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0.142.116.659

Accordo
tra il Consiglio federale
della Confederazione Svizzera e
il Governo della Federazione russa sulla riammissione

RU 2011 575

Traduzione1

Concluso il 21 settembre 2009

Entrato in vigore con scambio di note il 1° febbraio 2011

(Stato 1° febbraio 2011)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Federazione russa,

detti qui di seguito «le Parti»,

decisi ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina;

desiderosi di instaurare attraverso il presente Accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’entrata, la presenza o il soggiorno nei territori della Confederazione Svizzera o della Federazione russa, e di agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Federazione russa derivanti dal diritto internazionale, compresa la legislazione internazionale in materia di diritti dell’uomo, e in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 2 relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione del 28 luglio 1951 3 sullo statuto dei rifugiati e il Protocollo del 31 gennaio 1967 4 sullo statuto dei rifugiati, la Convenzione del 4 novembre 1950 5 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il suo Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963, e la Convenzione del 10 dicembre 1984 6 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

tenendo conto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 2004 7 ;

tenendo conto dell’Accordo di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea firmato il 25 maggio 2006,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

  1. «Stato richiedente»:lo Stato (la Confederazione Svizzera o la Federazione russa) che presenta una domanda di riammissione ai sensi della sezione III o una domanda di transito ai sensi della sezione IV del presente Accordo;
  2. «Stato richiesto»: lo Stato (la Confederazione Svizzera o la Federazione russa) a cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi della sezione III o una domanda di transito ai sensi della sezione IV del presente Accordo;
  3. «riammissione»: il trasferimento da parte dell’autorità competente dello Stato richiedente, e l’ammissione da parte dell’autorità competente dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di Paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l’entrata, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente Accordo;
  4. «cittadino di un Paese terzo»: qualsiasi persona avente una cittadinanza diversa da quella della Confederazione Svizzera o della Federazione russa;
  5. «apolide»: qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera o della Federazione russa, e che non possa provare di avere la cittadinanza di un altro Stato;
  6. «permesso di soggiorno»: qualsiasi tipo di permesso ufficiale rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dalla Federazione russa, che autorizza una persona a soggiornare sul territorio della Confederazione Svizzera o della Federazione russa. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio di detti Stati in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di permesso di soggiorno;
  7. «visto»: un’autorizzazione rilasciata o una decisione presa dalla Confederazione Svizzera o dalla Federazione russa per consentire l’entrata o il transito nel territorio della Confederazione Svizzera o della Federazione russa. È esclusa la specifica categoria dei visti di transito aeroportuale;
  8. «autorità centrale competente»: l’autorità principale della Confederazione Svizzera o della Federazione russa incaricata dell’attuazione del presente Accordo;
  9. «autorità competente»: un’ autorità nazionale della Confederazione Svizzera o della Federazione russa che attua il presente Accordo;
  10. «valico di frontiera»: ogni valico autorizzato dalla Confederazione Svizzera o dalla Federazione russa per il passaggio delle rispettive frontiere presso gli aeroporti internazionali;
  11. «transito»: il passaggio di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione
  12. «entrata diretta»:l’entrata di qualsiasi persona che arriva per via aerea sul territorio dello Stato richiedente e che prima non è entrata in un Paese terzo. I transiti per via aerea in un Paese terzo non vengono considerati un’entrata.

Sezione I Obblighi di riammissione della Federazione russa

Art. 2 Riammissione di cittadini russi

1) La Federazione russa riammette, su richiesta della Confederazione Svizzera e conformemente alla procedura prevista dal presente Accordo, qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni vigenti per l’entrata, la presenza o il soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera, purché possa essere accertato, conformemente all’articolo 9 del presente Accordo, che tale persona è un cittadino della Federazione russa. Lo stesso vale per persone presenti o soggiornanti illegalmente, che possedevano la cittadinanza della Federazione russa al momento dell’entrata nel territorio della Confederazione Svizzera, ma che successivamente vi hanno rinunciato conformemente alla legislazione nazionale della stessa Federazione russa senza acquisire la cittadinanza o un permesso di soggiorno della Confederazione Svizzera o di un altro Stato. 2) Dopo che la Federazione russa ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia se del caso e senza indugio, indipendentemente dalla volontà dell’interessato, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere che ha una validità di 30 giorni civili. Qualora, per qualsiasi ragione, l’interessato non possa essere trasferito entro il termine di validità di tale documento di viaggio, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Federazione russa rilascia senza indugio un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

Art. 3 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

3) Dopo che la Federazione russa ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione, la Confederazione Svizzera rilascia all’interessato un documento di viaggio riconosciuto dalla Federazione russa.

