido che soggiornano sul territorio dell’altra Parte contraente in veste di membri di una missione diplomatica o consolare del loro Paese o di rappresentanti del loro Paese presso un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per tutta la durata della loro attività.

Le Parti contraenti s’informano a vicenda, anticipatamente e per via diplomatica, circa la nomina e la funzione dei loro cittadini. All’arrivo nel Paese ospite, questi ultimi ricevono una carta di legittimazione.

Le presenti disposizioni si estendono anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto diplomatico, di servizio od ordinario valido.

Art. 2

I cittadini di una Parte contraente titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido che soggiornano sul territorio dell’altra Parte contraente in altra veste che quella di membri di una missione diplomatica o consolare del loro Paese o rappresentanti del loro Paese presso un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per una durata massima di 90 giorni qualora non esercitino un’attività lucrativa indipendente o dipendente.

I cittadini di una Parte contraente titolari di un passaporto diplomatico o di servizio che intendono entrare sul territorio dell’altra Parte contraente per un soggiorno di oltre 90 giorni o in vista di esercitarvi un’attività lucrativa, prima della partenza dal loro Paese ricevono un visto da un’ambasciata o un consolato dell’altra Parte contraente.

Art. 3

I cittadini di una Parte contraente domiciliati stabilmente sul territorio dell’altra Parte contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.

Art. 4

Il presente Accordo non esonera i cittadini di una delle due Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi vigenti sul territorio dell’altra Parte contraente relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in tale Paese.

Art. 5

Ambo le Parti contraenti sono autorizzate a rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte contraente descritti all’articolo 1 o 2, che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza o la salute pubblica, o la cui presenza nel Paese sarebbe illegale.

L’altra Parte contraente va informata senza indugio su un rifiuto di questo tipo.

Art. 6

Sempreché per l’esecuzione del presente Accordo debbano essere trasmessi dati personali, essi vanno raccolti, trattati e protetti in conformità rispettivo diritto interno. In particolare, devono essere osservati i principi seguenti:

  1. la Parte contraente cui vengono trasmessi i dati li può utilizzare unicamente ai fini previsti dal presente Accordo e alle condizioni poste dalla Parte contraente che li ha trasmessi;
  2. su richiesta, la Parte contraente cui sono stati trasmessi i dati informa la Parte contraente che li ha trasmessi in merito al loro utilizzo;
  3. i dati personali trasmessi possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati possono essere trasmessi a organi terzi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha trasmessi;
  4. la Parte contraente che li ha trasmessi deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere nonché della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Essa rispetta le limitazioni prescritte dalla sua legislazione sulla protezione dei dati. Se i dati trasmessi all’altra Parte contraente sono inesatti o la loro trasmissione era indebita, questa deve
    esserne avvertita immediatamente. Essa è tenuta a distruggere i dati in questione;
  5. su richiesta e in conformità del diritto della Parte contraente che ha chiesto l’informazione, ogni persona va informata in merito alla trasmissione dei dati che la riguardano e all’utilizzo previsto;
  6. i dati personali trasmessi vengono memorizzati soltanto fino a quando lo esiga lo scopo per il quale sono stati trasmessi. Ambo le Parti contraenti controllano il trattamento e l’utilizzo in conformità del rispettivo diritto interno;
  7. ambo le Parti contraenti proteggono i dati personali trasmessi contro qualsiasi accesso, modifica o pubblicazione non autorizzati. I dati godono almeno della protezione garantita ai dati dello stesso genere dalla legislazione della Parte contraente che li ha richiesti.

Art. 7

Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, salute o ordine pubblici, sospendere provvisoriamente l’applicazione di tutte o di una parte delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la revoca di tale misura vanno notificate al più presto all’altra Parte contraente per via diplomatica, in ogni caso non oltre 72 ore dall’inizio del suo effetto.

Art. 8

Dopo la firma del presente Accordo, le Parti contraenti si trasmettono a vicenda, senza indugio ma al più tardi 30 giorni dopo l’entrata in vigore, esemplari facsimile dei rispettivi passaporti o altri documenti di viaggio nonché le informazioni rilevanti relative all’uso di detti documenti.

Si informano a vicenda, per via diplomatica, dei cambiamenti relativi alla forma di tali passaporti, almeno 90 giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 9

In caso di perdita o danneggiamento di un passaporto diplomatico o di servizio, la rappresentanza diplomatica o consolare del Paese del titolare di detto documento gli rilascia un nuovo documento di viaggio e nel contempo notifica la cosa per via diplomatica all’altra Parte contraente.

Art. 10

Tutte le divergenze o le controversie in merito all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica mediante negoziati o consultazioni.

Tutte le modifiche apportate al presente Accordo entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo 12.

Art. 11

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

Art. 12

Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima nota con cui le Parti contraenti si sono notificate l’adempimento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata e rimane in vigore fintanto che una Parte contraente trasmette la sua denuncia scritta all’altra Parte contraente per via diplomatica. In questo caso, l’Accordo è abrogato il novantesimo giorno seguente la ricezione della denuncia. Fatto a Chisinau il 6 novembre 2003 in due originali, ciascuno in lingua tedesca, in lingua moldova e in lingua inglese. In caso di divergenze in merito all’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, fa fede il testo inglese.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Micheline Calmy-Rey

Per il Governo
della Repubblica di Moldova:

Nicolae Dudau