I cittadini di uno dei due Stati, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, rilasciato dal Dipartimento e dal Ministero, che si recano nell’altro Stato in missione ufficiale come membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del loro Paese o come funzionari presso un’organizzazione internazionale con sede nell’altro Stato, sono esonerati dall’obbligo del visto per la durata della loro funzione.
L’invio in missione e la funzione delle persone di cui al numero 1 del presente articolo vengono preliminarmente notificati all’altro Stato per via diplomatica, ad eccezione dei membri delle delegazioni ufficiali e dei funzionari presso un’organizzazione internazionale.
Lo Stato di soggiorno rilascia una carta di legittimazione alle persone di cui al numero 1 del presente articolo, ad eccezione dei membri delle delegazioni ufficiali.
Le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo valgono anche per i membri della famiglia delle persone menzionate nel numero 1 del presente articolo che vivono nella stessa economia domestica; esse sono esonerate dall’obbligo del visto se sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale o di un passaporto valido e di una carta di legittimazione.
I membri della famiglia che non sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale ricevono, al momento della prima entrata, un visto che sarà loro rilasciato immediatamente e gratuitamente.