Il presente Accordo entra in vigore non appena ciascuna Parte ha notificato all’altra, per via diplomatica, l’adempimento dei presupposti nazionali necessari per l’entrata in vigore dell’Accordo.
Ogni complemento o modifica del presente Accordo avviene di comune accordo tra le due Parti. I complementi o modifiche entrano in vigore secondo una procedura analoga a quella descritta al capoverso 1.
Il presente Accordo resta in vigore nella sua integralità fino a che una delle Parti notifica all’altra Parte, per via diplomatica, la sua volontà di sospendere o denunziare l’Accordo. In tal caso, esso rimane in vigore fino a sei (6) mesi dopo la data in cui una delle Parti riceve dall’altra Parte la notifica ufficiale della sua volontà di sospendere o denunziare l’Accordo.
In caso di denunzia, i permessi accordati in virtù del presente Accordo rimangono validi sino allo scadere della durata inizialmente fissata.