1) La Federazione russa riammette, su richiesta della Confederazione Svizzera e conformemente alla procedura prevista dal presente Accordo, qualsiasi cittadino di un Paese terzo o qualsiasi apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni vigenti per l’entrata, la presenza o il soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera, purché possa essere fornita la prova, conformemente all’articolo 10 del presente Accordo, che tale persona:

  1. possiede, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto valido rilasciato dalla Federazione russa, ed è entrata nel territorio della Confederazione Svizzera direttamente dal territorio della Federazione russa; o
  2. possiede, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Federazione russa; o
  3. è entrata illegalmente nel territorio della Confederazione Svizzera arrivando direttamente dal territorio della Federazione russa; o
  4. al momento della sua partenza, risiedeva nella Federazione russa quale richiedente l’asilo sprovvisto di un visto in corso di validità per qualsiasi altro Paese che ha attraversato nel percorso verso la Confederazione Svizzera.

2) L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

  1. il cittadino del Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito via un aeroporto internazionale della Federazione russa; o
  2. la Confederazione Svizzera ha rilasciato al cittadino del Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno, a meno che l’interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Federazione russa; o
  3. al cittadino del Paese terzo o all’apolide è stato concesso di entrare senza visto nel territorio della Confederazione Svizzera.

Sezione II Obblighi di riammissione della Confederazione Svizzera

Art. 4 Riammissione di cittadini svizzeri

1) La Confederazione Svizzera riammette, su richiesta della Federazione russa e conformemente alla procedura prevista dal presente Accordo, qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni vigenti per l’entrata, la presenza o il soggiorno nel territorio della Federazione russa, purché possa essere accertato, conformemente all’articolo 9 del presente Accordo, che tale persona è un cittadino della Confederazione Svizzera. Lo stesso vale per persone presenti o soggiornanti illegalmente, che possedevano la cittadinanza della Confederazione Svizzera al momento dell’entrata nel territorio della Federazione russa, ma che successivamente vi hanno rinunciato conformemente alla legislazione nazionale della stessa Confederazione Svizzera senza acquisire la cittadinanza o un permesso di soggiorno della Federazione russa o di un altro Stato. 2) Dopo che la Confederazione Svizzera ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia se del caso e senza indugio, indipendentemente dalla volontà dell’interessato, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere che ha una validità di 30 giorni civili. Qualora, per qualsiasi ragione, l’interessato non possa essere trasferito entro il termine di validità di tale documento di viaggio, la rappresentanza diplomatica o consolare della Confederazione Svizzera rilascia senza indugio un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

Art. 5 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

3) Dopo che la Confederazione Svizzera ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione, la Federazione russa rilascia all’interessato un documento di viaggio riconosciuto dalla Confederazione Svizzera.

1) La Confederazione Svizzera riammette, su richiesta della Federazione russa e conformemente alla procedura prevista dal presente Accordo, qualsiasi cittadino di un Paese terzo o qualsiasi apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni vigenti per l’entrata, la presenza o il soggiorno nel territorio della Federazione russa, purché possa essere fornita la prova, conformemente all’articolo 10 del presente Accordo, che tale persona:

  1. possiede, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto valido rilasciato dalla Confederazione Svizzera, ed è entrata nel territorio della Federazione russa direttamente dal territorio della Confederazione Svizzera; o
  2. possiede, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Confederazione Svizzera; o
  3. è entrata illegalmente nel territorio della Federazione russa arrivando direttamente dal territorio della Confederazione Svizzera; o
  4. al momento della sua partenza, risiedeva nella Confederazione Svizzera quale richiedente l’asilo sprovvisto di un visto in corso di validità per qualsiasi altro Paese che ha attraversato nel percorso verso la Federazione russa.

