Ciascuna Parte contraente riammette, su richiesta dell’altra Parte contraente, qualsiasi persona che non presenta o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente, se è provato o può essere reso verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
Su domanda della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta rilascia senza indugio alla persona da riammettere i documenti di viaggio necessari al suo rimpatrio.
La Parte richiedente riammette, alle medesime condizioni, tale persona sul suo territorio se da verifiche ulteriori risulta che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, essa non era in possesso della cittadinanza della Parte contraente richiesta.