Lexipedia

0.142.115.987

Accordo
tra la Svizzera e la Norvegia
sullo scambio di stagisti

(Stato 5 novembre 1999)

0.142.115.987Nicht löschen bitte "1" !!

Traduzione2

Concluso il 14 agosto 1986
Entrato in vigore il 14 agosto 1986

La Svizzera
e
la Norvegia,

hanno convenuto il seguente accordo:

Art. 1

Il presente accordo s’applica allo scambio di stagisti tra la Svizzera e la Norvegia, i quali assumono nell’altro Paese e per un periodo limitato un impiego nella loro professione onde perfezionarsi.

Nel quadro del contingente fissato nell’articolo 6 capoverso 1, agli stagisti è rilasciata l’autorizzazione per assumere l’impiego indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nella loro professione.

Art. 2

L’accordo si applica a giovani svizzeri e norvegesi di entrambi i sessi che dovrebbero possedere una formazione professionale completa e, di norma, non aver superato i 30 anni.

Art. 3

L’autorizzazione è rilasciata generalmente per la durata massima di 12 mesi. Per motivi particolari, può eccezionalmente essere prorogata di 6 mesi al massimo.

Art. 4

Gli stagisti possono essere ammessi soltanto se, non appena prestano servizi normali, sono rimunerati secondo le tariffe fissate nei contratti collettivi di lavoro oppure, mancando tali contratti, secondo le paghe abituali nella professione e nella regione.

Negli altri casi, i datori di lavoro devono impegnarsi a rimunerare gli stagisti conformemente al valore dei servizi prestati e in modo che si possano mantenere.

Art. 5

Gli stagisti non possono esercitare un’altra attività lucrativa o assumere un impiego diverso da quello per cui è rilasciata l’autorizzazione tranne quando le autorità competenti, per ogni singolo caso, avranno dato il loro consenso.

Art. 6

Il numero degli stagisti ammissibili in ognuno dei due Paesi non deve eccedere 50 per anno civile.

Il contingente annuale può essere pienamente utilizzato, prescindendo dalla durata delle autorizzazioni accordate l’anno innanzi, ma il saldo inutilizzato non può essere riportato sull’anno seguente. Una proroga della durata dello stage giusta l’articolo 3 noti è considerata nuova autorizzazione.

Il contingente potrà essere modificato tramite accordo entro il 1° luglio dell’anno successivo.

Art. 7

Chiunque desideri essere ammesso in qualità di stagista deve cercarsi un impiego nell’altro Paese. La domanda deve essere indirizzata alle autorità del Paese ospitante incaricata dell’applicazione dell’accordo. Con la domanda esso fornirà tutte le indicazioni necessarie per l’esame del proprio caso e per l’ammissione nel Paese ospitante.

Le autorità incaricate dell’applicazione dell’accordo sono, in Svizzera, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro a Berna e, in Norvegia, l’Arbeidsdirektoratet a Oslo.

Le autorità summenzionate esaminano se la domanda adempie le condizioni del presente accordo.

Art. 8

Il presente accordo entra immediatamente in vigore ed è valido sino a quando non venga denunziato da una Parte contraente. La denunzia dell’accordo deve essere presentata entro il l’ luglio per divenire effettiva a partire dalla fine dell’anno.

In caso di denunzia, le autorizzazioni rilasciate giusta il presente accordo resteranno valide per l’intera loro durata. Firmato a Oslo, il 14 agosto 1986, in due versioni originali, in tedesco e in norvegese, i due testi facenti parimente fede.

Per la Svizzera:

Per la Norvegia:

In nome dell’Ufficio federale

dell’industria, delle arti e mestieri e dei lavoro

Arnold Hugentobler

Eva Birkeland