2) L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

  1. il cittadino del Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito via un aeroporto internazionale della Confederazione Svizzera; o
  2. la Federazione russa ha rilasciato al cittadino del Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno, a meno che l’interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Confederazione Svizzera; o
  3. al cittadino del Paese terzo o all’apolide è stato concesso di entrare senza visto nel territorio della Federazione russa.

Sezione III Procedura di riammissione

Art. 6 Domanda di riammissione

1) Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli 2–5 del presente Accordo è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione direttamente all’autorità centrale competente dello Stato richiesto. 2) In deroga agli articoli 2–5 del presente Accordo, non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un passaporto nazionale valido e, nel caso si tratti di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide, se è in possesso anche di un visto o di un permesso di soggiorno in corso di validità dello Stato che deve riammetterlo.

Art. 7 Contenuto delle domande di riammissione

Le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

  1. generalità dell’interessato (p. es. nomi, cognomi, data di nascita e possibilmente luogo di nascita, e ultimo luogo di residenza);
  2. indicazione degli elementi di prova riguardanti la cittadinanza e i motivi della riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi conformemente all’articolo 3 paragrafo 1 e all’articolo 5 paragrafo 1 del presente Accordo.

Art. 8 Risposta alla domanda di riammissione

Alla domanda di riammissione è data una risposta scritta.

Art. 9 Prove riguardanti la cittadinanza

1) La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 e dell’articolo 4 paragrafo 1 del presente Accordo può essere determinata per mezzo di almeno uno dei documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, la Confederazione Svizzera e la Federazione russa riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. 2) Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui all’allegato 1 del presente Accordo, la cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 e dell’articolo 4 paragrafo 1 può essere determinata per mezzo di almeno uno dei documenti enumerati nell’allegato 2 del presente Accordo, anche se scaduti. 3) La cittadinanza non può essere stabilita sulla base di documenti falsi. 5) La procedura per gli interrogatori è stabilita nel Protocollo d’applicazione di cui all’articolo 21 del presente Accordo.

  1. Se vengono presentati documenti di cui all’allegato 2 A del presente Accordo, la Confederazione Svizzera e la Federazione russa riterranno, reciprocamente, accertata la cittadinanza, sempre che non possano provare il contrario;
  2. se vengono presentati documenti di cui all’allegato 2 B del presente Accordo, la Confederazione Svizzera e la Federazione russa riterranno, reciprocamente, che vi sia motivo di avviare un’adeguata verifica.

4) Su richiesta, la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto prende, con l’autorità centrale competente dello Stato richiedente, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza se:

  1. è necessario avviare un’adeguata verifica conformemente al paragrafo 2 lettera b; o
  2. nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 e 2 del presente Accordo può essere presentato.

Art. 10 Prove riguardanti i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi

1) Le prove che esistono motivi per riammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’articolo 5 paragrafo 1 del presente Accordo possono essere fornite mediante almeno uno dei documenti elencati nell’allegato 3 del presente Accordo. La Confederazione Svizzera e la Federazione russa riconoscono reciprocamente tali prove senza che siano necessarie ulteriori verifiche. 2) Le prove indirette che esistono motivi per riammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’articolo 5 paragrafo 1 del presente Accordo possono essere fornite mediante almeno uno dei documenti elencati nell’allegato 4 del presente Accordo. Se sono presentate prove di cui all’allegato 4 del presente Accordo, la Confederazione Svizzera e la Federazione russa riterranno che vi sia motivo di avviare un’adeguata verifica. 3) Le prove che esistono motivi per riammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi non possono essere fornite mediante documenti falsi. 4) L’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell’interessato qualora manchino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce la prova prima facie dell’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno una dichiarazione debitamente motivata dello Stato richiedente in cui si attesta che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

Art. 11 Ritorno delle persone riammesse per errore

Lo Stato richiedente deve riaccettare senza indugio la persona riammessa dallo Stato richiesto se è accertato che non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2 e 4 nonché 3 e 5 del presente Accordo. Il ritorno della persona interessata deve avvenire entro un mese dopo il suo arrivo nel territorio dello Stato richiesto. In questo caso, l’autorità centrale competente dello Stato richiesto trasmette all’autorità centrale competente dello Stato richiedente tutti i documenti concernenti la persona riammessa che erano stati trasmessi durante la procedura di riammissione.

