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Accordo tra la Svizzera e la Nuova Zelanda sullo scambio di stagisti Conchiuso il 28 giugno 1984 Entrato in vigore con effetto dal 1° maggio 1984

RU 1985 1642

Traduzione

(Stato 1° maggio 1984)

La Svizzera
e
la Nuova Zelanda,

desiderose d’incoraggiare il perfezionamento professionale di stagisti neozelandesi e svizzeri,

considerato che un accordo sullo scambio di stagisti tra i due Paesi favorirà le relazioni economiche, sociali e culturali,

hanno convenuto il seguente accordo:

Art. 1

Il presente accordo s’applica agli stagisti, vale a dire ai cittadini neo‑zelandesi o svizzeri che, indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro, si recano nell’altro Paese, per un periodo limitato, onde perfezionarsi nella lingua e nelle pratiche commerciali o professionali di questo, assumendovi un impiego.

Art. 2

Conformemente alle disposizioni legali applicabili in materia d’entrata, soggiorno e uscita nei Paesi in questione, gli stagisti saranno autorizzati ad avere un impiego per una durata da stabilirsi tra i due Paesi. Questa autorizzazione permette allo stagista di lavorare nel Paese ospite e nella sua professione.

Art. 3

Possono fruire della qualifica di stagista sia gli uomini sia le donne, che non abbiano, di norma, meno di 18 anni e più di 30.

Art. 4

Gli stagisti dovrebbero all’uopo possedere le conoscenze basilari della lingua del Paese ospite, vale a dire l’inglese per gli stagisti svizzeri in Nuova Zelanda, e il francese, il tedesco o l’italiano per gli stagisti neo‑zelandesi in Svizzera. Gli stagisti saranno scelti dalle autorità del Paese d’origine di cui all’articolo 11 e si veglierà a che essi possano migliorare le loro conoscenze linguistiche.

Art. 5

Con riserva delle considerazioni di cui all’articolo 7, l’autorizzazione è rilasciata generalmente per un anno, ma può venir prorogata di sei mesi, anteriormente alla scadenza del primo anno, conformemente all’accordo concluso tra le autorità di cui all’articolo 11.

Art. 6

Gli stagisti potranno assumere l’impiego allorché le autorità dei Paese ospite di cui all’articolo 11 avranno la certezza che l’impiego, per quanto concerne la rimunerazione e le condizioni di lavoro,

  1. corrisponde ai contratti collettivi di lavoro e alle prescrizioni del diritto del lavoro dei Paese ospite e
  2. è adeguato a ogni stagista.

Art. 7

In caso di conflitti di lavoro che compromettano lo scopo dello stage, le autorità di cui all’articolo 11 collaboreranno adeguatamente a risolverli. Qualora il conflitto non possa essere appianato in tal modo, le autorità potranno procurare un nuovo impiego adeguato allo stagista, e tenendo conto delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e del diritto di lavoro del Paese ospite. Se ciò non fosse possibile, lo stagista sarà invitato a rientrare nel suo Paese, dopo che ne siano state informate le sue autorità.

Art. 8

Gli stagisti dovranno informarsi presso il datore di lavoro e presso le autorità di cui all’articolo 11 per sapere se sono adeguatamente assicurati contro le malattie e gli infortuni. All’occorrenza lo stagista dovrà sottoscrivere un’ assicurazione privata.

Art. 9

  1. Il numero degli stagisti ammissibili in ognuno dei due Stati nel primo anno civile seguente l’entrata in vigore dell’accordo sarà fissato di comune intesa. Per il secondo anno e seguenti, il contingente per ciascun Paese non dovrà eccedere il numero di 20. Gli stagisti già insediati nel Paese il 1° gennaio non vanno inclusi nel contingente annuale.
  2. Il contingente annuale potrà essere pienamente utilizzato, prescindendo dalla durata delle autorizzazioni accordate l’anno innanzi. Qualora il contingente non venisse esaurito, nel corso dell’anno, dagli stagisti di uno dei due Paesi, questo Paese non potrà ridurre il numero delle sue autorizzazioni per stagisti dell’altro, né riportare sull’anno seguente il saldo inutilizzato.
  3. Il contingente potrà essere ridotto al fine d’equilibrare il numero delle domande di stage accordate in ciascuno dei due Paesi, a condizione che la proposta sia presentata prima del 1° luglio. Il contingente così ridotto sarà applicabile a partire dall’anno successivo. Il contingente potrà venir modificato per altri motivi, a condizione però che la modifica sia accettata dalle due Parti prima del 1° luglio. Il nuovo contingente sarà applicabile dall’anno successivo.

Art. 10

  1. Chiunque desideri ricevere un’autorizzazione di stage deve presentare domanda presso l’autorità del proprio Paese di cui all’articolo 11. Unitamente alla domanda deve presentare tutti i documenti richiesti, indicando il nome e l’indirizzo del datore di lavoro del Paese ospite (se ne è a conoscenza) e fornendo precisazioni sull’attività prevista.
  2. Detta autorità deciderà se inoltrare la domanda all’autorità parallela competente dell’altro Paese, dopo aver considerato lo stato del contingente annuale, il riparto fra le diverse professioni e altri criteri importanti quali le conoscenze linguistiche.
  3. Qualora lo stagista non sia riuscito a trovare un datore di lavoro nel Paese ospite, le autorità del suo Paese domanderanno alle autorità dell’ altro di collaborare nella ricerca di un impiego.

Art. 11

L’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro 1 , CH‑3003 Berna, e il Department of Labour, Wellington/New Zeland, si trasmetteranno direttamente le domande da loro accettate.

Art. 12

Le autorità competenti faranno il possibile per istruire le domande nei più brevi termini. Esse si sforzeranno parimente d’appianare, con la massima diligenza, le difficoltà che ostacolassero l’entrata e il soggiorno degli stagisti.

Art. 13

Le disposizioni del presente accordo sono parimente valide per le isole di Cook, Niue e Tokelau, a partire da un mese dopo la data in cui il Governo neo‑zelandese avrà informato le autorità svizzere che l’accordo si estende anche a questi territori.

Art. 14

Fatto a Wellington il 28 giugno 1984, in due esemplari originali, in inglese e in tedesco, entrambi i testi facenti fede.

  1. Il presente accordo entra in vigore il 1° maggio 1984 ed è valido un anno. Verrà poi prorogato tacitamente, ogni volta per un nuovo anno, tranne ove venga denunziato, dall’una o dall’altra Parte, 6 mesi prima della fine dell’anno civile.
  2. Nondimeno, in caso di denunzia, le autorizzazioni rilasciate resteranno valide per l’intera loro durata.

Per la Svizzera:

In nome dell’Ufficio federale

dell’industria, delle arti e mestieri e dei lavoro

M. Booker

Per la Nuova Zelanda:

G.L. Jackson