0.142.116.362
Dichiarazioni tra il Consiglio federale svizzero e il Reale Governo neerlandese sulla esenzione reciproca dal servizio militare Date il 4/30 agosto 1862
CS 11 691
Traduzione1
(Stato 30 agosto 1862)
Il Consiglio federale svizzero
dichiara:
che conseguentemente alla Convenzione conchiusa per mezzo suo tra tutti i Cantoni della Confederazione e il Governo del Regno de’ Paesi Bassi,
i sudditi neerlandesi abitanti per un tempo più o meno lungo in uno dei Cantoni svizzeri non devono esservi obbligati nè ad alcun servizio militare, nè a prestazione qualsiasi per causa di questa esenzione.
In fede di che, è stata emessa la presente dichiarazione munita delle firme e del sigillo appo noi usitati, ed è stata scambiata contro una consimile dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri del Regno de’ Paesi Bassi.
Berna, 4 agosto 1862.
In nome del Consiglio federale svizzero, Stämpfli |
Schiess |
Il Ministro degli affari esteri
di Sua Maestà il Re dei Paesi Bassi
dichiara:
che in virtù dell’articolo 15 della legge Neerlandese del 19 Agosto 1861 (Giornale ufficiale N. 72), e in seguito alla dichiarazione dei Consiglio federale svizzero, firmata a Berna, il 4 agosto 1862, dichiarazione a scambio della quale la presente sarà consegnata a detto Consiglio, gli Svizzeri abitanti per un tempo più o meno lungo nel Regno dei Paesi Bassi non devono esservi obbligati a prestar servizio nella milizia nazionale, nè ad alcuna prestazione per causa di questa esenzione.
L’Aja, 30 agosto 1862.
Il Ministro degli Affari Esteri P. van der Maesen de Sombreffe |
La nota accompagnante la premessa dichiarazione porta l’osservazione che l’esenzione dal servizio militare nei Paesi Bassi non si estende alla Schuttery – guardia cittadina – nella quale devono servire anche i non nazionali. Non trattasi però in questo caso di un servizio militare propriamente detto, ma unicamente della cooperazione al mantenimento della tranquillità e dell’ordine nell’interno.