Art. 12 Termini

1) La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità centrale competente dello Stato richiesto entro 180 giorni civili dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di un Paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni vigenti in materia di entrata, presenza o soggiorno. 2) Alla domanda di riammissione è data risposta entro 25 giorni civili dalla conferma di ricevimento della stessa. Qualora non sia possibile rispondere in tempo per motivi de jure o de facto , il termine viene prorogato, su richiesta debitamente motivata, fino a 60 giorni civili. 3) Scaduti i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la riammissione si considera accettata. 4) Il trasferimento dell’interessato è effettuato entro 90 giorni civili. Su richiesta debitamente motivata, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici. I termini di cui al presente paragrafo decorrono dalla data di ricevimento di una risposta favorevole alla domanda di riammissione.

Art. 13 Rifiuto della domanda di riammissione

Il rifiuto di una domanda di riammissione deve essere motivato per scritto.

Art. 14 Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1) Prima del trasferimento di una persona, le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Federazione russa ne stabiliscono per scritto, anticipatamente, la data, il valico di frontiera e le eventuali scorte. 3) Il trasferimento è effettuato per via aerea. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali o al ricorso al personale dello Stato richiedente, ed è possibile utilizzare sia i voli di linea sia i voli charter.

2) Gli accordi scritti menzionati al paragrafo 1 devono contenere, nella misura del possibile e se necessario, anche le seguenti informazioni:

  1. una dichiarazione attestante che la persona da riammettere necessita di aiuto o di assistenza, se ciò è nell’interesse della persona interessata;
  2. l’indicazione di qualsiasi altra misura di protezione o di sicurezza che potrebbe rivelarsi necessaria nel caso specifico.

Sezione IV Operazioni di transito

Art. 15 Principi generali

1) La Confederazione Svizzera e la Federazione russa limitano il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare queste persone direttamente nello Stato di destinazione. 2) La Federazione russa autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi su richiesta della Confederazione Svizzera e la Confederazione Svizzera autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi su richiesta della Federazione russa, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri Stati di transito e l’ammissione da parte dello Stato di destinazione. 4) La Confederazione Svizzera o la Federazione russa può revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino del Paese terzo o l’apolide.

3) La Confederazione Svizzera o la Federazione russa possono opporsi al transito:

  1. se il cittadino del Paese terzo o l’apolide rischia di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o la pena di morte, oppure rischia di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito; o
  2. se il cittadino del Paese terzo o l’apolide è sottoposto a procedimenti o sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; o
  3. per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

Art. 16 Procedura di transito

2) Lo Stato richiesto comunica per scritto all’autorità centrale competente dello Stato richiedente il consenso al transito, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti, oppure lo informa che il transito è stato rifiutato spiegando i motivi di tale decisione. 3) La persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale, se non lasciano la zona di transito dell’aeroporto. 4) Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

1) La domanda di transito deve essere presentata per scritto all’autorità centrale competente e deve contenere le seguenti informazioni:

  1. altri eventuali Stati di transito e destinazione finale prevista;
  2. generalità dell’interessato (p. es. nome, cognome, data di nascita e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, tipo e numero del documento di viaggio);
  3. valico di frontiera previsto, data e ora del trasferimento e eventuale scorta;
  4. una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 15 paragrafo 2 del presente Accordo e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 15 paragrafo 3 del presente Accordo.

Sezione V Costi

Art. 17 Costi legati alla riammissione, al transito e agli interrogatori

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dalla persona interessata o da terzi i costi connessi alla riammissione, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito fino al valico di frontiera dello Stato richiesto, nonché i costi legati agli interrogatori di cui all’articolo 9 paragrafo 4 del presente Accordo sono a carico dello Stato richiedente.

