Su domanda dell’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente riammette sul territorio del proprio Stato senza altre formalità, salvo quelle sancite dal presente Accordo, ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di soggiorno vigenti sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente, se è provato o reso ragionevolmente verosimile che tale persona possiede la cittadinanza dello Stato della Parte contraente richiesta.
La Parte contraente richiesta riammette anche le persone che dopo la loro entrata nel territorio nazionale della Parte contraente richiedente hanno perso la cittadinanza dello Stato della Parte contraente richiesta o che vi hanno rinunciato, a meno che le autorità competenti dello Stato della Parte contraente richiedente abbiano loro assicurato di poter ottenere la naturalizzazione.
La cittadinanza è ritenuta provata o ragionevolmente verosimile sulla base di qualsiasi documento valido fra quelli elencati nell’articolo 2 del Protocollo d’applicazione concluso dai ministeri competenti delle Parti contraenti in virtù dell’articolo 18 del presente Accordo e qui di seguito denominato «Protocollo d’applicazione».
La Parte contraente richiedente riammette alle stesse condizioni le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 se da una verifica successiva risulta che al momento di lasciare il territorio nazionale della Parte contraente richiedente, esse non possedevano la cittadinanza dello Stato della Parte contraente richiesta.