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0.142.116.457

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica delle Filippine
relativo allo scambio di tirocinanti

0.142.116.457 (Stato 28 ottobre 2003)

RU 20033775

Traduzione1

Concluso il 9 luglio 2002
Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 giugno 2003

(Stato 28 ottobre 2003)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica delle Filippine

(detti qui di seguito «Parti»),

consci della particolare importanza della cooperazione e dell’intesa tra i due Paesi in materia di scambio di manodopera sul piano professionale e tecnico,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Le autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo sono:

  1. per il Consiglio federale svizzero, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, per il tramite dell’Ufficio federale degli stranieri a Berna2;
  2. per il Governo della Repubblica delle Filippine, il Dipartimento per il lavoro e l’occupazione e il Dipartimento di giustizia, per il tramite dell’Ufficio dell’immigrazione a Manila.

Art. II

Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e filippini, detti qui di seguito «tirocinanti», che assumono un impiego nell’altro Paese, per un periodo limitato, nella loro professione, in vista del perfezionamento delle loro conoscenze professionali, di uno scambio culturale e dell’approfondimento delle loro conoscenze linguistiche.

L’impiego può essere assunto in tutte le professioni che non sono legalmente limitate.

Qualora l’esercizio della professione sia subordinato a un’autorizzazione, l’interessato dovrà prima chiedere tale autorizzazione all’autorità competente.

Art. III

I tirocinanti devono aver compiuto almeno i 18 anni e, di norma, non aver superato i 35 anni.

Art. IV

Il necessario permesso di dimora e di lavoro è accordato per un periodo di 18 mesi al massimo conformemente alle disposizioni di legge del Paese d’accoglienza.

Gli interessati devono inoltrare la domanda, corredata di tutte le indicazioni necessarie, all’autorità del Paese di origine competente per l’applicazione del presente Accordo.

Una proroga fino al massimo della durata di validità del permesso di dimora e di lavoro in virtù del capoverso 1 è possibile e non è considerata nuova ammissione.

Art. V

I permessi di dimora e di lavoro, accordati per un periodo limitato e stabiliti entro i limiti del contingente fissato nell’articolo 8 capoverso 1, sono rilasciati indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.

Art. VI

I tirocinanti non possono svolgere un’attività lucrativa né essere ammessi a un impiego diversi da quelli indicati nel permesso. L’autorità che ha rilasciato il permesso può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento d’impiego.

Art. VII

I diritti e doveri del tirocinante e del datore di lavoro, segnatamente in materia fiscale, salariale, di alloggio, assicurazione contro malattie e infortuni nonché indennità, sono disciplinati dalla vigente legislazione del Paese d’accoglienza.

Se non è stato convenuto diversamente, le spese di viaggio del tirocinante sono a carico suo o del datore di lavoro.

Art. VIII

Il numero dei tirocinanti ammessi da ciascuna Parte non può superare 50 unità per anno civile.

Gli effettivi non impiegati non possono essere riportati all’anno successivo.

Il contingente può essere interamente utilizzato, indipendentemente dal numero dei tirocinanti che risiedono sul territorio del Paese d’accoglienza in virtù del presente Accordo.

Qualora una Parte non esaurisca il contingente di cui al capoverso 1, l’altra Parte non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto.

Art. IX

Le persone che desiderano assumere un impiego di tirocinante nell’altro Paese devono, di norma, cercarvi esse stesse un posto di lavoro. Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo possono, con misure adeguate, assistere i tirocinanti nella ricerca di un posto di lavoro.

Art. X

Il presente Accordo entra in vigore non appena ciascuna Parte ha notificato all’altra, per via diplomatica, l’adempimento dei presupposti nazionali necessari per l’entrata in vigore dell’Accordo.

Ogni complemento o modifica del presente Accordo avviene di comune accordo tra le due Parti. I complementi o modifiche entrano in vigore secondo una procedura analoga a quella descritta al capoverso 1.

Il presente Accordo resta in vigore nella sua integralità fino a che una delle Parti notifica all’altra Parte, per via diplomatica, la sua volontà di sospendere o denunziare l’Accordo. In tal caso, esso rimane in vigore fino a sei (6) mesi dopo la data in cui una delle Parti riceve dall’altra Parte la notifica ufficiale della sua volontà di sospendere o denunziare l’Accordo.

In caso di denunzia, i permessi accordati in virtù del presente Accordo rimangono validi sino allo scadere della durata inizialmente fissata.

In fede di che , i rappresentanti delle competenti autorità, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato e sigillato il presente Accordo in due esemplari, nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Manila, 9 luglio 2002

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica delle Filippine:

Ruth Metzler-Arnold

Patricia A. Sto. Tomas