Sezione VI Protezione dei dati

Art. 18 Protezione dei dati personali

I dati personali vengono comunicati solo se necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti della Confederazione Svizzera o della Federazione russa. Per la comunicazione, il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico, le autorità competenti della Confederazione Svizzera si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente e le autorità competenti della Federazione russa si attengono alla loro legislazione nazionale. Si applicano inoltre i seguenti principi:

  1. i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente;
  2. i dati personali devono essere rilevati per le finalità determinate, esplicite e legittime dell’attuazione del presente Accordo, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
  3. i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:–le generalità della persona da riammettere (p. es. cognome, nome, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),–la carta di identità o il passaporto (tipo, numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),–scali e itinerari,–altre informazioni necessarie per identificare la persona da riammettere o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
  4. i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
  5. i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati;
  6. sia l’autorità competente che comunica i dati personali sia l’autorità competente che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni di cui alle lettere c) e d), in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
  7. su richiesta, l’autorità competente che riceve i dati personali informa l’autorità competente che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;
  8. i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organismi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità competente che li comunica;
  9. l’autorità competente che comunica i dati personali e l’autorità competente che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento di detti dati.

Sezione VII Attuazione e applicazione

Art. 19 Rapporto con altri obblighi internazionali

2) Nessuna disposizione del presente Accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali (in particolare l’estradizione).

1) Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Federazione russa derivanti dal diritto internazionale, e in particolare:

  1. dalla Convenzione del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati;
  2. dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
  3. dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
  4. dai trattati internazionali sull’estradizione e il transito;
  5. dai trattati internazionali multilaterali contenenti disposizioni sulla riammissione di cittadini stranieri, come la Convenzione del 7 dicembre 19448 relativa all’aviazione civile internazionale.

Art. 20 Riunioni peritali

Su richiesta di una delle Parti, le Parti organizzano se necessario riunioni peritali vertenti sull’applicazione del presente Accordo.

Art. 21 Protocollo d’applicazione

2) Il protocollo d’applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore alla stessa data del presente Accordo.

1) Le Parti concludono un protocollo d’applicazione contenente disposizioni riguardanti:

  1. le autorità competenti, gli aeroporti adibiti a valichi di frontiera, lo scambio di informazioni sui punti di contatto e le lingue di comunicazione;
  2. le condizioni per i trasferimenti sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi;
  3. i mezzi di prova e gli indizi supplementari rispetto a quelli elencati negli allegati 1–4 del presente Accordo;
  4. la procedura per l’interrogatorio di cui all’articolo 9 del presente Accordo.

Sezione VIII Disposizioni finali

Art. 22 Allegati

Gli allegati 1–4 costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 23 Entrata in vigore, durata, sospensione e denuncia

1) Fatto salvo il paragrafo 2, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano l’una all’altra l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore. Se tale data è anteriore a quella dell’entrata in vigore dell’Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa di facilitazione del rilascio di visti ai cittadini della Federazione russa e della Confederazione Svizzera, il presente Accordo entra in vigore alla stessa data di quest’ultimo Accordo. 2) Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 5 del presente Accordo sono applicabili solo 3 anni dopo la data di cui al paragrafo 1. Durante tale periodo di tre anni, si applicano solo agli apolidi e ai cittadini di Paesi terzi con cui la Confederazione Svizzera e la Federazione russa hanno concluso trattati o accordi bilaterali di riammissione. 3) Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato. 4) Ciascuna Parte può sospendere tutto o parte del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di protezione della sicurezza nazionale o di protezione della salute pubblica. La decisione di sospensione deve essere notificata all’altra Parte per via diplomatica entro 72 ore prima della sua entrata in vigore. La Parte che ha sospeso l’Accordo comunica senza indugio per via diplomatica all’altra Parte che i motivi della sospensione non hanno più effetto. 5) Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo dandone notifica ufficiale all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data di ricevimento della notifica. Fatto a Berna il 21 settembre 2009, in duplice esemplare nelle lingue tedesca, russa e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.

