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0.142.116.547

Accordo
fra la Svizzera e il Portogallo
relativo allo scambio di tirocinanti

(Stato 5 novembre 1999)

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Traduzione2

Concluso il 7 luglio 1993
Entrato in vigore il 1° gennaio 1994

Art. 1

Il presente Accordo è applicabile ai cittadini portoghesi e svizzeri di ambedue i sessi, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che hanno acquisito una qualificazione professionale e desiderano perfezionarsi sul piano professionale in imprese autorizzate dalle autorità competenti dei Paese d’accoglienza.

Art. 2

I tirocinanti devono aver acquisito una formazione professionale di una durata non inferiore ai due anni.

Art. 3

Senza l’accordo delle autorità competenti i candidati non possono svolgere un’attività lucrativa o accettare un posto di lavoro diverso da quello indicato nell’autorizzazione.

L’autorizzazione è accordata, di norma, per un periodo di dodici mesi.

In casi speciali, debitamente giustificati, la durata dell’autorizzazione può essere prorogata di sei mesi al massimo.

Le autorizzazioni che rientrano nei limiti dei contingenti di cui all’articolo 7 sono rilasciate indipendentemente dalla situazione dei mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.

Salvo espressa autorizzazione, i tirocinanti non possono rimanere nel Paese d’accoglienza per cercarvi un impiego dopo la fine dei periodo di perfezionamento.

Art. 4

I tirocinanti hanno diritto al salario e alle altre prestazioni stabilite nelle convenzioni collettive in vigore o, in assenza di queste ultime, ai salari in uso nella regione e nella professione.

Art. 5

Le spese del viaggio di andata e ritorno sono, di norma, a carico dei tirocinanti.

Art. 6

Qualora non vi sia una convenzione bilaterale in materia e salvo accordo contrario concluso tra il tirocinante e il datore di lavoro, quest’ultimo è responsabile affinché il tirocinante sia assicurato contro i rischi malattia e infortuni.

A tal fine il datore di lavoro può dedurre dal salario la quota dei contributi a carico del tirocinante.

Art. 7

Il numero dei tirocinanti ammesso da ciascun Paese non può superare 50 unità per anno civile.

Il contingente può essere modificato mediante accordo tra le due Parti entro il 1° luglio dell’anno in corso per l’anno seguente.

Una proroga della durata del prefezionamento in virtù dell’articolo 3 numero 3 non è considerata nuova ammissione.

Art. 8

Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo sono, in Portogallo, l’Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e l’Instituto de Apoio a Emigração e às Comunidades Portuguesas (IAECP) e, in Svizzera, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML).

I tirocinanti devono inoltrare la domanda alle autorità del loro Paese d’origine incaricate dell’applicazione del presente Accordo fornendo tutte le indicazioni necessarie all’esame della domanda e all’ammissione nel Paese d’accoglienza.

Le autorità del Paese d’origine trasmettono le domande, il più rapidamente possibile, alle competenti autorità dell’altra Parte.

La decisione finale in merito alle domande spetta alle autorità di cui al numero 1 e dev’essere trasmessa per scritto agli interessati.

Art. 9

Il presente accordo entra in vigore il 1 o gennaio 1994 per la durata di un anno e può essere rinnovato salvo che venga denunciato da una delle Parti mediante preavviso di sei mesi.

In caso di denuncia le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo rimangono valide per la durata e alle condizioni alle quali sono state rilasciate. Fatto a Lisbona il 7 luglio 1993, in due versioni nelle lingue portoghese e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Svizzera:

Per il Portogallo:

Jean-Luc Nordmann

Manuel Caniço

Direttore dell’Ufficio federale

Membro del Comitato direttivo

dell’industria, delle arti e mestieri

dell’Instituto do Emprego e

e del lavoro

Formação Profissional

Henrique Dias Ferreira,

Presidente dell’Instituto de Apoio

a Emigração e às Comunidades

Portuguesas