Per il Consiglio federale
della Confederazione Svizzera:

Evelyne Widmer-Schlumpf

Per il Governo
della Federazione russa:

M. Romodanovsky

Allegato 1dell’Accordo

Elenco dei documenti comprovanti la cittadinanza

  1. Passaporti di qualsiasi tipo della Confederazione Svizzera o della Federazione russa (ad. es. passaporti interni, passaporti per l’estero, passaporti nazionali, passaporti diplomatici, di servizio e passaporti sostitutivi, compresi quelli dei bambini);
  2. Certificato di ritorno nella Federazione russa;
  3. Carta di identità nazionale della Confederazione Svizzera;
  4. Certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza (ad es. certificato di nascita);
  5. Fogli matricolari e carte d’identità militari;
  6. Registri navali, licenze degli skipper e passaporti marittimi.

Allegato 2dell’Accordo

Elenco dei documenti comprovanti indirettamente
la cittadinanza

Allegato 2A

  1. Fotocopie ufficiali di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo;

Allegato 2B

  1. Patenti di guida o loro fotocopie;
  2. Fotocopie di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo;
  3. Tessere di servizio di società o loro fotocopie;
  4. Dichiarazioni scritte di testimoni;
  5. Dichiarazioni scritte della persona interessata e lingua parlata da quest’ultima, anche in base ai risultati di un esame ufficiale;
  6. Dati ufficiali sulle impronte digitali.

Allegato 3dell’Accordo

Elenco dei documenti comprovanti l’esistenza delle condizioni
per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

  1. Visto e/o permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto;
  2. Timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio della persona interessata o altre prove dell’entrata/partenza (p. es. fotografiche, elettroniche o biometriche).

Allegato 4dell’Accordo

Elenco dei documenti comprovanti indirettamente l’esistenza delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e
di apolidi

Allegato 4

  1. Biglietti nominativi relativi a viaggi per via aerea, ferroviaria, marittima o via autobus indicanti la presenza e l’itinerario della persona in questione dal territorio dello Stato richiesto al territorio dello Stato richiedente;
  2. Elenchi di passeggeri di aerei, treni, autobus o navi indicanti la presenza e l’itinerario della persona in questione dal territorio dello Stato richiesto al territorio dello Stato richiedente;
  3. Scontrini, certificati e note di qualsiasi tipo (p. es. fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, ecc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
  4. Dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare dal personale dell’autorità di frontiera o da testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione;
  5. Dichiarazioni ufficiali della persona in questione nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi;
  6. Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo la sua entrata nel territorio dello Stato richiedente;
  7. Informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi;
  8. Informazioni relative all’identità e/o al soggiorno della persona fornite da un’organizzazione internazionale;
  9. Relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio ecc.;
  10. Dichiarazioni della persona interessata.

Protocollo d’applicazione

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Federazione russa,

detti qui di seguito «le Parti»,

conformemente all’articolo 21 dell’Accordo di riammissione fra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa, firmato il 21 settembre 2009, (detto qui di seguito «Accordo»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Autorità competenti

Le autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo sono:

  1. per la Federazione russa:[tab]autorità centrale competente:–Servizio federale della migrazione;[tab]autorità competenti:–Ministero degli affari esteri della Federazione russa;–Servizio federale di sicurezza della Federazione russa.
  2. per la Confederazione Svizzera:[tab]autorità centrale competente:–Ufficio federale della migrazione9;[tab]autorità competenti:–Dipartimento federale di giustizia e polizia;–Dipartimento federale degli affari esteri nell’ambito delle sue competenze.

Ciascuna Parte notifica senza indugio all’altra per via diplomatica ogni cambiamento dell’elenco delle autorità competenti.

Art. 2 Domanda di riammissione

L’autorità centrale competente dello Stato richiedente invia per posta la domanda di riammissione direttamente all’autorità centrale competente dello Stato richiesto.

L’autorità centrale competente dello Stato richiesto invia per posta la risposta alla domanda di riammissione direttamente all’autorità centrale competente dello Stato richiedente.

Per la domanda di riammissione va utilizzato un modulo corrispondente al modello che figura nell’allegato 1 del presente Protocollo d’applicazione.

Art. 3 Scambio di documenti tipo

In vista dell’esecuzione dell’Accordo le autorità centrali competenti delle Parti si scambiano per via diplomatica documenti tipo che riproducono in forma adeguata i documenti elencati all’allegato 1 dell’Accordo.

Art. 4 Altri documenti

Se lo Stato richiedente ritiene che altri documenti, non elencati negli allegati 1–4 dell’Accordo, sono necessari per comprovare la cittadinanza della persona da riammettere, tali documenti possono essere inviati allo Stato richiesto assieme alla domanda di riammissione.

In occasione del trattamento della domanda di riammissione, lo Stato richiesto decide se tenere conto dei documenti menzionati nel paragrafo 1.

Art. 5 Interrogatorio

Se lo Stato richiedente non è in grado di presentare nessuno dei documenti elencati nell’allegato 1 e 2 dell’Accordo, lo Stato richiesto interroga la persona da riammettere al fine di stabilire se è in possesso della cittadinanza dello Stato richiesto.

Lo Stato richiesto può interrogare la persona da riammettere facendo capo a funzionari dell’autorità centrale competente distaccati presso la sua rappresentanza diplomatica o consolare nello Stato richiedente. Se i funzionari dell’autorità centrale competente dello Stato richiesto non hanno ancora assunto la loro carica o in loro assenza, l’interrogatorio è di competenza dei funzionari della rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto.

L’autorità centrale competente dello Stato richiesto informa l’autorità centrale competente dello Stato richiedente il più rapidamente possibile, ma al più tardi entro 10 giorni feriali, dei risultati dell’interrogatorio. In questo caso i termini di cui all’articolo 12 paragrafo 2 dell’Accordo decorrono a partire dal giorno in cui lo Stato richiedente riceve detta comunicazione.

Art. 6 Procedura di riammissione e di transito

Ai fini della riammissione e del transito, le Parti stabiliscono i seguenti valichi di frontiera:

  1. per la Federazione russa: tutti gli aeroporti internazionali sul territorio nazionale della Federazione russa.
  2. per la Confederazione Svizzera: gli aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin.

Ciascuna Parte informa l’altra senza indugio e per via diplomatica di ogni cambiamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui al paragrafo 1.

Le autorità competenti stabiliscono di comune accordo, caso per caso, la data, l’ora e il luogo di riammissione o di transito.

Art. 7 Domanda di transito

L’autorità centrale competente dello Stato richiedente invia per posta la domanda di transito direttamente all’autorità centrale competente dello Stato richiesto.

L’autorità centrale competente dello Stato richiesto invia senza indugio per posta la risposta alla domanda di transito direttamente all’autorità centrale competente dello Stato richiedente.

Per la domanda di transito va utilizzato un modulo corrispondente al modello che figura nell’allegato 2 del presente Protocollo d’applicazione.

Art. 8 Riammissione o transito con scorta

Se la riammissione o il transito di una persona avviene sotto scorta, la Parte richiedente deve fornire le seguenti indicazioni: nome, cognome, grado, posizione e inquadramento degli agenti di scorta, tipo, numero e data di rilascio dei loro passaporti e legittimazioni di servizio, nonché contenuto del loro mandato. Queste indicazioni vanno fornite nel punto D della domanda di riammissione e/o di transito.

Gli agenti di scorta devono rispettare le leggi dello Stato richiesto.

Gli agenti di scorta non devono portare armi o altri oggetti vietati sul territorio dello Stato richiesto.

Gli agenti di scorta svolgono la loro missione in civile, sono muniti di passaporto e legittimazione di servizio validi e sono in grado di comprovare il mandato conferito loro dall’autorità competente dello Stato richiedente.

Le autorità competenti stabiliscono, caso per caso, anticipatamente il numero di agenti di scorta.

Le autorità competenti cooperano per quanto riguarda tutte le questioni legate al soggiorno degli agenti di scorta sul territorio dello Stato richiesto. Se necessario, gli agenti di scorta vengono assistiti dalle autorità competenti dello Stato richiesto.

Art. 9 Trasmissione di dati

Le Parti prendono le misure necessarie affinché venga garantita la protezione dei dati personali da trasmettere.

Art. 10 Costi

Conformemente all’articolo 17 dell’Accordo, lo Stato richiedente rimborsa allo Stato richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della fattura e in euro i costi sopportati risultanti dalla riammissione e dal transito.

Art. 11 Lingua

Ai fini dell’esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo d’applicazione, i documenti di cui all’articolo 4 del presente Protocollo d’applicazione e alle Sezioni III e IV dell’Accordo devono essere presentati:

  1. dalla Confederazione Svizzera – in inglese con la rispettiva traduzione in russo;
  2. dalla Federazione russa – in russo con la rispettiva traduzione in inglese.

Sempre che le Parti non decidano diversamente, per l’esecuzione del presente Protocollo d’applicazione, le competenti autorità delle Parti comunicano in inglese.

Art. 12 Modifiche e complementi

Il presente Protocollo d’applicazione può essere modificato e completato d’intesa tra le Parti.

Art. 13 Allegati

Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’applicazione.

Art. 14 Entrata in vigore e denuncia

Il presente Protocollo d’applicazione entra in vigore simultaneamente all’Accordo.

Il presente Protocollo d’applicazione cessa di applicarsi simultaneamente all’Accordo. Fatto a Berna il 21 settembre 2009 in duplice esemplare nelle lingue tedesca, russa e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Protocollo d’applicazione è utilizzato il testo inglese.

Per il Consiglio federale
della Confederazione Svizzera:

Evelyne Widmer-Schlumpf

Per il Governo
della Federazione russa:

M. Romodanovsky

Allegato 1del Protocollo

(Indicare l’autorità competente
dello Stato richiedente)

(Luogo e data)

Riferimento:

Destinatario:

(Indicare l’autorità competente
dello Stato richiedente)

Domanda di riammissione
conformemente all’articolo 2 del Protocollo d’applicazione dell’Accordo del 21 settembre 2009 tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione

A. Dati personali

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Cognome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Nazionalità e lingua:

7. Stato civile (se possibile)

 coniugato/a

 celibe/nubile

 divorziato/a

 vedovo/a

Per le persone coniugate nome del coniuge:

Nome ed età dei figli (se del caso):

8. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto:

B. Elementi di prova allegati

1.

(Passaporto n.)

(data e luogo di rilascio)

(Autorità di rilascio)

(data di scadenza)

2.

(Carta d’identità n.)

(data e luogo di rilascio)

(Autorità di rilascio)

(data di scadenza)

3.

(Licenza di condurre n.)

(data e luogo di rilascio)

(Autorità di rilascio)

(data di scadenza)

4.

(Altro documento ufficiale n.)

(data e luogo di rilascio)

C. Osservazioni

Firma del rappresentante dell’autorità competente dello Stato richiedente

(Timbro)

Allegato 2del Protocollo

(Indicare l’autorità competente
dello Stato richiedente)

(Luogo e data)

Riferimento:

Destinatario:

(Indicare l’autorità competente
dello Stato richiesto)

Domanda di transito
Conformemente all’articolo 7 del Protocollo d’applicazione dell’Accordo del 21 settembre 2009 tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione

A. Dati personali

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Cognome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Nazionalità e lingua:

7. Tipo e numero del documento di viaggio:

B. Indicazioni particolari relative alla persona da trasferire

1. Condizioni di salute (p. es. eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino delle malattie contagiose ecc.):

2. Motivi per ritenere la persona particolarmente pericolosa (p. es. sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo):

C. Operazione di transito

1. Stato di destinazione finale:

2. Altri eventuali Stati di transito:

3. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento e possibili scorte

4. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 15 par. 2 dell’Accordo del 21 settembre 2009 tra il Consiglio Federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione)

No

5. Conoscenza di motivi di rifiuto di un transito (art. 15 par. 3 dell’Accordo del 21 settembre 2009 tra il Consiglio Federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione)

No

D. Osservazioni